Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13870 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.01/06/2017),  n. 13870

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18997/2011 proposto da:

S.A.M., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, Via Novenio Bucchi n.7, presso l’avvocato

Troilo Brigida, rappresentata e difesa dall’avvocato Topi Francesco

M. A., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca della Campania S.p.a., Curatela Fallimentare della (OMISSIS)

S.r.l., Ditta La Primavera di T.M.;

– intimate –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LUCERA, depositato il 01/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal cons. Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che conclude per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato in data 1 giugno 2011, il Tribunale di Lucera ha dichiarato inammissibile (per quanto qui rileva) l’opposizione proposta da S.A.M. avverso il rigetto della sua domanda di ammissione di un credito al passivo del fallimento della (OMISSIS), ritenendo che tale opposizione sia stata proposta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo, eseguita dal Curatore nei confronti della opponente.

Avverso tale provvedimento la signora S. ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il giudice di merito, nella verifica in ordine alla decorrenza iniziale del termine per proporre opposizione, abbia erroneamente omesso di considerare che la comunicazione nella specie eseguita dal Curatore è nulla o inesistente, in quanto trasmessa per il tramite di organismo diverso dal “fornitore del servizio universale”, ovvero da Poste Italiane, che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale a norma del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1 e 4. Denunzia quindi la violazione di tali norme e dell’art. 97, comma 2 L. Fall. che ad esse fa indirettamente rinvio.

2. La doglianza è fondata.

L’art. 97, comma 2 L. fall. (nel testo, qui da applicarsi, anteriore alle modifiche introdotte nel 2012), là dove prescrive che la comunicazione in questione “sia data tramite raccomandata con avviso ricevimento”, fa implicito riferimento al disposto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, secondo cui “per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201)”. Fornitore del servizio universale (art. 1 D.Lgs. n. 261 cit.) è l’Ente Poste.

Ciò posto, dalla verifica (cui questa Corte può e deve procedere quando, come nella specie, è denunziato un error in procedendo) in ordine alla comunicazione in questione emerge come in effetti essa sia stata eseguita dal Curatore mediante posta privata (cfr.doc.1 fasc.opp. della ricorrente).

Ne deriva, alla stregua dell’orientamento più volte espresso sul punto da questa Corte (cfr.ex multis: Cass.n.2262 del 31/01/2013; n.2035 del 30/01/2014), che il Collegio condivide, la nullità della comunicazione, atteso che le attestazioni redatte dagli incaricati di un servizio di posta privata non sono assistite dalla funzione probatoria che il già richiamato D.Lgs. n. 261 ricollega alla nozione di “invii raccomandati”. Sì che, in mancanza di valida prova in ordine alla data di decorrenza iniziale -corrispondente a quella di consegna della comunicazione-, il termine per proporre l’opposizione non può considerarsi decorso al momento della proposizione.

3. Si impone dunque, in accoglimento di tale motivo -che assorbe gli altri-, la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa al tribunale di Lucera in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lucera in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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