Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13870 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13870 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22611-2011 proposto da:
LEMME AVVOCATI ASSOCIATI 05478761004 (per brevità Studio
Lemme) in persona dei soci, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO FRANCIA 197, presso lo studio dell’avvocato LEMME
GIULIANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
t

– ricorrente contro

ANTONIO MERLONI SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA in persona dei Commissari Straordinari,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo
studio dell’avvocato DI GRAVIO VALERIO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/05/2013

avverso il decreto nel procedimento R.G. 4478/2010 del
TRIBUNALE di ANCONA del 14.7.2011, depositato il 28/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuliano Lemme che si riporta agli

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Ric. 2011 n. 22611 sez. MI – ud. 16-04-2013
-2-

atti.

22611/2011

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 22611/011.
E’ stata depositata la seguente relazione:
l) 11 Tribunale di Ancona, con decreto del 28.7.011, ha
respinto l’opposizione avverso lo stato passivo della Antonio
Merloni s.p.a. in Amministrazione Straordinaria proposta
dallo Studio Lemme Avvocati e Associati (in seguito, per
brevità, Studio Lemme o Studio) per ottenere la collocazione
privilegiata, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., del credito, già
ammesso in via chirografaria, di C 27.334,65, derivante
dall’esecuzione di prestazioni professionali.
Il Tribunale ha premesso che non era di ostacolo al
riconoscimento del privilegio il fatto che la domanda fosse
stata avanzata dallo Studio, in quanto dalla documentazione
allegata in sede di opposizione (citazione e successivi atti
difensivi relativi ad una causa promossa nel 2000,
comunicazioni di cancelleria, corrispondenza informativa)
emergeva che l’incarico era stato conferito dalla Merloni
bonis

in

a due degli avvocati associati, i quali avevano

espletato l’attività in conformità del mandato ricevuto; ha
tuttavia rilevato che, poiché l’opponente non aveva prodotto
la domanda di insinuazione allo stato passivo con i documenti
ad essa allegati, non era possibile verificare, in concreto,
la rispondenza delle competenze richieste alle tariffe
professionali, né accertare l’effettiva estensione del

3

.

22611/2011

privilegio, inerente esclusivamente ai diritti ed agli
onorari relativi agli ultimi due anni di attività, e non
anche alle spese vive, a quelle generali ed all’IVA.
Lo Studio Lemme ricorre per la cassazione del

provvedimento,

sulla

base

di

tre

motivi.

Antonio Merloni s.p.a. in AS resiste con controricorso.
3)

Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di

motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il
Tribunale, dopo aver riconosciuto che dai documenti prodotti
emergeva lo svolgimento dell’incarico professionale da cui
traeva titolo il credito dedotto in giudizio,

ha

contraddittoriamente escluso che il credito risultasse
provato.
4) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 112
c.p.c., 2697 c.c. e 99 n. 4 l. fall., nonché ulteriore vizio
di motivazione, lo Studio Lemme sostiene che, poiché il
credito era stato già ammesso allo stato passivo, l’unica
questione devoluta al Tribunale era quella concernente
l’accertamento della sua natura privilegiata, sicché non era
necessaria, ai fini del riconoscimento della richiesta
collocazione, la produzione del fascicolo di parte relativo
alla domanda di ammissione.
4) Con il terzo motivo lamenta che il giudice non abbia
provveduto all’acquisizione d’ufficio della domanda di
insinuazione..

4

2)

22611/2011

5) Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se
saranno condivise dal collegio le considerazioni che seguono.
Va premesso che, poiché l’AS non ha proposto ricorso

compiuto dal giudice del merito in ordine alla
riconducibilità del credito dedotto in giudizio a prestazioni
professionali di singoli associati dello studio.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,
appaiono manifestamente fondati.
Il ricorso con il quale, a norma dell’art. 93 l. fall.,

si

propone la domanda di ammissione allo stato passivo non è un
documento probatorio del credito e non può, pertanto,
ritenersi compreso fra i documenti che, ai sensi dell’art.
99 n. 4, devono essere prodotti, a pena di decadenza,
all’atto del deposito del ricorso in opposizione. Al
contrario, poiché detto ricorso costituisce atto introduttivo
di un giudizio,non v’è ragione per escluderne la
sottoposizione al regime dettato in via generale dagli artt.
168 comma II e 36 disp. att. c.p.c., secondo cui una sua
copia va inserita nel fascicolo d’ufficio, in modo che il
giudice sia posto in grado in ogni momento di esaminare la
domanda di ammissione, al fine sia del rispetto del principio
della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (cui
deve attenersi sin dalla fase di delibazione sommaria, che si

5

incidentale, non è più in contestazione l’accertamento

22611/2011

conclude con il provvedimento di cui all’art. 96 I comma 1.
fall.) sia del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità di
eventuali domande nuove proposte dal creditore in sede di
opposizione.

risulti allegato al fascicolo d’ufficio né a quello di una
delle parti del giudizio, il Tribunale che non sia in grado
di ricostruire, sulla scorta degli ulteriori atti
processuali, i termini effettivi della domanda di ammissione,
deve provvedere alla sua acquisizione.
Nella specie, peraltro, il Tribunale di Ancona ben avrebbe
potuto decidere anche in assenza della domanda di ammissione:
infatti, poiché il credito era già stato ammesso allo stato
passivo, non poteva più ritenersi in contestazione la sua
conformità alle tariffe professionali; né, alla luce dei
documenti prodotti dall’opponente, che provavano lo
svolgimento delle prestazioni professionali, al giudice era
precluso di determinare quale parte del credito in questione
dovesse essere imputato ai diritti ed agli onorari e
ricevere, pertanto, collocazione privilegiata, non ostando
all’eventuale accoglimento parziale dell’opposizione il fatto
che lo Studio Lemme ne avesse richiesto l’ammissione per
intero al privilegio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, si dovrebbe
concludere per l’accoglimento del ricorso, con conseguente

6

Ne consegue che qualora, nella predetta sede, il ricorso non

22611/2011

cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa
al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.
******

questione trattata, rinvia la causa all’udienza pubblica.
Roma, 16 aprile 2013

Il collegio, letta la relazione, attesa la novità della

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