Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13870 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30273/2017 proposto da:

C.F., M.G., domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato IOLE LE PERA, PIETRO MANCUSO;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI

NERLI, che la rappresenta e difende;

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI

NERLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona del suo Direttore Generale

e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FLORENZA RUSSO, MARCELLA MAMONE;

– ricorrente incidentale –

contro

C.F., M.G., domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato JOLE LE PERA, PIETRO MANCUSO;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1618/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.F. e M.G. ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1618/17, del 20 settembre 2017, della Corte di Appello di Catanzaro, che accogliendo parzialmente il gravame esperito dall’Azienda Ospedaliera “(OMISSIS)” (d’ora in poi, “Azienda Ospedaliera”) contro la sentenza n. 201/13, del 31 gennaio 2013, del Tribunale di Catanzaro – ha rideterminato, nel minor importo di Euro 150.280,00, la somma ad essi dovuta dalla predetta Azienda Ospedaliera a titolo di risarcimento del danno “iure heriditatis”, in relazione all’avvenuto decesso di M.B., rispettivamente coniuge e padre degli odierni ricorrenti, lasciando, invece, immutato il danno (“iure proprio”) da perdita del rapporto parentale.

2. Riferiscono, in punto di fatto, la C. e il M. di aver convenuto in giudizio la predetta Azienda Ospedaliera (e con essa anche altra, denominata “(OMISSIS)”, peraltro risultata esente da ogni responsabilità già l’esito del primo grado di giudizio), lamentando che, in data (OMISSIS), il loro congiunto M.B. era deceduto a causa di un grave scompenso emodinamico originato da una stenosi aortica serrata.

Assumevano, in particolare, gli allora attori che la morte del paziente era il risultato di un “lungo calvario”, dal momento che il M., sebbene ricoverato – a far data dal (OMISSIS) per ben tredici volte, in soli tre anni, veniva curato per una bronchite cronica ostruttiva riacutizzata, senza che fosse compiuta una tempestiva diagnosi della sua effettiva patologia, ciò che ebbe a privarlo della possibilità di sottoporsi ad un tempestivo intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica.

Radicato il giudizio, lo stesso veniva istruito anche attraverso lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, la quale confermava che, a causa di un misconoscimento diagnostico, il paziente non fu adeguatamente curato per la reale patologia sofferta, e ciò già a partire dal ricovero del (OMISSIS). La relazione dell’ausiliario, inoltre, evidenziava come la ritardata diagnosi della cardiopatia, avvenuta solo in data (OMISSIS), fosse stata causa del decesso, dal momento che un intervento tempestivo avrebbe consentito “alte percentuali di successo, con conseguente completa guarigione”.

Su tali basi, dunque, il primo giudice accoglieva la domanda risarcitoria.

Esperito gravame dell’Azienda Ospedaliera, il giudice di seconde cure – oltre ad accogliere, per quanto qui ancora di interesse, l’appello incidentale con cui la “(OMISSIS)” aveva lamentato la disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio riduceva notevolmente l’entità del risarcimento del danno “iure hereditatis”, portandola, dall’iniziale cifra di Euro 798.977,00, a quella di Euro 150.280,00, sul rilievo che la liquidazione operata dal Tribunale fosse avvenuta, erroneamente, utilizzando “i criteri stabiliti per determinare il danno biologico da invalidità permanente (al 100%), notoriamente parametrato alla presumibile durata della vita del danneggiato”, mentre si sarebbe “dovuto tenere conto della vita effettiva del M. utilizzando i criteri stabiliti per la liquidazione del danno da inabilità temporanea assoluta”.

3. Avverso la decisione della Corte catanzarese hanno proposto ricorso per cassazione la C. e i M., sulla base di due motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per “inammissibilità del motivo di appello attinente alla liquidazione del danno”.

