Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13868 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 27357/07 R.G. proposto da:

Comune di Teramo, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma,

via Trionfale, n. 5637, presso l’Avvocato D’Amario Ferdinando, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Europlak s.r.l., in persona del legale rappresentante Arch. P.

L., elettivamente domiciliata in Roma, via Montevideo, n. 21,

presso l’Avvocato Ferdinando Della Corte, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Miele Carmine per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/3/07 della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, depositata il 24.5.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 22 aprile 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Uditi, per il Comune ricorrente, l’Avvocato Ferdinando D’Amario e,

per la controricorrente, l’Avvocato Luca Di Eugenio, per delega;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che non si è opposto alla richiesta di rinvio

formulata dal difensore dell’intimata, ed ha comunque concluso per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il comune di Teramo ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigetta l’appello dello stesso comune, ente impositore, e conferma la sentenza n. 184/2/2005 della commissione tributaria provinciale di Teramo, appellata incidentalmente anche dalla contribuente Europlak s.r.l., avendo ritenuto illegittimo, per difetto di motivazione, l’avviso di accertamento notificato il 30.12.2002, con cui il comune, a rettifica delle dichiarazioni ICI presentate dalla contribuente per gli anni 1998 e 1999 in relazione ad un suo opificio industriale, chiede il pagamento della complessiva somma di Euro 187.682,69 per imposta evasa, sanzioni ed interessi.

1.2.- La nominata contribuente resiste mediante controricorso.

1.3.- La difesa dell’intimata ha chiesto preliminarmente il rinvio della discussione a nuovo ruolo, segnalando di non aver ricevuto notizia tempestiva dell’udienza odierna poichè il relativo avviso è stato notificato mediante deposito in cancelleria.

2.- Questioni controverse, eccezioni preliminari e motivi del ricorso 2.1.- Contro l’avviso di accertamento in questione la contribuente aveva proposto ricorso, “in quanto totalmente sprovvisto di motivazione ed in via subordinata per assoluta mancanza dei prescritti presupposti di diritto e di fatto della pretesa tributaria” (v. ricorso per cassazione, pag. 2). La commissione tributaria provinciale, accogliendo il ricorso sul punto relativo al difetto di motivazione dell’atto impositivo, aveva aggiunto che il comune avrebbe dovuto tener conto della rendita (inferiore alla somma dei valori contabili dichiarati dalla contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, allorchè il bene non era ancora provvisto di rendita catastale) attribuita all’immobile nel 2000, ma utilizzabile anche per le annualità d’imposta in discussione (ibid., pag. 3). Il comune aveva dedotto, in appello, che l’atto era congruamente motivato, e si era lagnato, fra l’altro, di extra-petizione, per avere la commissione provinciale introdotto il tema della rendita catastale, senza esserne stata sollecitata dalla ricorrente. La commissione regionale fonda la decisione, essenzialmente, sui seguenti rilievi:

2.1.1.- la prova dell’esistenza di fatti costitutivi della maggior pretesa fiscale, rispetto al dichiarato, è onere dell’ente impositore, il quale deve fornire (almeno) indizi sufficienti a sostegno di essa; a seguito dei quali scatta l’onere della prova contraria a carico del contribuente;

2.1.2.- ai fini del calcolo dell’ICI, la valutazione dei fabbricati classificabili nella categoria catastale (OMISSIS), fra cui gli opifici industriali, non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, è fatta in base alle scritture contabili aziendali (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3); “ma dal momento in cui a quei fabbricati viene assegnata la rendita catastale il loro valore va rivisto alla luce della capitalizzazione della medesima ed il contribuente obbligato a pagare la maggiore imposta risultante o ad essere rimborsato della eventuale differenza versata in più rispetto alla definitiva valutazione”;

2.1.3.- nel caso in esame, l’ente impositore avrebbe “disatteso l’obbligo della motivazione del proprio accertamento”, sia perchè lo avrebbe basato “sui dati di bilancio forniti dal contribuente ma senza indicare i metodi di calcolo dei singoli valori nè precisando quali impianti ha considerato facenti parte dei fabbricati e quali, invece, andavano esclusi non essendo incorporati nei fabbricati stessi”; sia perchè non avrebbe “tenuto in alcuna considerazione i fatto che prima della emissione dell’atto di accertamento, ai fabbricati in questione è stata attribuita la rendita catastale, dalla capitalizzazione della quale emerge una base imponibile ai fini ICI di circa L. 7 miliardi notevolmente inferiore a quella pretesa dall’Ente stesso ed inferiore addirittura a quella dello stesso contribuente dichiarata e presa a base per i versamenti effettuati”.

