Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13869 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.01/06/2017),  n. 13869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18277/2011 proposto da:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona dei Curatori dott.

M.R. e dott. P.S., elettivamente domiciliato in Roma,

Via Portuense n. 104, presso la sig. De Angelis Antonia,

rappresentato e difeso dall’avvocato Salone Enrico, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

20/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero della istruzione, università e ricerca proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., nel quale era stato ammesso solo il credito residuo di Euro 4.095.618,04 (oltre interessi contrattuali) per restituzione del finanziamento erogato alla società poi fallita(ed invece rigettata l’istanza di restituzione delle somme erogate a titolo di contributo per la spesa per i progetti n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), presentati dalla (OMISSIS) rispettivamente con l’Università di (OMISSIS) e con l’Istituto di analisi dei sistemi ed informatica “(OMISSIS)” del C.N.R. Deduceva: a) che il Ministero aveva legittimamente disposto, nell’ottobre 2008, la revoca del contributo alla stregua del disposto del D.M. n. 593 del 2000, art. 5, comma 6, versando la società finanziata in una delle situazioni previste dal R.D. n. 267 del 1942; b) che del resto tale revoca era anche giustificata dal fatto che la dichiarazione di fallimento della finanziata aveva vanificato le finalità dell’investimento pubblico, cioè (art.9 della Convenzione) l’industrializzazione del prodotto – ormai preclusa alla società beneficiaria- con ricaduta favorevole sulla occupazione.

Nella resistenza della Curatela, il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione, osservando in sintesi:

– che la domanda di ammissione al passivo era stata fondata, con riferimento agli elementi richiesti dalla L. Fall., art. 93, n. 3, soltanto sui decreti di revoca emessi dal Ministero, con i quali era stata disposta la restituzione delle agevolazioni sul presupposto previsto dal citato D.M. n. 593 del 2000, art. 5, comma 36, cioè in conseguenza della ammissione della (OMISSIS) a concordato preventivo; e che quindi le ulteriori deduzioni espresse nella opposizione circa la vanificazione in concreto delle finalità dell’investimento pubblico costituivano domanda nuova, come tale inammissibile, in ogni caso priva di adeguata allegazione circa l’effettiva inutilizzabilità del progetto di ricerca elaborato dalla società beneficiaria, tanto più che gli altri due soggetti partecipanti alla ricerca (Università e Istituto del CNR) ben avrebbero potuto industrializzare la progettazione in questione, nelle forme di legge;

– che, nel merito, pacifico ai sensi dell’art. 13 della Convenzione l’obbligo di restituzione della quota della erogazione consistente nel finanziamento agevolato, rettamente il giudice delegato aveva escluso la restituzione del contributo spese, in quanto alla data di ammissione a concordato preventivo (13.5.2008) i progetti di ricerca revocati erano già stati da tempo integralmente eseguiti, rendicontati, verificati ed approvati, laddove la norma invocata nei decreti di revoca fa specifico riferimento al sopravvenire di una delle situazioni previste dal R.D. n. 267 del 1942, “nel corso delle attività contrattuali”, e l’art.4 della Convenzione conferma l’irrilevanza delle vicende successive alla chiusura del rapporto.

Avverso tale decreto, depositato il 20 maggio 2011 e notificato il successivo 1 giugno, il M.I.U.R. ha proposto ricorso a questa Corte, formulando cinque motivi, cui resiste con controricorso la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente si duole della ritenuta inammissibilità delle deduzioni in merito alla vanificazione in concreto delle finalità dell’investimento pubblico, formulate per la prima volta in sede di opposizione a sostegno della istanza di restituzione del contributo alle spese del progetto rigettata dal giudice delegato. Sostiene che, essendo la revoca amministrativa del contributo basata sulla sottoposizione a procedura concorsuale della (OMISSIS) ed integrando la vanificazione dell’intervento pubblico una conseguenza di tale evento, non ha pregio il riferimento, espresso nel provvedimento del tribunale, alla immodificabilità nel giudizio di opposizione degli elementi (i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda) prospettati a norma dell’art. 93, n. 3, nella domanda di ammissione al passivo.

La doglianza è priva di fondamento. La ricorrente non formula specifiche contestazioni in ordine al fatto che la domanda di ammissione al passivo era stata fondata, con riferimento agli elementi richiesti dalla L. Fall., art. 93, n. 3, soltanto sui decreti di revoca emessi dal Ministero, con i quali era stata disposta la restituzione delle agevolazioni sul presupposto previsto dal citato D.M. n. 593 del 2000, art. 5, comma 36, cioè in conseguenza della ammissione della (OMISSIS) a concordato preventivo. L’illustrazione del motivo in esame, invero, si limita a trascrivere acriticamente un passo discorsivo della istanza di ammissione che nulla aggiunge, in fatto e in diritto, al dato costituito dall’emesso provvedimento amministrativo di revoca delle agevolazioni quale fondamento della domanda di restituzione. E’ solo nella opposizione che a tale dato originariamente prospettato si aggiunge (come emerge anche dal passo trascritto in ricorso) la nuova deduzione di un impedimento di fatto alla industrializzazione del progetto finanziato quale conseguenza di quello che invece, nella domanda originaria, costituiva un mero presupposto normativamente previsto per la revoca amministrativa e per la conseguente pretesa restitutoria. La modifica, per tale parte, nella prospettazione del fatto costitutivo e delle ragioni della domanda si mostra dunque evidente, giacchè con essa il “thema decidendum” originario -incentrato sulla legittimità del provvedimento amministrativo di revoca, per l’appunto negata dal giudice delegato- viene esteso alle conseguenze di fatto della sottoposizione alla procedura concorsuale di uno dei soggetti partecipanti alla ricerca finanziata. Il rigetto della doglianza di violazione del disposto della L. Fall., art. 93, ne deriva di necessità.

2. In tale statuizione restano quindi assorbite le censure formulate nel secondo, terzo e quarto motivo di ricorso con riguardo alle ulteriori considerazioni svolte ad abundantiam nel provvedimento impugnato in merito alle deduzioni giudicate inammissibili perchè nuove.

3. Infondate, infine, sono le censure (quinto motivo) afferenti la ritenuta disapplicazione del provvedimento amministrativo di revoca del contributo spese, atteso che: a)del tutto generica ed inapprezzabile è la nuova deduzione di una intervenuta notifica del provvedimento di revoca alla Curatela del fallimento (OMISSIS) che non l’avrebbe impugnato; b) il tribunale ha congruamente motivato la propria interpretazione del disposto del D.M. n. 593 del 2000, art. 5, comma 36, evidenziando come essa conduca inequivocamente ad affermare che la revoca del contributo spese possa essere assunta soltanto quando uno degli eventi previsti dalla norma (nella specie, la sottoposizione a procedura concorsuale) si verifichi nel corso del rapporto, non quando (come nella specie) i progetti siano stati integralmente eseguiti, rendicontati, verificati ed approvati: la diversa interpretazione, adombrata nel ricorso, diretta ad includere nello svolgimento delle attività contrattuali il compiuto sfruttamento dei risultati della ricerca, si mostra priva di raccordo – prima ancora che con il dettato normativo – con il contenuto stesso del provvedimento di revoca emesso dalla Amministrazione; c) altrettanto incongrua è l’ulteriore circostanza secondo cui al momento della sottoposizione alla procedura concorsuale era ancora attivo il piano di ammortamento, perchè questo si riferisce al distinto credito da restituzione del prestito agevolato, regolato dall’art. 13 della convenzione, che è stato ammesso al passivo dal giudice delegato.

4. Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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