Si assume che detto motivo di gravame fosse privo di specificità, non conformandosi alle indicazioni espresse, sul punto, dalle Sezioni Unite di questa Corte (è citata Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199,), secondo cui, perchè possa dirsi rispettato il requisito di cui all’art. 342 c.p.c., è necessario che la critica rivolta alla statuizione impugnata sia sempre corredata da una parte argomentativa, che, nella specie, si assume mancante. Infatti, l’allora appellante, aveva censurato la decisione del Tribunale per il sol fatto di aver recepito le risultanze della CTU, senza tenere in alcun conto gli elementi utili acquisti acquisiti al processo, ed inoltre per non avere il giudice di prime cure indicato i parametri di riferimento della valutazione equitativa (indicazione, viceversa, compiuta).

L’appellante, per contro, avrebbe dovuto censurare la sentenza del Tribunale – sottolineano i ricorrenti – per aver utilizzato le “Tabelle milanesi” nella misura prevista per l’invalidità permanente, anzichè per quella dell’invalidità temporanea, così come ritenuto dalla Corte d’Appello, la quale avrebbe, però, in questo modo, “integrato” la censura mossa dall’appellante, in violazione dell’art. 342 c.p.c..

3.2. Il secondo motivo – sempre proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1226,2056 e 2059 c.c., oltre che “motivazione illogica ed apparente”, sempre in relazione alla liquidazione del danno.

Si censura la sentenza impugnata perchè, nella liquidazione del danno “iure hereditatis”, essa non avrebbe tenuto conto di tutti i profili di pregiudizio patiti dal M., che pure erano stati – a dire dei ricorrenti – “dedotti e provati”, pervenendo, così, ad una liquidazione assolutamente “irrisoria” rispetto alle caratteristiche della fattispecie concreta.

Sul presupposto, infatti, che l’art. 2059 c.c., impone una valutazione unitaria del danno non patrimoniale, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, nel procedere alla sua liquidazione, non abbia tenuto in alcun conto nè il danno da “perdita di chance”, da maggiore o migliore sopravvivenza, subito dal loro congiunto in ragione della ritardata diagnosi della patologia che lo condusse alla morte, nè quello cd. “catastrofale”, derivante dalla consapevolezza, dapprima, dell’aggravarsi della propria condizione patologica e, poi, con “gravissima ed abnorme sofferenza”, della propria fine.

Tali voci di danno, per contro, sarebbero state implicitamente considerate dal Tribunale, il quale, nel fare riferimento all’invalidità temporanea totale, non avrebbe inteso ricollegarsi – per liquidare il danno sofferto dal M. – al criterio della “vita presunta”, ma solo ricomprendere all’interno dello stesso la lesione a questi altri interessi o diritti della persona, ai quali la Carta costituzionale riconosce tutela primaria.

4. L’Azienda Ospedaliera ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza, nonchè svolgendo ricorso incidentale, sulla base di due motivi.

4.1. In punto di fatto, la controricorrente sottolinea di aver sempre sostenuto che, dalla documentazione sanitaria in atti, risultasse sia l’assenza, nel quadro clinico del M. anteriore al gennaio 1998, di qualsiasi segno di stenosi aortica, sia la circostanza che, nel momento della diagnosi, il paziente non versasse in condizioni cliniche così critiche da impedire la sostituzione valvolare.

In punto di dritto, invece, e con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, la controricorrente evidenzia di aver censurato, in appello, l’arbitrarietà della valutazione equitativa del danno “iure hereditatis” operata dal Tribunale, ciò che impedirebbe di ravvisare il difetto di specificità del motivo di gravame da essa proposto, lamentato, invece, dagli odierni ricorrenti.

In relazione, poi, al secondo motivo di ricorso, l’Azienda Ospedaliera – nel premetterne il difetto di autosufficienza (soprattutto laddove esso fa riferimento ad asseriti “profili di danno dedotti e provati”) – sottolinea come lo stesso investa profili di valutazione fattuale, del tutto estranei, pertanto, all’ipotizzato vizio di violazione di legge. In ogni caso, il motivo sarebbe anche non fondato, visto che la Corte territoriale ha tenuto conto di tutte le risultanze istruttorie, utilizzando le medesime tabelle di calcolo già adoperate dal primo giudice, fissando il “quantum debeatur”, correttamente, in maniera unitaria, ed operando, infine, la personalizzazione del danno, sebbene in modo eccessivo, aspetto, quest’ultimo, su cui insiste il primo motivo di ricorso incidentale.