2.2.- La contribuente eccepisce preliminarmente, in questa sede, l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso:

2.2.1.- per essere stati articolati diciotto quesiti di diritto, numero ampiamente superiore a quello dei motivi, tendenti a provocare un inammissibile riesame nel merito delle questioni valutate e decise nelle precedenti fasi dì giudizio ed a mettere “slealmente in difficoltà” la controparte;

2.2.2.- e per mancanza, nei motivi che si riferiscono ad omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis c.p.c.).

2.3.- La sentenza della commissione regionale è criticata dal comune per i seguenti motivi:

2.3.1.- violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), dei “principi recati dal D.Lgs. n. 546 del 1992” e “del principio di tassatività ed idoneità della nullità ex art. 156 c.p.c.”, per avere il giudicante a quo annullato l’atto, che pure non violava alcuna delle ipotesi tassative di nullità ed era idoneo al conseguimento dello scopo cui era destinato, invece di procedere doverosamente ad una sua stima dei valori imponibili; coi seguenti quesiti:

2.3.1.1.- “se sussiste vizio di omesso esame e pronuncia con violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato, per non aver il Giudicante deciso in ordine alla richiesta formulata dall’Ente di insussistenza delle ragioni di nullità dell’atto accertativo”;

2.3.1.2.- “se aver dichiarato la nullità dell’atto accertativo, recante in sè la rettifica operata dall’Ente per l’aggiunta dei valori della voce ‘impiantisticà omessa dal contribuente nella propria dichiarazione ICI, configura violazione dei principi del processo tributario, recati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, volto alla decisione estimatoria di merito, sostitutiva delle dichiarazioni delle parti”;

2.3.1.3.- “se l’aver ritenuto la nullità dell’atto accertativo in relazione alla intervenuta rettifica della base imponibile ICI per l’aggiunta della voce impianti fissi, secondo i valori di essi portati in contabilità dalla ricorrente, configura erronea applicazione dell’art. 156 c.p.c.”;

2.3.2.- violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11, e D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359, oltre che vizio di motivazione (“erroneità nei presupposti e difetto di analisi per incompletezza, contraddittorietà e incoerenza del ragionamento”), per avere ignorato che l’accertamento basato “sui dati di bilancio configura, di per sè, l’adempimento dell’obbligo di motivazione”, che il semplice metodo di calcolo dell’ICI su tali dati è indicato dalla stessa legge (art. 5, comma 3 cit.) e che i dati di bilancio forniti dal contribuente sono indizi sufficienti a far scattare il suo onere di prova contraria, come contraddittoriamente avrebbe riconosciuto lo stesso giudicante; coi seguenti quesiti:

2.3.2.1.- “se sussiste violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis per aver il giudice ritenuto la immotivazione dell’atto accertativi pur fondato sui dati di bilancio forniti dal contribuente”;

2.3.2.2.- “se sussiste il vizio di omesso esame di risultanze e di erroneità nei presupposti per aver ritenuto il giudicante la insussistenza della indicazione del metodo di calcolo pur indicato, congiuntamente dalle parti, nel D.Lgs. n. 542 recte, n. 504 del 1992, art. 5, comma 3”;

2.3.2.3.- “se concretizza vizio di illogicità ed incompletezza il ragionamento seguito dal giudice nel ritenere che i dati in bilancio forniti dal contribuente non configurano la prova documentale o quantomeno gli indizi sufficienti per adempiere all’obbligo della motivazione e far scattare l’onere della prova da parte del contribuente”;

2.3.3.- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e art. 115 c.p.c.; omesso esame di fatto decisivo e motivazione carente e contraddittoria, per avere ignorato che l’inclusione nella base imponibile degli impianti fissi ed i criteri di contabilizzazione adottati dal comune derivavano da dati forniti dalla stessa contribuente, sicchè l’avviso di accertamento, anche sotto questo profilo, era congruamente motivato; coi seguenti quesiti:

