Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13868 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11597-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., G.B., P.A., M.A.,

C.L., PF.MI.NI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 270/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Venezia, per quanto in questa sede interessa, in parziale riforma della statuizione del Giudice di primo grado, ha accolto la domanda avanzata dagli odierni intimati nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca (di seguito MIUR) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri di riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità dagli stessi maturata nel corso del servizio svolto in costanza di lavoro a tempo determinato e di condanna del MIUR al pagamento delle relative differenze retributive;

la Corte territoriale, attraverso il richiamo a propri precedenti, ha rilevato che le disposizioni previste nel D.Lgs. n. 297 del 1994, contemplanti, per il personale stabilizzato, il riconoscimento del servizio pre ruolo in misura parziale per il periodo successivo al primo quadriennio collidevano con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, finalizzata a escludere ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, e andavano, pertanto, disapplicate;

per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un unico motivo;

sono rimasti intimati i docenti indicati in epigrafe;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, parte ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1990/70/CE nonchè del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 485,489 e 569, sostenendo che ha errato il giudice di merito nell’applicare alla fattispecie i medesimi principi affermati da questa Corte in relazione alla differente questione della progressione stipendiale in corso di rapporto a termine;

osserva che la clausola Europea lascia un cospicuo margine di discrezionalità in capo agli Stati membri e consente espressamente deroghe per ragioni o motivazioni oggettive; che non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento, poichè tutti i supplenti assunti ottengono la ricostruzione secondo i medesimi coefficienti e che la norma di diritto interno non poteva essere disapplicata dalla Corte d’appello, tanto più che l’istituto della ricostruzione della carriera costituisce “un privilegio storico del personale scolastico”;

va, preliminarmente, osservato che la fattispecie riguarda la posizione di personale docente, assunto a tempo determinato, e, successivamente, immesso nei ruolo della pubblica amministrazione (v. pag. 2 del ricorso in cassazione: ricostruzione della vicenda processuale);

con riferimento alla categoria dei docenti, questa Corte (Cass. n. 31149 del 2019), chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell’Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale insegnante della scuola nei casi in cui l’immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato:

a) che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all’art. 3, che “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio”;

b) che con il D.Lgs. n. 297 del 1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, negli artt. 485 e 489, e che le norme citate sono confluite nel testo unico (D.Lgs. n. 297 del 1994) e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati, a tale disciplina non derogando la contrattazione collettiva che nell’ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all’applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, sicchè si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione;

c) che l’abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e, pertanto, il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l’immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio;

d) che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) basato sulla regola del cosiddetto “doppio canale” che, oltre a prevedere l’immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all’esito delle modifiche apportate alla L. n. 124 del 1999, art. 400, la cadenza triennale dei concorsi, giustificandosi l’abbattimento oltre il primo quadriennio in relazione al criterio meritocratico (consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell’amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poichè, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale “stabilizzato si è trovato per lo più a vantare, al momento dell’immissione in ruolo, un’anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell’abbattimento della cui conformità al diritto dell’Unione qui si discute;

e) che, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, non sussistono ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, valendo le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali si segnalano Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018, in cui si è evidenziato che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare;

f) che più complessa è l’ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al Giudice nazionale in relazione all’obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del Ministero ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall’abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un’anzianità pari a quella dell’assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest’ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore;

in base ai principi richiamati, si rende, pertanto, necessaria una verifica del caso concreto in base ai parametri segnati dal principio di diritto enunciato nella richiamata decisione di Cass.n. 31149 del 2019, che di seguito si riporta “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato” (v., in fattispecie analoga, ord., sez. VI, n. 21175 del 2020);

tale comparazione non risulta essere stata effettuata dalla Corte di appello di Venezia, sicchè il ricorso deve essere accolto, con rinvio, per un nuovo esame secondo i principi di diritto enunciati al Giudice del merito, al quale pure è demandata la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al pronunciato accoglimento e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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