4.2. Infatti, il primo motivo di ricorso incidentale deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “superficialità logica di motivazione, motivazione apparente e irriducibilmente contraddittoria”.

Si censura la sentenza impugnata laddove, nel recepire le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, afferma che la diagnosi corretta, della patologia da cui risultava affetto il M., “è stata effettuata solo nel gennaio 1998, quando le condizioni cliniche del paziente erano talmente compromesse da non consentire l’intervento chirurgico di sostituzione valvolare, il quale di norma, se affrontato in condizioni ottimali, consente una completa guarigione”.

Tuttavia, la sentenza avrebbe omesso di considerare che il paziente non è mai stato in condizioni ottimali, e ciò ancor prima dell’anno 1994, dato, questo, “obiettivo”, che emergerebbe dalla documentazione sanitaria in atti, mai esaminata e valutata – lamenta la ricorrente incidentale – nè dal CTU, nè dai giudici di merito.

Del pari, non sarebbe stato considerato che da nessuna cartella clinica risulta che le condizioni del paziente, ancorchè da sempre precarie, avessero impedito l’esecuzione dell’intervento chirurgico, una volta effettuata, nel gennaio 1998, la corretta diagnosi di stenosi aortica.

Tali omissioni avrebbero inciso, oltre che sull’affermazione della responsabilità dell’Azienda Ospedaliera, anche sulla liquidazione del danno “iure hereditatis”, dal momento che la Corte di Appello ha attribuito gli 850 giorni di ricovero esclusivamente alla stenosi aortica (personalizzando proprio su tali basi l’importo del risarcimento), omettendo, invece, ostinatamente, di considerare le censure proposte dalla odierna controricorrente. Esse, infatti, erano incentrate, in particolare, sul rilievo che il paziente, già nel 1994, era affetto da gravissima patologia, precedentemente riconosciuta quale malattia professionale, consistente in una broncopatia cronica ostruttiva (e non in una broncopatia cronica asmatica, patologia meno grave e a decorso reversibile), condizione, questa, che comprometteva più gravemente il suo stato di salute rispetto alla stessa malattia cardiaca.

Si lamenta, infine, che la sentenza d’appello non avrebbe considerato l’ulteriore critica rivolta alla CTU, consistente nell’aver omesso di indicare quale protocollo, in vigore all’epoca dei fatti, sarebbe stato disatteso dai sanitari, tenuto conto della sintomatologia palesata in quella particolare scansione temporale, essendosi l’ausiliario del giudice solo limitato a sostenere la necessità di esami.

Da tutto ciò, dunque, deriverebbe un vizio motivazionale della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di ricorso incidentale deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione di legge, nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto che la somma liquidata a titolo di “danno parentale” non fosse stata mai oggetto di contestazione, nè dall’appellante, nè dagli appellati, essendo, pertanto, la relativa statuizione passata in giudicato.

Sul punto, la ricorrente incidentale assume di aver censurato, col proprio atto di appello, tutti i profili di danno liquidati dal Tribunale, e dunque anche il danno parentale, prioritariamente per mancanza di “nesso di causalità”.

5. L’Azienda Ospedaliera “(OMISSIS)” – con due distinti controricorsi – ha resistito sia al ricorso principale che a quello incidentale.

Premette la controricorrente di essere, ormai, sostanzialmente estranea alla controversia, in quanto la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti veniva rigettata già in prime cure, senza che relativa statuizione fosse oggetto di appello (donde, pertanto, l’esistenza di un giudicato sul punto), essendosi la Corte catanzarese pronunciata, relativamente alla sua posizione, solo in ordine al gravame incidentale da essa – vittoriosamente – proposto, con il quale era stata lamentata la disposta compensazione delle spese del primo grado.

