Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1387 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11126-2019 proposto da:

ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 58/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 2 pubblicata il 31.1.2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da L.G. ed ha annullato le intimazioni di pagamento e le cartelle esattoriali;

2. la Corte territoriale ha premesso che nessuna contestazione era stata mossa da parte appellante sulla notifica delle cartelle di pagamento e che oggetto di contestazione era unicamente l’avvenuta notifica delle successive intimazioni di pagamento, aventi valore interruttivo della prescrizione; riguardo a queste ultime, mancherebbe la prova della riferibilità dell’avviso di ricevimento della raccomandata del (OMISSIS) (che secondo l’Agenzia delle Entrate conteneva la notifica cumulativa delle intimazioni) ai crediti contributivi oggetto di opposizione, in quanto tale avviso reca stampigliati numeri identificativi non corrispondenti a quelli delle cartelle;

3. ha ritenuto che la L. avesse, nel corso della prima udienza dinanzi al Tribunale, disconosciuto in modo preciso e circostanziato le relate di notifica depositate in copia dall’Agenzia, riportanti numeri privi di correlazione con le cartelle di pagamento; che a fronte di tale disconoscimento, l’Agenzia avrebbe dovuto depositare gli originali delle relate di notifica; che in mancanza di tale adempimento, i documenti prodotti in copia risultavano privi di valore probatorio; che la concessionaria non aveva dato prova della notifica delle intimazioni di pagamento nel termine quinquennale di prescrizione, con conseguente maturare della prescrizione nel periodo successivo alla notifica delle cartelle;

4. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; L.G. non ha svolto difese;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. col primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,2712,2719 c.c., nonchè degli artt. 214 e 215 c.p.c.;

7. ha sostenuto che la Corte di merito ha errato nel ritenere contestata la conformità agli originali delle relate di notifica prodotte in copia, laddove la L. aveva contestato la riferibilità di quelle relate di notifica (degli atti di intimazione) alle cartelle di pagamento; i giudici di appello hanno errato nell’interpretare il disconoscimento effettuato dalla L. e nel definirlo preciso e circostanziato;

8. col secondo motivo l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che i numeri riportati sull’avviso di ricevimento non coincidessero con quelli che contrassegnano gli atti impugnati;

9. ha riprodotto nel corpo del ricorso l’avviso di ricevimento della raccomandata consegnata il (OMISSIS) al fine di dimostrare la riferibilità dello stesso alle intimazioni di pagamento i cui numeri ((OMISSIS); (OMISSIS); 03220139001354087000; (OMISSIS)) risultano stampigliati sull’avviso medesimo;

10. col terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2712,2719 c.c., nonchè degli artt. 214 e 215 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il disconoscimento operato dalla L. avesse l’effetto di far venir meno automaticamente la valenza probatoria della documentazione contestata, laddove la stessa avrebbe dovuto accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova;

11. i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione logica, sono fondati;

12. la Corte di merito ha ben individuato la materia del contendere (pag. 3 della sentenza) nella contestazione della “avvenuta notificazione delle successive intimazioni di pagamento, sul presupposto che non sarebbe provata la riferibilità dell’avviso di ricevimento della raccomandata in data (OMISSIS) (che reca stampigliati numeri identificativi non corrispondenti a quelli che contraddistinguono le cartelle di pagamento…) ai crediti contributivi oggetto di opposizione”;

13. la Corte d’appello, tuttavia, non ha tratto da tali premesse le dovute conseguenze e, più esattamente, ha omesso di verificare la correlazione tra gli atti di intimazione notificati e le cartelle di pagamento non opposte, al fine di accertare se il termine di prescrizione quinquennale intercorrente tra la notifica delle cartelle non opposte e la notifica delle relative intimazioni di pagamento fosse o meno decorso;

14. la sentenza impugnata ha, invece, ritenuto che, “al fine di… contrastare l’eccezione di prescrizione formulata dalla…opponente”, sarebbe stato onere della concessionaria depositare in originale la documentazione concernente la relata di notifica degli atti di intimazione, depositata solo in copia;

15. in tal modo, la Corte d’appello ha, anzitutto, omesso di accertare, ai fini dell’eccezione di prescrizione, se la parte onerata aveva fornito prova della notifica, entro il termine quinquennale, delle intimazioni di pagamento riferite alle cartelle non opposte, ed aventi efficacia interruttiva;

16. inoltre, è incorsa nel vizio di violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., nella parte in cui ha ritenuto che, in caso di disconoscimento delle copie dei documenti (nel caso di specie, della relata di notifica), la mancata produzione degli originali fosse preclusiva della utilizzabilità probatoria dei documenti in copia;

17. questa Corte ha chiarito che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 12737 del 2018; 3122 del 2015);

18. si è ulteriormente precisato che “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”, (Cass., 23902 del 2017);

19. per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame della fattispecie, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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