2.3.3.1.- “se configura violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 l’aver ritenuto che la elencazione dei singoli beni costituenti la impiantistica fissa, invece che riferimento alla detta impiantistica ed ai valori contabili portati, concretizzi il criterio sufficiente alla motivazione dell’atto accertativo di rettifica della dichiarazione del contribuente omissiva della voce ‘impiantisticà e dei relativi valori contabili”;

2.3.3.2.- “se la ricostruzione dell’imponibile mediante la indicazione degli elementi di fatto, indicati nei valori desunti dalla contabilità della contribuente, e degli elementi di diritto, indicati nella norma applicata, nonchè la quantificazione a mezzo di apposita tabella del dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, concretizzi la congrua motivazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11″;

2.3.3.3.- se configura omesso esame e pronuncia su punto essenziale la mancata valutazione dell’intervenuto effettivo esercizio del diritto di difesa da parte della contribuente”;

2.3.4.- violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992;

violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11, e D.L. n. 333 del 1992, art. 7 cit.; vizio di motivazione (“difetto di attività, incompletezza, contraddittorietà e incoerenza del ragionamento”), per non avere considerato che la contribuente aveva l’onere di opporre un suo calcolo a quello elaborato dal comune, in ordine ai dati non dichiarati (impiantistica fissa), e per non avere pronunziato sulla relativa eccezione e su quella per cui l’onere della prova sarebbe ricaduto sulla contribuente medesima, poichè essa non avrebbe tenuto una contabilità distinta per impiantistica fissa e macchinari coi seguenti quesiti:

2.3.4.1.- “se configura violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato la mancata pronuncia sul punto dell’onere della prova del contribuente in ordine alla questione, posta in giudizio, del calcolo della base imponibile”;

2.3.4.2.- “se configura violazione dell’art. 2697 c.c. in ordine all’onere della prova, la mancata indicazione da parte della contribuente dei conteggi che potessero quantificare la pretesa tributaria diversamente da quella operata dall’Ente”;

2.3.4.3.- “se sussiste difetto di attività ex art. 360 c.p.c., n. 5 per esser stata disattesa la specificazione delle voci relative alla impiantistica fissa ed ai macchinari, quale circostanza avente, ad avviso del Giudicante, valenza probatoria ai fini del decidere”;

2.3.4.4.- “se sussiste illogicità e contraddittorietà della decisione per aver posto riferimento, in premessa all’obbligo del contribuente di procedere alla diversa quantificazione della imposta contestata, e per aver poi ritenuto a ciò onerato il Comune”;

2.3.5.- violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 3, e D.L. n. 333 del 1992, art. 7, cit.; vizio di motivazione (“illogicità ed incoerenza del ragionamento”); per non avere pronunziato in merito all’eccepita extra-petizione del giudicante di primo grado sulla questione della rendita catastale, e per avere anzi la commissione regionale pronunziato a sua volta sulla rendita stessa; decisione viziata anche nel merito, posto che il calcolo dell’imponibile ICI, nel caso d’immobile come quello di specie non iscritto in catasto, deve farsi unicamente in base al valore contabile, non avendo alcuna incidenza la rendita attribuita in epoca posteriore alle annualità d’imposta in contestazione, anche se tale attribuzione sia precedente all’emissione dell’atto impositivo; coi seguenti quesiti:

2.3.5.1.- “se sussiste violazione del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. per aver omesso il Giudice d’appello di pronunciarsi sulla eccepita extrapetitione della Sentenza di primo grado in ordine alla estraneità al petitum della rendita catastale”;

2.3.5.2.- “se configura violazione del medesimo principio, di cui all’art. 112 c.p.c. di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato l’essersi il Giudice di secondo grado pronunciato, anch’egli, sulla attribuzione della rendita catastale, questione estranea al petitum ed alla causa petendi del giudizio”;

2.3.5.3.- “se sussiste violazione ed erronea applicazione dell’art. 5, commi 2 e 3 per aver il Giudice posto riferimento alla rendita necessariamente attribuita nell’anno 2000, e ritenuta incidente sulle annualità antecedenti 1998 e 1999, per le quali vigeva invece il regime del valore contabile”;

2.3.5.4.- “se sussiste illogicità ed incoerenza del ragionamento seguito dal Giudice nella mancata esplicazione delle ragioni per cui l’Ente debba tener conto per le annualità pregresse della rendita successivamente attribuita”.

