Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1387 del 19/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27805/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI FRATELLI M. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1853/11/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti dell’Autotrasporti e Spedizioni fratelli M. s.r.l. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Lombardia – nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Società di cartella di pagamento portante IVA per l’anno di imposta 2008 – ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, ribadendo che, atteso il valore di mera esternazione di scienza e di giudizio della dichiarazione dei redditi, la stessa potesse essere sempre emendata anche attraverso l’impugnazione della cartella.

2. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

3. Con l’unico motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis – la ricorrente, premesso che, in fatto, era pacifico l’errore commesso nella dichiarazione che aveva comportato l’indicazione di un maggior debito di imposta, deduce l’errore in diritto commesso dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto che la dichiarazione integrativa proposta dalla contribuente potesse considerarsi tempestiva poichè, sebbene presentata oltre il termine prescritto per la dichiarazione dell’anno di imposta successivo, essa era stata comunque inviata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi e che il decorso del termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1978, art. 2, comma 8 bis, rilevasse ai soli fini dell’applicazione delle sanzioni.

4. La censura è fondata alla luce del principio, di recente affermato dalle SS.UU. di questa Corte (sentenza n. 13378/2016), secondo cui in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.

5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio a diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia la quale provvederà anche a regolare le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA