Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13869 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 27371/07 R.G. proposto da:

Comune di Teramo, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma,

Via Trionfale, n. 5637, presso l’Avvocato D’AMARIO Ferdinando, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Europlak s.r.l., in persona del legale rappresentante Arch. P.

L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Neri, n. 32,

presso l’Avvocato Ferdinando Della Corte, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MIELE Carmine per procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale n. 29282/07 R.G. proposto da:

Europlak s.r.l., come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

Comune di Teramo, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/6/07 della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, depositata il 3.7.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 22 aprile 2010 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Uditi, per il Comune ricorrente, l’Avvocato Ferdinando D’Amario e,

per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato Luca Di

Eugenio, per delega;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che non si è opposto alla richiesta di rinvio

formulata dal difensore dell’intimata, ed ha comunque concluso per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il comune di Teramo ricorre, con sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, rigettando l’appello dello stesso comune e quello incidentale della contribuente Europlak s.r.l., conferma la sentenza n. 93/2/2006 della commissione tributaria provinciale di Teramo, che aveva accolto nel merito – avendo ritenuto non tassabili le superfici in cui si producevano rifiuti tossici o nocivi o altri rifiuti direttamente recuperati e smaltiti dalla contribuente il ricorso da questa proposto contro l’avviso di accertamento della TARSU, recante la somma complessiva di Euro 490.627,40 per imposta evasa, sanzioni ed interessi, relativamente allo stabilimento industriale della stessa ditta ed alle annualità d’imposta 2001, 2002, 2003 e 2004.

1.2.- La nominata contribuente resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi, il secondo dei quali condizionato.

1.3.- La difesa della stessa parte ha chiesto preliminarmente il rinvio della discussione a nuovo ruolo, segnalando di non aver ricevuto notizia tempestiva dell’udienza odierna poichè il relativo avviso è stato notificato mediante deposito in cancelleria.

2.- Questioni controverse, eccezioni preliminari e motivi del ricorso.

2.1.- Contro l’avviso di accertamento in questione la contribuente aveva proposto ricorso, lamentando difetto di motivazione e, per quanto specialmente ancora interessa, mancata esclusione dalla tassa delle superfici sui cui si producono rifiuti recuperati o smaltiti direttamente da essa ditta.

La sentenza della commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso nel merito, sul punto relativo all’invocata non tassabilità di alcune superfici, fu impugnata in via principale dal comune e, incidentalmente, dalla contribuente, con riferimento alla decorrenza della tassazione (solo dal 2004) di un nuovo fabbricato, all’inesistenza del servizio di raccolta comunale ed al cumulo giuridico delle sanzioni.

La commissione regionale fonda la decisione, di rigetto di entrambi i gravami, essenzialmente sui seguenti rilievi:

2.1.1.- il comune non ha diritto di tassare le superfici su cui si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvede chi li produce, in mancanza di apposito ed idoneo servizio comunale (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3);

2.1.2.- s’intendono invece compresi nel calcolo della superficie tassabile tutti gli altri locali facenti parte del complesso industriale, ma non adibiti ad opificio, ove si producono rifiuti solidi urbani;

2.1.3.- l’appello incidentale, quanto ai capi che ancora interessano, sarebbe infondato perchè la lamentata inesistenza del servizio comunale di raccolta sarebbe stata riconosciuta dai primi giudicanti, sotto forma di “inadeguatezza”; analogamente, sarebbe stato già accolto il motivo portante sullo smaltimento diretto di alcune tipologie di rifiuti; la questione relativa alla diversa decorrenza della tassa (dal 2004) relativamente ad un nuovo fabbricato industriale sarebbe rimasta sfornita di prova; l’accoglimento del ricorso avrebbe prodotto l’assorbimento della questione relativa al cumulo giuridico delle sanzioni.

2.2.- La contribuente eccepisce preliminarmente, in questa sede, l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso:

2.2.1.- per essere stati articolati sedici quesiti di diritto, numero ampiamente superiore a quello dei motivi, tendenti a provocare un inammissibile riesame nel merito delle questioni valutate e decise nelle precedenti fasi di giudizio ed a mettere “slealmente in difficoltà” la controparte;

2.2.2.- e per mancanza, nei motivi che si riferiscono ad omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis, c.p.c.).

