Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13868 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16078-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2462/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

4.6.09, depositata il 11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso al Tribunale di Trani P.A., operaio agricolo a tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2001; premesso infatti che il trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale e quindi sul salario reale del periodo considerato, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

Sia il giudice di primo grado che la Corte d’appello di Bari, quest’ultima con sentenza pubblicata il 11 giugno 2009, hanno accolto la domanda.

Avverso detta sentenza l’Inps ha notificato in data 9-10 giugno 2010 ricorso per cassazione con un unico motivo.

Col ricorso l’Istituto, lamentando la violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) nonchè in relazione agli artt. 1362 e 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11 censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita. Escludendo infatti tale voce, non dovuta, dal salario reale, questo risulterebbe pacificamente inferiore a quello convenzionale considerato dall’INPS. L’intimato non si difeso in questa sede.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

Al riguardo questa Corte, da ultimo dalla sentenza n. 202/2011, preceduta da numerose altre conformi, ha enunciato il seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 – per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”.

Sono seguite le rituali notifica e comunicazione della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, per cui il ricorso dell’INPS va accolto, con la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto della domanda iniziale di P.A., in quanto unicamente il computo della voce suddetta consentiva l’individuazione di un importo dell’indennità di disoccupazione superiore a quello riconosciuto dall’INPS. Nulla per le spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all’epoca della proposizione della domanda giudiziaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di P.A.; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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