Rileva, inoltre, come le censure oggetto del ricorso principale non coinvolgano, in alcun modo, la propria posizione.

Quanto, invece, al ricorso incidentale, viene eccepito, in primo luogo, che la notifica telematica dello stesso ha riguardato un atto, e la relativa procura, di natura informatica, ma privi di sottoscrizione, in quanto non firmati digitalmente. Tale vizio, inoltre, non potrebbe ritenersi sanato dalla successiva notifica cartacea, dal momento che il contraddittorio si è radicato sulla base della notifica di un atto radicalmente e insanabilmente nullo.

In subordine, si eccepisce la tardività del ricorso incidentale, giacchè notificato sessanta giorni dopo l’avvenuta notificazione della sentenza di appello, operata proprio da essa “(OMISSIS)”.

Il ricorso, inoltre, difenderebbe di autosufficienza, mentre il primo motivo si presenterebbe confuso, generico ed incoerente, al punto da non essere intellegibile, sicchè, anche per questa ragione, esso non sarebbe conforme al modello di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), basandosi, inoltre, su argomentazione del tutto nuove, donde, nuovamente, la sua inammissibilità.

6. La C. e il M. hanno resistito, con controricorso, al ricorso incidentale.

Anch’essi eccepiscono, in via di principalità, la tardività del ricorso incidentale, nonchè l’inammissibilità dello stesso per difetto di autosufficienza.

Quanto, poi, al primo motivo, l’inammissibilità deriverebbe, oltre che dal fatto di sollecitare una rivisitazione del merito della controversia, dall’applicazione dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., stante l’esistenza – in punto di nesso di causalità fra la condotta della struttura sanitaria e l’evento dannoso – di una cd. “doppia conforme di merito”.

Del secondo motivo, invece, è dedotta la genericità e, comunque, la non fondatezza, visto che l’assenza di impugnazione in ordine al riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale avrebbe comportato il passaggio in giudicato della relativa statuizione.

7. Hanno presentato memoria tutte le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso principale va rigettato.

8.1. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.

8.1.1. Sul punto, va premesso che la decisione della Corte catanzarese, consistita nel “rideterminare” l’entità del danno “iure heriditatis”, dei quali i congiunti del M. avevano chiesto (ed ottenuto) il ristoro da parte del primo giudice, si sottrae alla censura formulata.

Questa Corte, infatti, ancora di recente, ha ribadito che il “danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile “exitus”” (così, da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 28 giugno 2019, n. 17577, Rv. 654381-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 5 luglio 2019, n. 18056, Rv. 654378-01, nonchè Cass. Sez. 3, sent. 20 ottobre 2014, n. 22228, Rv. 633123-01, la quale, come si legge nella massima, ha, per l’appunto, “cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente liquidato il danno biologico “iure hereditatis” rapportandolo all’invalidità permanente totale, come se il danneggiato fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita”).

Ciò detto, il motivo di gravame, proposto innanzi alla Corte territoriale dalla convenuta soccombente, denunciava che “il richiamo alla valutazione equitativa si è tradotto in arbitrio”, stigmatizzando, in particolare, il fatto che il primo giudice avesse compiuto “una soggettiva liquidazione del danno biologico, in via equitativa, senza fornire parametri oggettivi”.

Nella sostanza, dunque, la censura, di “arbitrarietà” della liquidazione, giacchè riferita ad una liquidazione da compiersi (oltre che dichiaratamente compiuta dal primo giudice) in applicazione del sistema tabellare, si è tradotta, di fatto, nella doglianza di un uso malaccorto delle stesse “tabelle”, per aver fatto riferimento il Tribunale, erroneamente, al parametro dell’invalidità permanente.

Così inteso, dunque, il motivo di appello risulta conforme all’art. 342 c.p.c., ciò che permette di superare anche l’altra contestazione che – sebbene non esplicitata in modo espresso dagli eredi del M. – è, chiaramente, evocata dal primo motivo del suo ricorso: quella di un vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., in cui sarebbe incorso il giudice di appello.