2.3.- La sentenza della commissione regionale è criticata dal comune per i seguenti motivi:

2.3.1.- violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), del “D.Lgs. n. 546 del 1992” e “del principio di tassatività ed idoneità della nullità ex art. 156 c.p.c.”, per avere il giudicante a quo annullato l’atto, che pure non violava alcuna delle ipotesi tassative di nullità ed era idoneo al conseguimento dello scopo cui era destinato, invece di procedere doverosamente ad una sua stima dei valori imponibili; coi seguenti quesiti:

2.3.1.1.- “se sussiste vizio di omesso esame e pronuncia, con violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., per (…) aver il Giudicante omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta dell’Ente in ordine alla insussistenza di cause di nullità dell’atto accertativo”;

2.3.1.2.- “se aver dichiarato la nullità dell’atto accertativo, recante in sè la rettifica operata dall’Ente in ordine alla maggior superficie accertata non soggetta a recupero, configura erronea applicazione dell’art. 156 c.p.c., nonchè violazione dei principi del processo tributario, recati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, volto alla decisione estimatoria di merito, sostitutiva delle dichiarazioni delle parti”;

2.3.2.- violazione di giudicato, costituito dalla sentenza n, 21515/2006 di questa suprema corte, pronunziata fra le stesse parti e per la stessa tassa, relativamente alle annualità 1997-2000; coi seguenti quesiti:

2.3.2.1.- “se sussiste violazione di giudicato formatosi in ordine al punto di pronuncia… di vigenza al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, per cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve avere riguardo a tutte le superfici in essere, a qualsiasi uso adibite, salve le deroghe di legge”;

2.3.2.2.- “se sussiste violazione di giudicato formatosi in ordine al punto di pronuncia relativo alla necessità che le deroghe devono essere dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e devono essere accertate con un procedimento amministrativo da concludersi con l’adozione di apposito provvedimento del competente organo”;

2.3.2.3.- “se sussiste violazione di giudicato formatosi in ordine al punto di pronuncia relativa agli effetti conseguenti alla domanda di autorizzazione che non possono mai essere di totale esenzione dal tributo bensì, per espresso disposto di legge, di semplice riduzione”;

2.3.3.- “vizio di motivazione per contraddittorietà e perplessità”, relativamente al contrasto fra l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, “che i rifiuti tossici o nocivi vanno smaltiti in proprio” mentre “la produzione di rifiuti recuperati prodotti in tutti gli altri locali rende tassabile la relativa superficie”, col dispositivo “che ha rigettato l’appello pur volto alla tassabilità dei locali ove si producono rifiuti recuperabili”;

2.3.4.- extra-petizione e violazione dell’art. 112 c.p.c.; difetto assoluto di motivazione; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, con riferimento alla tassabilità delle superfici su cui si formano rifiuti recuperati dalla stessa ditta, coi seguenti quesiti:

2.3.4.1.- “se sussiste vizio di extrapetitione per aver il giudicante deciso in ordine alla tassabilità dei locali pur avendo rilevato la domanda della contribuente di insussistenza dell’obbligo di conferimento per intervenuto recupero”;

2.3.4.2.- “se sussiste vizio di motivazione per non aver il giudicante posto riferimento alle norme applicate e non aver addotto le ragioni per cui al recupero ha ritenuto connessa la esenzione dei locali oltretutto in difetto di provvedimento autorizzativo”;

2.3.4.3.- “se sussiste violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, che stabilisce che la tassa è dovuta per l’occupazione delle superfici a qualsiasi uso adibite ritenuto derogabile in relazione al recupero”;

2.3.5.- violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c.; vizio di motivazione (“difetto di analisi, incompletezza, contraddittorietà e incoerenza del ragionamento”), per non avere considerato, malgrado la specifica eccezione, che la contribuente aveva l’onere di provare documentalmente l’entità delle superfici asseritamente esenti da tassa per effetto del recupero dei rifiuti operato da essa medesima o mediante cessione a terzi; coi seguenti quesiti:

2.3.5.1.- “se sussiste omesso esame e pronuncia con violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., per aver il Giudice omesso di pronunciarsi in ordine all’onere gravante sul contribuente di provare la esistenza e la entità delle superfici esenti e se sussiste, per tale ragione, anche violazione dell’art. 2697 c.c.”;

2.3.5.2.- “se sussiste vizio di omesso esame e pronuncia ex art. 112 c.p.c., ovvero di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per aver il Giudice trascurato le circostanze obiettive in ordine alle entità delle superfici acquisite agli atti di causa”;

2.3.5.3.- “se sussiste vizio di omesso esame e pronuncia nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver il Giudice esposto le ragioni del proprio convincimento in ordine alla sussistenza o meno del recupero conseguentemente alla cessione a terzi dei residui, quale materia prima di ulteriore lavorazione”;

