Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1387 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1387 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 18251-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3718

BREZZA DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
RIZZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso

la

sentenza n.

2766/2012

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2012 R.G.N.

6124/2008.

RG.18251/2012

RILEVATO
che con sentenza in data 27.3.2012 la Corte di Appello di Roma,
giudicando in sede di rinvio, dichiarava la nullità dei termini
relativi ai contratti del 25.11.1998 e del 15.2.1999 dei contatti
stipulati tra le Poste e Brezza Daniele con conversione in un

condanna ex art. 32 L. n. 183/2010 delle Poste al pagamento di
una indennità risarcitoria nella misura di 2,5 mensilità oltre
rivalutazione ed interessi per il periodo sino al deposito del
ricorso di
di primo grado, oltre retribuzioni e interessirper il periodo
successivo per effetto dell’intervenuta conversione del rapporto.
La Corte affermava ( pag. 7) che gli accessori sull’indennità
erano dovuti sino al deposito del ricorso e che l’indennità di cui
all’art. 32 copre il periodo sino al ricorso di primo grado mentre
per il periodo successivo sono dovute le retribuzioni.
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto
ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese il
lavoratore con controricorso.
CONSIDERATO
Che la prima censura mossa alla sentenza è fondata atteso che
la Corte territoriale ha ritenuto che l’indennità risarcitoria copra
solo il periodo sino al deposito del ricorso di primo grado mentre
per il periodo successivo spettino ulteriori retribuzioni; inoltre ha
stabilito che sull’indennità risarcitoria gli interessi e la
M;e
gi ke:
t,0 del ricorso. Questa Corte
rivalutazione decorrano dal 4
ha infatti affermato che la disciplina di cui all’art. 32

L. n.

183/2010 “applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado
di legittimità (v. già Cass. Ord. 28-1-2011 n.

2112), alla luce

della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale
n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad “introdurre

unico rapporto a tempo indeterminato dal 1.3.1999 e con

tkisetta-a41-24~me un criterio di liquidazione del danno di più
agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive
incertezze veriticatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di
commisurazione del danno secondo la legislazione previgente”.
La norma, che “non si limita a forfetizzare il risarcimento del
danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine,
ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un

“interpretazione costituzionalmente orientata” va intesa nel
senso che “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre
soltanto il periodo cosiddetto intermedio, quello, cioè, che corre
dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la
nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”, con la
conseguenza che a partire da tale sentenza “è da ritenere che il
datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in
servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le
retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione
effettivà” (altrimenti risultando “completamente svuotata” la
“tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a
tempo indeterminato”). Nel contempo, sempre alla luce della
citata pronuncia della Corte Costituzionale, “il nuovo regime
risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum.
Sicché l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza
sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in
mancanza di danno, per jr avere il lavoratore prontamente
reperito un’altra occupazione”. Peraltro, “la garanzia economica
in questione non è ne’ rigida, ne’ uniforme” e, “anche attraverso
il ricorso ai criteri indicati dalla

L. n. 604 del 1966, art. 8

consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in
relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata
del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio
dell’anzianità lavorativa), la gravità della violazione e la

2

rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, in base ad una

tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto
l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di
occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso
di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle
condizioni delle parti), nonché le stesse dimensioni dell’impresa
(immediatamente misurabili attraverso il numero dei
dipendenti”. Così interpretata, la nuova normativa, risultata

dei contrapposti interessi”, ha superato il giudizio di
costituzionalità sotto i vari profili sollevati, con riferimento agli
artt. 3, 4, 11,24, 101, 102 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma
1.” ( cass. n. 1411/2012 e moltissime altre). Pertanto,
applicandosi tali principi alla fattispecie) nel caso in esame
l’indennità omnicomprensiva copre sino alla sentenza che ha
convertito il rapporto (che è quella impugnata) e sempre da tale
data spettano gli accessori ( Cass. n. 5344/2016 e moltissime
altre). Conseguentemente va cassata la sentenza impugnata con
rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che
si atterrà a quanto prima indicato cui è demandata la regolazione
delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza in relazione al
motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28.9.2017

“nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento

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