Difatti, non incorre nel vizio di ultrapetizione “il giudice che esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l’antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte” (Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2019, n. 13964, Rv. 654088-01). In particolare, è stato chiarito che “l’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico”, posto che nel giudizio d’appello “il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purchè tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione” (Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2018, n. 9202, Rv. 648592-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. Lav., sent. 3 aprile 2017, n. 8604, Rv. 643897-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 gennaio 2016, n. 1377, Rv. 638411-01)

Ciò detto, infatti, non può negarsi che la doglianza relativa alla “arbitrarietà” di una liquidazione del danno biologico, avvenuta in dichiarata applicazione del sistema “tabellare”, presupponga, sia pure solo implicitamente, quella sul corretto uso delle tabelle stesse.

Una conferma di tale conclusione si ricava, sebbene “a contrario”, anche dall’affermazione compiuta da questa Corte e secondo cui “il principio di onnicomprensività della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona comporta la valutazione complessiva dei pregiudizi subiti, con la conseguenza che il giudice d’appello, sollecitato a rivalutare l’adeguatezza della somma globalmente riconosciuta per l’assunta insufficienza della liquidazione di un determinato tipo di pregiudizio” (ovvero, simmetricamente, per l’assunta “eccessività” della liquidazione, come nell’ipotesi che qui occupa), “può riconsiderare anche le ulteriori voci di cui il danno non patrimoniale si compone, in funzione della verifica della congruità della liquidazione complessiva operata dal giudice di primo grado, senza che il riequilibrio tra le varie voci di cui si compone il danno non patrimoniale implichi una “reformatio in peius” della sentenza, o un vizio di ultrapetizione” (Cass. Sez. 6-3, ord. 29 novembre 2017, n. 28492, Rv. 647178-01).

8.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale non è fondato.

8.2.1. Non ha fondamento, innanzitutto, la doglianza dei ricorrenti relativa alla mancata inclusione – nel danno “iure hereditatis” ad essi riconosciuto – del danno da “perdita di chance” da maggiore o migliore sopravvivenza, subito dal loro congiunto in ragione della ritardata diagnosi della patologia che lo condusse alla morte.

Sul punto, la sentenza impugnata – condividendo la valutazione del primo giudice (e del consulente tecnico d’ufficio) – ha qualificato non solo come “colposa” la condotta dei sanitari dell’Azienda Ospedaliera, ma anche ravvisato “il nesso eziologico tra detta condotta e la morte del paziente” (cfr. pag. 6), ritenendo che “la diagnosi di stenosi aortica se effettuata tempestivamente avrebbe consentito ai sanitari di effettuare l’intervento chirurgico di sostituzione valvolare e di evitare con molta probabilità l’exitus del paziente”, e ciò “tenuto conto che statisticamente la percentuale di mortalità negli interventi di sostituzione valvolare è bassissima (57%), laddove eseguito in condizioni cliniche ottimali” (cfr. pag. 7).

Avendo, dunque, la Corte territoriale ravvisato nell’omessa tempestiva diagnosi di stenosi aortica la causa della morte, e dunque del danno fatto valere “iure hereditatis” (oltre che “iure proprio”) dai congiunti del M., non vi è spazio – come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte – per la risarcibilità anche del danno da perdita di “chance” di maggiore (e migliore) sopravvivenza.

Difatti, questa Corte – nel premettere come “la domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di “chance” di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima “iure hereditario”)”, nonchè “un danno da perdita di “chance” di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti “iure proprio””, ripeta “il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente “petitum” processuale) in ragione della incertezza sull’anticipazione dell’evento morte” – ha affermato che quelle “stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento “tout court” del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l’anticipazione dell’evento fatale”. In tale ipotesi, infatti, costituisce “un evidente paralogismo l’evocazione della fattispecie della “chance”” (in quanto “fondato sull’equivoco lessicale indotto dalla locuzione “perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo””), giacchè, qui, “l’evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall’impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli”. In altri termini, “nei casi in cui l’evento di danno sia costituito non da una possibilità sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso, non di “chance” perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell’omissione sul piano causale)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28993, Rv. 655791-01).