3.- Decisione.

3.1.- La richiesta di rinvio della causa a nuovo ruolo non può essere accolta, essendo stata ritualmente e tempestivamente eseguita la notifica dell’avviso di udienza mediante deposito in cancelleria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 141 c.p.c., comma 4 e art. 366 c.p.c., comma 2, dovendosi ritenere parificato il caso, attestato nella relata dell’ufficiale giudiziario, di trasferimento del domiciliatario in luogo diverso da quello indicato nell’elezione di domicilio, al caso di mancata elezione di domicilio (in fattispecie analoga, Cass. n. 7394/2008). La comunicazione del nuovo indirizzo del domiciliatario, depositata il 15.4.2010, dopo che era stata eseguita la notifica dell’avviso d’udienza mediante deposito in cancelleria, non è quindi idonea a determinare la necessità di rinvio dell’udienza.

3.2.- Le eccezioni preliminari riportate ai par. 2.2.1 e 2.2.2 debbono essere disattese.

3.2.1.- La formulazione di distinti e plurimi quesiti di diritto in esito all’illustrazione di un motivo di ricorso non può ritenersi contrastante, di per sè, con la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c., per il solo fatto che questa esige che il motivo si concluda, a pena d’inammissibilità, con “un” quesito.

In realtà, potendo il motivo di ricorso essere articolato in corrispondenza a diverse e concorrenti violazioni di legge, il quesito deve rispecchiare ciascuna di tali articolazioni, sicchè può assumere una forma grafica separata, come nel caso;

fermo restando che, nel complesso, deve esaurire tutti i punti in cui si sviluppa l’argomentazione della censura. Si è ritenuta ammissibile, d’altra parte, e nell’ipotesi opposta, la formulazione di un unico quesito di diritto a conclusione di più motivi d’impugnazione (Cass. n. 1906/2008).

3.2.2.- L’omissione della “chiara indicazione del fatto controverso”, in relazione ai motivi di censura attinenti a pretesi vizi della motivazione, così come l’omessa specificazione delle ragioni giustificative della dedotta insufficienza della motivazione, non inficiano il ricorso nel suo complesso, ma – se sussistenti – i singoli motivi interessati; il relativo giudizio, pertanto, può essere espresso solo in sede d’esame delle singole censure.

3.3.- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- I primi tre motivi di ricorso (par. 2.3.1. 2.3.2 e 2.3.3), variamente e confusamente attinenti al problema della validità formale dell’atto impositivo, sotto il profilo essenziale dell’obbligo di motivazione – obbligo disatteso dal comune, secondo i giudici tributari di merito – sono infondati.

4.1.1.- Come si è avuto modo di notare (par, 2.1.3), la commissione regionale si è pronunziata esplicitamente su questo punto, costituente, fin dal ricorso introduttivo, il principale motivo di lagnanza della contribuente ed il primo motivo di censura del comune appellante alla sentenza di primo grado. E’ dunque negativa la risposta al quesito 2.3.1.1..

4.1.2.- La ragione per cui la commissione regionale concorda coi giudicanti di primo grado, nel ritenere privo di adeguata motivazione l’atto impositivo, è duplice: il comune non aveva indicato le ragioni per cui aveva variato in aumento i singoli valori indicati dalla contribuente o aveva incluso nel calcolo, senza distinguerli dagli altri, macchinari non facenti parte integrante del fabbricato e perciò (secondo il giudicante a qua) non soggetti ad ICI; nè aveva tenuto conto del fatto che la rendita attribuita all’immobile dall’ufficio competente, in epoca anteriore all’emissione dell’avviso di accertamento, era addirittura inferiore alla somma dei valori dichiarati dalla parte.

Tale motivazione è del tutto logica, esaustiva e coerente, non viola alcuna delle disposizioni di legge invocate dal ricorrente e non esorbita dal petitum.