2.3.5.4.- “se sussiste vizio di omesso esame e pronuncia nonchè vizio di motivazione per non aver il Giudice del merito esposto le ragioni del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dell’esonero per il difetto sia di richiesta della contribuente, sia di iter accertativo sia di apposito provvedimento”;

2.3.6.- violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62; D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 14 e art. 21, comma 7, in relazione al fatto che il “recupero” determinerebbe solo una riduzione, non l’esenzione, della tassa; col seguente quesito:

2.3.6.1.- “se sussiste violazione D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62 e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14 e art. 21, comma 7, che prevedono, ove attuata in via regolamentare, la riduzione tariffaria e non l’esonero quale effetto del recupero”;

2.3.7.- omesso esame e pronuncia sull’eccezione d’inottemperanza all’obbligo di denunzia fedele delle superfici tassabili, con violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, e con preclusione conseguente della pretesa esenzione; col seguente quesito:

2.3.7.1.- “se sussiste violazione dell’obbligo di fedele denuncia di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, per aver la ricorrente dichiarato una superficie di opificio di mq 886 invece che di mq 28054, e non aver specificato le entità ritenute esenti e le relative ragioni”.

2.4.- La ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata:

2.4,1.- col primo motivo, per omessa o insufficiente motivazione sul rigetto della domanda di esclusione dalla tassa di una parte nuova dello stabilimento, resa agibile solo nel 2004; con segnalazione della seguente ragione d’insufficienza della motivazione: avere “evidentemente ignorato o omesso di valutare gli elementi di prova addotti dalla contribuente a dimostrazione delle sue ragioni”;

2.4.2.- col secondo motivo (condizionato), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, in relazione al chiesto cumulo giuridico delle sanzioni, domanda ritenuta assorbita, col seguente quesito:

2.4.2.1.- “se, nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto due distinti avvisi di accertamento (il primo per i periodi di imposta 1997/2000 e il secondo per i periodi 2001/2004) per la medesima imposta (TARSU), sui quali pendano due distinti giudizi, debba farsi o meno applicazione della regola del cumulo giuridico prevista dall’art. 12”.

3.- Decisione.

3.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perchè proposti contro la stessa sentenza.

3.2.- La richiesta di rinvio della causa a nuovo ruolo non può essere accolta, essendo stata ritualmente e tempestivamente eseguita la notifica dell’avviso di udienza mediante deposito in cancelleria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 141 c.p.c., comma 4 e art. 366 c.p.c., comma 2, dovendosi ritenere parificato il caso, attestato nella relata dell’ufficiale giudiziario, di trasferimento del domiciliatario in luogo diverso da quello indicato nell’elezione di domicilio, al caso di mancata elezione di domicilio (in fattispecie analoga, Cass. n. 7394/2008). La comunicazione del nuovo indirizzo del domiciliatario, depositata il 15.4.2010, dopo che era stata eseguita la notifica dell’avviso d’udienza mediante deposito in cancelleria, non è quindi idonea a determinare la necessità di rinvio dell’udienza.

3.3.- Le eccezioni preliminari riportate ai par. 2.2.1 e 2.2.2 debbono essere disattese.

3.3.1.- La formulazione di distinti e plurimi quesiti di diritto in esito all’illustrazione di un motivo di ricorso non può ritenersi contrastante, di per sè, con la disposizione dell’art. 3666 c.p.c., comma 5, per il solo fatto che questa esige che il motivo si concluda, a pena d’inammissibilità, con “un” quesito.

In realtà, potendo il motivo di ricorso essere articolato in corrispondenza a diverse e concorrenti violazioni di legge, il quesito deve rispecchiare ciascuna di tali articolazioni, sicchè può assumere una forma grafica separata, come nel caso; fermo restando che, nel complesso, deve esaurire tutti i punti in cui si sviluppa l’argomentazione della censura. Si è ritenuta ammissibile, d’altra parte, e nell’ipotesi opposta, la formulazione di un unico quesito di diritto a conclusione di più motivi d’impugnazione (Cass. n. 1906/2008).

3.3.2.- L’omissione della “chiara indicazione de fatto controverso”, in relazione ai motivi di censura attinenti a pretesi vizi della motivazione, così come l’omessa specificazione delle ragioni giustificative della dedotta insufficienza della motivazione, non inficiano il ricorso nel suo complesso, ma – se sussistenti i singoli motivi interessati; il relativo giudizio, pertanto, può essere espresso solo in sede d’esame delle singole censure.

3.4.- Del ricorso principale è fondato solo il terzo motivo (par.