Sulla scorta, dunque, di tali rilievi, risulta confermato che, nel presente caso, non vi era spazio (o meglio, ragione) per risarcire un danno da “perdita di chance”, da escludere, come detto, tutte le volte “che la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell’accertamento della disposta CTU”, visto che in un simile caso “l’evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 28993 del 2019, cit.).

8.1.2. Non fondata è anche la doglianza dei ricorrenti principali relativa alla mancata inclusione, in quello risarcito “iure hereditatis”, del danno “da lucida agonia” (o meglio, “catastrofale”).

Premesso, invero, che tale locuzione designa il danno consistente nella “sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 30 agosto 2019, n. 21837, Rv. 655085-01), ovvero una situazione in cui versa, almeno di regola, “la vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte”, il quale subisce, pertanto, una “sofferenza di massima intensità anche se di durata contenuta” (così, in motivazione, Cass. sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n. 26972), deve rilevarsi che la sofferenza patita da M.B. – giacchè protrattasi per oltre due anni – non appare, per tale ragione, pienamente riconducibile a tale figura.

Non essendovi, tuttavia, sul punto – a mezzo ricorso incidentale una specifica (o meglio, come si dirà, idonea) contestazione, quel che occorre, qui, verificare è la congruità dello strumento attraverso il quale la sentenza impugnare ha inteso dare rilievo, sul piano della quantificazione del risarcimento, anche a tale aspetto dell’unitario pregiudizio subito dal M..

Sul punto va, dunque, preliminarmente notato che la giurisprudenza di questa Corte, nel ritenere anche la pretesa risarcitoria relativa al danno da “lucida agonia” trasmissibile in via ereditaria (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 settembre 2019, n. 23153, Rv. 655508-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26727, Rv. 650909-01), ammette che la sua quantificazione – sebbene prevalga l’indirizzo che ne postula la liquidazione equitativa “pura” (Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2019, n. 16592, Rv. 654294-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 ottobre 2014, n. 23183, Rv. 633238-01) – possa pure avvenire “valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile “exitus”” (così, da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. n. 17577 del 2019, cit.).

A questo metodo si è attenuta la sentenza impugnata, nel dare rilievo – tra l’altro, per giustificare un consistente aumento (30%) della somma liquidata a titolo di danno biologico “terminale” – al “numero elevato dei ricoveri e delle sofferenze psico-fisiche patite per un tempo decisamente prolungato”. Tanto basta, dunque, per ritenere non fondata la censura dei ricorrenti, secondo cui, in tale operazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto “utilizzare quale ulteriore parametro di personalizzazione la perdita della possibilità di sopravvivenza e della possibilità di migliorare la qualità della vita”, giacchè (al netto del rilievo che i ricorrenti finiscono con il dare rilievo a voci di danno già “assorbite” nella liquidazione del danno “biologico terminale”, per le ragioni già sopra illustrate) ciò che deve essere salvaguardato è il principio dell’integralità del risarcimento del danno alla persona, non le modalità con cui esso risulti, in concerto, assicurato.

8. Anche il ricorso incidentale, del pari, va respinto.

8.1. “In limine”, peraltro, va disattesa l’eccezione di tardività dello stesso.

8.1.1. Da un lato, infatti, deve ribadirsi che il “principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (…)” (ex multis, Cass. Sez. Lav., sent. 20 marzo 2015, n. 5695, Rv. 634799-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2016, n. 2516, Rv. 63861701).

Nella specie, il ricorso incidentale è stato notificato (o meglio, inviato per la notificazione il 10 gennaio 2018), mentre il ricorso principale era stato notificato all’Azienda Ospedaliera il 15 dicembre 2017, sicchè tra l’uno e l’altro evento sono decorsi meno di quaranta giorni.

8.1.2. Va, poi, disattesa anche l’eccezione di tardività basata sulla nullità della notificazione telematica, perchè, nella specie, ad essa ha fatto seguito – nel rispetto del termine suddetto – quella cartacea.

