Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13869 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11606-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE DE ROSE,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO;

– ricorrente-

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROVERETO, 15,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIO BONAFINE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO BONAFINE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Potenza, pronunciando sull’appello proposto da B.G. nei confronti dell’INPS, ha così espressamente provveduto: “Accoglie l’appello respingendo la domanda azionata con ricorso del 28 novembre 2014 dinanzi al Tribunale di Lagonegro e riassunta con ricorso dinanzi al Tribunale (…) così confermando l’impugnato verbale di accertamento. Compensa spese del doppio grado; pone in parti uguali a carico di entrambi le spese di c.t.u.”;

a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse fondata l’impugnazione nella parte in cui era stata censurata la decisione del Tribunale di inammissibilità del giudizio di riassunzione, perchè proposto con modalità non telematica; a tale riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto come la riassunzione in forma cartacea configurasse una mera irregolarità comunque sanata dalla valida instaurazione del contraddittorio;

nel merito, invece, la Corte di appello ha giudicato infondata la domanda con cui l’appellante aveva contestato l’accertamento di insussistenza di rapporti di lavoro subordinato in agricoltura tra l’appellante, titolare di un’azienda agrituristica, e diciannove dipendenti;

avverso tale sentenza, InINPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese B.G., con controricorso;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 156 c.p.c., l’ente previdenziale assume la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra la motivazione (di accoglimento della fondatezza della pretesa contributiva dell’Istituto, di cui al verbale ispettivo oggetto di causa) e il dispositivo (ove, contraddittoriamente, la Corte avrebbe accolto l’appello e rigettato la domanda proposta dal medesimo appellante);

il motivo è infondato;

osserva il Collegio, infatti, che, alla luce della lettura congiunta di entrambe le parti dell’impugnata sentenza, non è dato ravvisare la sussistenza di un contrasto insanabile, fonte della denunciata nullità;

soccorre il risalente ma sempre valido principio (v. Cass. sez. lav. n. 15586 del 6.11.2002) secondo cui “Nel rito del lavoro, la nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo non si verifica allorchè il contrasto tra di essi è solo apparente, perchè può essere risolto attraverso l’interpretazione del dispositivo, a prescindere dalle improprietà terminologiche utilizzate, ed alla luce della motivazione”;

nella fattispecie, sebbene nel dispositivo della sentenza, sembri evidenziarsi un contrato tra affermazioni inconciliabili (accoglimento dell’appello di B.G. e rigetto della domanda introduttiva del medesimo soggetto) si tratta di un falso contrasto che si chiarisce alla stregua dell’esame complessivo del provvedimento;

come riportato nello storico di lite, la “fondatezza” dell’appello è stata affermata con riferimento al solo profilo della ammissibilità del ricorso in riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente (id est: dinanzi al Tribunale di Potenza in luogo di quello originariamente adito); viceversa, nel merito della domanda, la Corte di appello ha giudicato infondata la richiesta dell’appellante;

in definitiva, è questa duplicità di proposizioni motivazionali ad essere riportata nel dispositivo che, dunque, è coerente con la motivazione;

in altre parole, risulta chiaro che l’accoglimento dell’appello, indicato nella parte dispositiva, sia riferito solo alla riforma della decisione di primo grado nel senso esplicitato nella parte motiva; nel merito, il ricorso originario della parte privata di “opposizione al verbale ispettivo” è stato respinto nella sua interezza, con ogni conseguenza derivatane in termini di accertamento di eventuali debiti contributivi;

conclusivamente, il ricorso va rigettato; in ordine alla regolazione delle spese, avuto riguardo sia all’ambiguità del dispositivo -chiarito in questa sede – sia all’esito complessivo della lite, si stima equo compensarle interamente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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