Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13870 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13031-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

CARCAVALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE N. 61, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO DRISALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BENEDETTO GUGLIELMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2683/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. aveva ottenuto, in forza di sentenza passata in giudicato, l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, in qualità di lavoratore marittimo, per complessivi 34 anni, pari a 1768 settimane contributive. Agiva, perciò, per la quantificazione del trattamento di pensione, in godimento dall’1.8.2003;

il Tribunale di Latina, a seguito di CTU, determinava in Euro 54.102,98 per capitale e in Euro 6.562,51 per interessi (dunque per un totale di Euro 60.665,43) le differenze maturate, dall’1.8.2003 al 5.3.2013;

la Corte di Appello di Roma, pronunciando sul gravame dell’INPS, ha confermato la decisione di primo grado; premesso di condividere il rilievo dell’Istituto secondo cui la rivalutazione andava calcolata solo per i periodi di imbarco effettivo e non in relazione alle settimane coperte da contribuzione ai sensi della L. n. 413 del 1984, art. 24, ha, tuttavia, osservato come dalla nuova consulenza espletata in grado di appello emergesse che “(…) l’importo dovuto al C. a titolo di trattamento pensionistico non (era) affatto inferiore all’importo calcolato dal CTU di primo grado: infatti, confrontando le tabelle riepilogative allegate alle due consulenze emerge(va) una sostanziale coincidenza di importi. Pertanto, la corretta affermazione di principio dell’INPS non porta(va) ad alcun utile risultato in termini di ricalcolo del trattamento pensionistico dovuto”;

ha proposto ricorso per cassazione l’Inps, affidato ad un motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, C.G.;

l’INPS ha depositato memoria;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo di ricorso l’INPS denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per “irriducibile contraddizione” della motivazione. Per l’Istituto, il raffronto tra i due elaborati non evidenzierebbe affatto una “sostanziale coincidenza” degli importi e, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere la proposta impugnazione;

il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità;

la Corte di appello ha accertato, con giudizio di merito, la “sostanziale coincidenza” degli importi dovuti a titolo di differenze di trattamento pensionistico, sulla base di due, diversi elaborati peritali;

l’INPS contesta tale conclusione; tuttavia, la verifica di esattezza o meno della decisione, a prescindere dalla esatta prospettazione dei vizi da parte dell’Istituto ricorrente, è, in radice, impedita dalla carente trascrizione, in ricorso, delle due consulenze;

le relazioni peritali, infatti, sono riportate per mero estratto, in modo non funzionale alla piena comprensione delle censure;

è orientamento costante di questa Corte quello secondo cui ove la parte asserisca l’errata valutazione di atti documentali, è tenuta a procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto nel ricorso al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni sulla base del ricorso, senza che la Corte di legittimità ricorra ad ulteriori indagini integrative (Cass. Sez. n. 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);

il mancato adempimento di tale onere rende il ricorso inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all’avv.to Benedetto Guglielmo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Benedetto Guglielmo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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