Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1387 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1387 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 13637-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, PULLI CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA,
GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
GUGLIOTTA CONCETTA, GUGLIOTTA CARMELO nella
qualità di eredi di Gugliotta Giovanni;

– intimati –

Data pubblicazione: 23/01/2014

avverso la sentenza n. 703/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 15/04/2010, depositata il 07/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Capannolo Emanuela difensore del ricorrente che si

è presente il P.G. in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI che
conferma la relazione.

Ric. 2011 n. 13637 sez. ML – ud. 07-11-2013
-2-

riporta agli scritti;

r.g.n. 13637/2011 INPS c/Gugliotta Carmelo + 1 (credi di Gugliotta Giovanni)
Oggetto: trasformazione della pensione d’invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 novembre
2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“L’INPS chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 7
giugno 2010 con la quale la Corte d’appello di Messina ha confermato la
decisione di primo grado di accoglimento della domanda di Gugliotta Giovanni
relativa alla trasformazione della propria pensione di invalidità (quindi ante
legge n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia, riformandola quanto alla
decorrenza degli interessi (statuendo la decorrenza dal 121° giorno dalla
domanda amministrativa).

3. Le censure dell’ente riguardano principalmente l’utili7zazione del periodo di
godimento della pensione d’invalidità ai fini di incrementare l’anzianità
contributiva, ritenuta per legge possibile quando si tratti di assegno di invalidità,
ma esclusa nel caso della pensione di invalidità; ha comunque altresì censurato
l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il pensionato avrebbe diritto
nel caso dell’indicata trasformazione a mantenere l’importo eventualmente
maggiore del precedente trattamento.
4. Gli intimati non si sono costituiti in questa sede di legittimità.
5. Il ricorso è manifestamente fondato nel primo motivo, assorbito il secondo.
6. Questa Corte (Cass. S.U. 4 maggio 2004 n. 8433), dopo avere affermato, in sede
di risoluzione di un contrasto interno alla sezione lavoro, l’applicazione anche
alla pensione di invalidità della regola (di cui all’art. 1, comma 10° della legge n.
222 del 1984) relativa alla possibile trasformazione della stessa in pensione di
vecchiaia, ha recentemente precisato, con un orientamento divenuto ormai
uniforme (Cass. 18580/2008, seguito poi da numerose altre pronunce, tra cui
Cass. nn. 29015/2011, 3855/11, 9175/10,5646/09) che “la trasformazione della
pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età
pensionabile e’ possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri
anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, al fine di incrementare
l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità.
Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la
r.g.n. 13637/2011

2

diversa regola prevista dall’art 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 in
riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto
assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai
fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacché ostano a siffatta operazione
ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di
invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento
dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che

mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi,
nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella
sull’assegno di invalidità, laddove quest’ultimo, segnatamente, e’ sottoposto a
condizioni pii rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei
superstiti”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
8. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
fondato il ricorso che va, pertanto, accolto e, per non essere necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda
introduttiva.
9. Non si provvede sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda introduttiva; nulla spese.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in

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