4.1.3.- Pertanto, si deve dare risposta negativa anche ai seguenti quesiti:

– al quesito 2.3.1.2, perchè, in presenza di nullità formale dell’atto impositivo, il giudice tributario non può quantificare il debito fiscale scendendo nel merito, operazione che presuppone l’infondatezza parziale della pretesa tributaria (Cass. nn. 25376/2008, 11212/2007, 28770/2005, 4280/2001, 16171/2000), e che invece è impedita dalla radicale nullità dell’atto impositivo (Cass. nn. 15825/2006, 3309/2004);

– al quesito 2.3.1.3, perchè la nullità per vizi di motivazione dell’atto impositivo dell’ICI è valutabile in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 bis, norma specifica, non anche in relazione all’art. 156 c.p.c., riferibile agli atti del processo e, comunque, anche ad atti lato sensu procedurali, come le notificazioni, aventi ad oggetto l’avviso di accertamento tributario (S.U. n. 19854/2004; Cass. n. 6347/2008); mai la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto può ritenersi verificata con riferimento a vizi intrinseci dell’accertamento, peraltro puntualmente denunziati col ricorso;

– al quesito 2.3.2.1 perchè, indiscussi i dati di bilancio forniti dalla contribuente, la commissione regionale fa dipendere (in parte) la riscontrata nullità dell’avviso dal fatto che non sono motivate le variazioni di valori dichiarati ex libro (“metodi di calcolo dei singoli valori”) e che sono indistintamente inclusi nel calcolo della base imponibile anche macchinari non facenti parte integrante dell’immobile, senza indicare le ragioni di tale inclusione; ossia senza enunciare i criteri astratti applicati per determinare il maggior valore, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ente in fase contenziosa (per tutte, cfr. Cass. n. 25624/2006, in materia di registro);

– al quesito 2.3.2.2, perchè non è in discussione il metodo di calcolo dell’ICI tracciato dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, bensì il criterio (non indicato nell’atto impositivo) utilizzato dal comune per variare in aumento le risultanze contabili;

– al quesito 2.3.2.3 (da intendere come ragione per cui la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione), perchè i dati di bilancio forniti dalla contribuente in giudizio, e già utilizzati per la dichiarazione, non sono gli stessi su cui il comune ha calcolato l’ICI (altrimenti non ci sarebbe stata alcuna rettifica); l’aumento dei valori dichiarati, o l’inclusione di altre macchine nel calcolo, sono invece, nell’economia della decisione impugnata, affermazioni indimostrate del comune, non supportabili, neppure come semplice indizio, dalle mere risultanze dei libri aziendali;

– al quesito 2.3.3.1, perchè la semplice elencazione di “beni costituenti la impiantistica fissa” non può soddisfare l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, quando la questione controversa consiste esattamente nel distinguere fra “impianti … facenti parte dei fabbricati” e macchinari che “invece andavano esclusi non essendo incorporati nei fabbricati stessi” (dalla sentenza impugnata);

sicchè la mera elencazione di tali oggetti nella loro totalità indistinta, se manifesta con chiarezza l’intento del comune di estendere la tassazione a tutti i beni ammortizzabili reperiti nei bilanci aziendali, non spiega i motivi per cui l’ente impostore ritiene di dover ignorare le differenze;

– al quesito 2.3.3.2, perchè la quantificazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi in “apposita tabella”, rappresentando il mero risultato matematico dei calcoli effettuati dal comune, costituisce solo una parte della motivazione, lasciando in ombra la parte essenziale, costituita dalle ragioni della rettifica sui valori che sono la base del calcolo;

– al quesito 2.3.3.3, perchè il fatto che la contribuente abbia potuto esercitare in pieno il diritto di difesa, eccependo la nullità dell’atto per difetto di motivazione, non vale a sanare tale nullità, come si è chiarito rispondendo al quesito 2.3.1.3; e ciò è talmente evidente, che non occorreva alcuna esplicita pronunzia sul punto, bastando a significarne il rigetto la decisione nel merito (fra molte, Cass. n. 5351/2007).

4.2.- Il quarto motivo di ricorso (par. 2.3.4) è, in parte, assorbito da precedenti considerazioni; in parte infondato, per le ragioni di seguito indicate nella risposta ai singoli quesiti.

4.2.1.- Il quesito 2.3.4.1 merita risposta negativa, perchè la commissione regionale ha pronunciato in ordine all’onere della prova (v. par. 2.1.1), affermando che il comune non aveva fornito alcuna prova nè sufficienti indizi a sostegno dei fatti costitutivi della maggiore pretesa (smentita anzi dall’avvenuta iscrizione in catasto di una rendita inferiore al dichiarato), sicchè alla contribuente bastava denunziare questa circostanza, senza avere alcun onere di provare il contrario.