2.3.3); gli altri motivi sono infondati, inammissibili o assorbiti, per le ragioni di seguito espresse.

Il ricorso incidentale è fondato. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che giudicherà uniformandosi ai principi e criteri esposti ai par. 4.3.2, 4.8.1, 4.8.3, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Il primo motivo del ricorso principale (par. 2.3.1) è inammissibile; il che rende superfluo rispondere ai singoli quesiti che lo concludono.

4.1.1.- La sentenza della commissione provinciale, e quella della commissione regionale, che conferma la prima, non dichiarano la nullità dell’atto impositivo – chiesta originariamente dalla parte, fra l’altro, per difetto di motivazione -, ma lo accolgono espressamente nel merito, giudicando spettante l’esonero dalla tassa riguardo ad alcune superfici dello stabilimento (v. par. 2.1.1). Il motivo di censura in esame non corrisponde, pertanto, all’esatta ratio decidendi utilizzata dal giudice tributario di merito.

4.2.- Il secondo motivo (par. 2.3.2) è infondato.

4.2.1.- La sentenza n. 21515/2006 di questa suprema corte, pronunziata fra le stesse parti e per la stessa tassa, relativamente alle annualità 1997-2000, accogliendo “per quanto di ragione” il ricorso del comune, annullò la sentenza di secondo grado “in relazione ai profili di censura accolti”; e precisamente per aver ritenuto che il giudicante a quo aveva ingiustamente rigettato la pretesa fiscale dell’ente, senza previo esame di questioni decisive ritualmente dedotte in appello, attinenti alla legittimità di un sopralluogo effettuato, ritenuto invece dal giudice tributario di merito irrituale e fonte di nullità dell’accertamento.

La stessa sentenza di cassazione osservava poi che l’invocato esonero dalla tassa non poteva essere riconosciuto relativamente ad annualità non assistite da idonea documentazione; ed aggiungeva che il giudice del rinvio avrebbe dovuto spiegare (cosa che non aveva fatto) “le ragioni per le quali alla domanda di esonero dovesse essere ricollegato, automaticamente, l’insorgere del beneficio, malgrado tale effetto debba ritenersi connesso solo all’adozione di apposito provvedimento del competente organo del comune, e, nonostante, alla domanda non potesse mai conseguire la totale esenzione dal tributo bensì, per espresso disposto di legge, la semplice riduzione; la quale, peraltro, richiede la prova documentale dell’esistenza dei presupposti giustificativi (avvio al recupero e controllo dell’ente)”.

Osservava, infine, che era mancata la necessaria valutazione di atti (planimetria ed altri documenti) e citava il principio consolidato in giurisprudenza, per cui le deroghe al pagamento della tassa hanno carattere eccezionale, e perciò debbono essere chieste e provate nella loro sussistenza dal contribuente.

4.2.2.- Come si vede, la riferita sentenza di cassazione non contiene alcuna “soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause” (quella cui essa si riferiva, e la presente), tale da costituire “premessa logica indispensabile… che preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto” (S.U. n. 13916/2006): in buona sostanza, il rinvio al giudice di merito, in quel caso, conteneva indicazioni attinenti strettamente a quel giudizio (esaminare una questione preliminare tralasciata, accertare la sussistenza delle prove necessarie per riconoscere l’eventuale diritto all’esenzione), con richiamo di principi generalissimi – che le norme eccezionali, come le deroghe al pagamento delle tasse, sono di applicazione rigorosa – da rispettare certo anche in questo processo, in cui però l’esame circa l’esistenza o inesistenza dei presupposti per l’eventuale esonero, in annualità diverse, deve essere svolto con riferimento alla situazione processuale specifica.

4.2.3.- Quindi la risposta a tutti i quesiti correlati (par. 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3) è nel senso che non esiste alcuna violazione di giudicato, anche se, evidentemente, i principi generali in materia debbono essere osservati anche in questo processo. Ma stabilire se siano stati effettivamente osservati è una questione di merito.

4.3.- Il terzo motivo (par. 2.3.3) è fondato, nei limiti seguenti.

4.3.1.- A determinate condizioni (la cui esistenza deve essere provata dal contribuente) ed entro certi limiti, le aree su cui si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3) e quelle su cui si formano rifiuti “assimilati”, che il produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14, applicabile ratione temporis), possono essere in tutto o in parte esonerate dal tributo. Analogamente, per quanto riguarda i rifiuti assimilati avviati al recupero, una riduzione della tariffa è disposta ora dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 10, dopo che lo stesso D.Lgs. n. 22 del 1997 è stato abrogato dal cit. D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 264, comma 1, lett. i).