8.2. Ciò detto, il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

8.2.1. Esso, pur censurando, nella sostanza, un vizio di omesso esame delle osservazioni critiche da essa Azienda Ospedaliera rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio, risulta rubricato come “violazione di legge”, e ciò nel tentativo – per vero, destinato ad insuccesso (come conferma anche il “silenzio” sulle norme asseritamente violate) – di sottrarre tale doglianza alla preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c..

Al riguardo va, infatti, segnalato che – essendo stato il gravame, esperito dall’odierno ricorrente contro la decisione del giudice di prime cure, indirizzato avverso sentenza resa in data 31 gennaio 2013 – l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.

Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente, visto che l’esistenza della responsabilità della struttura sanitaria è stata riconosciuta sia dal Tribunale che dalla Corte catanzarese – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ma il motivo, per vero, risulta inammissibile anche per un’altra ragione, ovvero perchè non si conforma al disposto dell’art. 336 c.p.c., comma 1, n. 6).

Va, infatti, data qui continuità al principio secondo cui, nel vigore del “novellato” testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “la contestazione del vizio motivazionale elevata nei confronti della motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni della CTU non può limitarsi al rilievo di una insufficienza dell’indicazione delle ragioni del detto recepimento”, dovendo il ricorrente indicare – a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – “il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente” (risultando, sul punto, l’omissione della ricorrente incidentale particolarmente vistosa, alludendo essa, per supportare le proprie critiche alla CTU, a “documentazione sanitaria” non meglio identificata), nonchè “il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività””; adempimenti, questi, che non possono ritenersi soddisfatti qualora, come avvenuto anche nel caso in esame, nella “articolazione delle censure” non venga specificatamente indicato in quale parte la CTU “non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, limitandosi la ricorrente a giustapporre le proprie valutazioni (…) alle conclusioni dei consulenti”, senza che siano “precisati i passaggi della consulenza nella quale siano mancati l’esame e la confutazione dei rilievi di parte” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18391, non massimata).

8.3. Infine, il secondo motivo del ricorso incidentale non è fondato.

8.3.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’odierna ricorrente incidentale, in punto di liquidazione dei danni, ebbe a proporre, innanzi alla Corte territoriale, un solo motivo di gravame, relativo alla liquidazione del danno “iure hereditatis” (e non di quello “iure proprio”, fatto valere sotto forma di danno da “perdita del rapporto parentale”).

Di ciò, del resto, si mostra consapevole la stessa Azienda Ospedaliera, che, difatti, pretenderebbe di escludere l’esistenza di un giudicato interno sul punto, sostenendo che l’impugnazione della statuizione del primo giudice relativa alla riconosciuta sua responsabilità valga anche come censura in ordine all’esistenza e alla liquidazione dei danni.

Ma tale assunto è smentito dall’affermazione di questa Corte secondo cui, “se una sentenza di condanna al risarcimento del danno viene impugnata dal soccombente soltanto nella parte in cui se ne afferma sussistere la responsabilità, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame il quale, senza modificare le statuizioni sulla responsabilità, modifichi la quantificazione del danno” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 16 ottobre 2018, n. 25933, Rv. 650998-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 23 ottobre 2012, n. 18160, Rv. 624058-01).

9. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale, in ragione della reciproca soccombenza.

La compensazione va, inoltre, disposta quanto al rapporto processuale tra costoro e la controricorrente “(OMISSIS)”.

Invero, l’assenza di domanda – sia da parte degli eredi del M., che dell’Azienda Ospedaliera – nei suoi confronti comporta che la notifica del ricorso principale (e di quello incidentale) risponda ad esigenze di mera “litis denuntiatio”, con la conseguenza, pertanto, che “il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, e la soccombenza” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2015, n. 13355, Rv. 635981-01; nello stesso sensso Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2012, n. 2208, Rv. 62153001).

10. A carico sia della ricorrente principale, che di quella incidentale, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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