4.2.2.- Quanto precede giustifica la risposta negativa anche al quesito 2.3.4.2, giacchè l’art. 2697 c.c., comma 1 impone all’attore in giudizio – anche al comune, non essendo gli atti impositivi assistiti da presunzione di legittimità (Cass. nn. 4632/2003, 7477/2002, 8459/2000) – l’onere di provare, anche mediante semplici presunzioni, i fatti che costituiscono fondamento del suo preteso diritto, nel quadro dei criteri astratti enunciati nella motivazione dell’accertamento; in mancanza di tale prova, reus absolvitur senza necessità per lui di provare alcunchè.

4.2.3.- Il quesito 2.3.4.3 riflette una censura inammissibile, non essendo riconducibile il preteso “difetto di attività” della contribuente (asseritamente per non aver tenuto distinti in contabilità gl’impianti fissi dai macchinari non imponibili ICI) allo schema del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nè giustifica o sana il riscontrato difetto di motivazione dell’avviso.

4.2.4.- Non sussiste il vizio di motivazione cui si riferisce il “quesito” 2.3.4.4. – accettato come enunciazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume illogica e contraddittoria, poichè non esiste contraddizione fra l’esposizione del corretto criterio di riparto dell’onere probatorio (par. 2.1.1) e la constatazione che il comune non aveva motivato adeguatamente l’avviso di accertamento (circostanza preclusiva, peraltro, dell’esame nel merito, circa l’assolvimento dell’onere della prova in giudizio).

4.3.- Il quinto motivo (par. 2.3.5) è inammissibile – e pertanto è superfluo rispondere ai singoli quesiti che ne dipendono, perchè muove dal presupposto erroneo che la commissione provinciale e poi anche quella regionale abbiano affermato, pronunziando extra petita, che il calcolo dell’ICI doveva farsi in base alla rendita.

4.3.1.- In realtà, la sentenza qui impugnata ha confermato la pronunzia d’invalidità dell’atto impositivo per difetto di motivazione, conclusione assunta dalla sentenza di primo grado “in via principale”, sufficiente da sola a giustificare la decisione di accoglimento del ricorso; sicchè, dichiarato nullo l’accertamento per questo assorbente motivo, ogni altro giudizio inerente al merito (come quello sulla utilizzazione della rendita, anzichè dei valori contabili, come base di calcolo) è precluso e l’impugnazione di tale ultroneo giudizio, espresso ad abundantiam, è inammissibile (Cass. nn. 13068/2007, 18170/2006,2087/2002).

4.3.2.- Ma, a parte ciò, la commissione regionale non ha espresso, propriamente, una doppia ratio decidendi – nullità dell’atto impositivo per vizio di motivazione ed infondatezza della pretesa fiscale per calcolo erroneo dell’imposta dovuta, bensì una sola ratio (nullità dell’atto), essendosi limitata a declamare, ma senza conseguenze sul piano del decisum, il principio teorico che, attribuita la rendita, l’ICI deve calcolasi unicamente in base a questa, con effetti decorrenti dalla data della domanda di attribuzione, dando luogo alternativamente ad una rettifica con richiesta di maggiore imposta ovvero al diritto di chiedere il rimborso della maggiore imposta versata (principio affermato da Cass. nn. 5933/2010, 13077/2005; contro, Cass. n. 24235/2004).

Per il resto, il riferimento alla rendita attribuita – e soprattutto la notazione che questa era addirittura inferiore al risultato del calcolo fondato sui valori di libro, contenuto nella dichiarazione – è fatto dal giudicante a quo unicamente al fine di porre maggiormente in rilievo il difetto di motivazione dell’avviso, essendo stata operata la rettifica senza neppure tener conto delle valutazioni ufficiali operate per stabilire la rendita. Sicchè, non solo non esiste alcuna extra-petizione, dal momento che non è stata affermata la necessità di calcolare l’ICI sulla rendita (nè, tanto meno, è stato disposto il rimborso), ma neppure sono ravvisabili la violazione di legge ed il vizio logico denunziati.

4.4.- Le conclusioni sono conformi a quanto premesso al par. 3.3.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui Euro 4.000,00 (quattromila) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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