4.3.2.- La motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e contraddittoria, poichè la commissione regionale riconosce che in alcuni locali dell’opificio, “destinati ad attività diverse”, si formano rifiuti da considerare urbani, e che quindi la loro superficie è soggetta a tassazione ordinaria, ma non li definisce in alcun modo, nè con riferimento alla loro ubicazione e destinazione specifica nè con riferimento all’estensione della loro superficie;

purtuttavia rigetta totalmente l’appello del comune, senza chiarire per quale motivo la ripresa a tassazione sarebbe del tutto infondata, in presenza di aree giudicate tassabili, eventualmente non dichiarate, e senza rendere conto delle ragioni e delle prove per cui ritiene esenti le altre.

4.4.- Il quarto motivo (par. 2.3.4) è inammissibile, sostanzialmente perchè presenta insuperabili difficoltà di comprensione.

4.4.1.- Il quesito 2.3.4.1 è tautologico: non si comprende come possa essere extra petita il giudizio “in ordine alla tassabilità dei locali”, posto che proprio questa è la materia del contendere.

4.4.2.- I quesito 2.3.4.2 è inammissibile perchè, essendo denunziato in rubrica un “difetto assoluto di motivazione”, non lascia comprendere quale sia il “fatto controverso”, in relazione al quale la motivazione si assume omessa (art. 366 bis c.p.c).

4.4.3.- Inammissibile è anche il quesito 2.3.4.3, giacchè non si può non essere d’accordo sul contenuto dell’art. 62, più volte citato; ma esso non configura un principio giuridico opposto a quello adottato dalla commissione regionale (anche il giudicante a quo concorda su contenuto di detta norma, ma ritiene che sussistano le condizioni per un esonero almeno parziale).

4.5.- Il quinto motivo (par. 2.3.5) è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo, per le ragioni espresse al par. 4.3.2.

4.6.- Analogamente, il sesto motivo (par. 2.3.6) è assorbito dalle considerazioni svolte al par. 4.3.1.

4.7.- Il settimo motivo (par. 2.3.7) è inammissibile, perchè il ricorrente non prova, trascrivendo debitamente i relativi passi nel ricorso, di avere formulato l’eccezione di cui si tratta nel giudizio di primo grado e in appello; cosicchè la questione sottesa al quesito 2.3.7.1 si presenta “nuova” in questo giudizio.

4.8.- Il ricorso incidentale è fondato.

4.8.1.- Quanto al primo motivo (par. 2.4.1), concernente la decorrenza della tassazione per una parte dell’opificio – “lo stabilimento nuovo”, reso agibile asseritamente solo nel 2004, dunque non tassabile negli anni precedenti -, la censura di omessa motivazione è fondata perchè la commissione regionale giustifica il rigetto della domanda non a seguito di analisi delle prove eventualmente dedotte, ma unicamente in base ad un giudizio della commissione provinciale, riprodotto fra virgolette, secondo cui la contribuente non aveva provato le “obiettive condizioni di non utilizzabilità sia dell’abitazione che degli uffici”; giudizio che evidentemente non riguarda l’argomento in esame, ossia lo stabilimento.

4.8.2.- Anche il secondo motivo (par. 2.4.2), concernente il cumulo giuridico delle sanzioni (questione rimasta assorbita nelle precedenti fasi di merito), è fondato, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5 (comma sostituito dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, art. 2, comma 1, lett. e, con effetto dal 1.4.1998, secondo la disposizione del successivo art. 5, ma applicabile anche ad annualità precedenti, quale disposizione più favorevole al contribuente, in virtù e nei limiti di applicazione del principio di legalità sancito dallo stesso D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3).

4.8.3.- Al quesito 2.4.2.1 deve darsi quindi risposta affermativa, nel senso che il giudice del rinvio, qualora ritenga sussistenti in tutto o in parte le violazioni contestate, deve applicare un’unica sanzione, aumentata dalla metà al triplo, comprendendo nello stesso cumulo giuridico anche le violazioni riferibili ad annualità precedenti, se riscontrate sussistenti nel separato giudizio di cui sono oggetto, salvo che il provvedimento d’irrogazione di queste ultime sia divenuto definitivo.

4.9.- Le conclusioni sono conformi a quanto premesso al par. 3.4.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale; rigetta il primo, secondo, quarto e settimo motivo del ricorso principale, assorbiti il quinto ed il sesto motivo. Cassa a sentenza impugnata, in relazione all’accoglimento, e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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