Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13868 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10189/2018 proposto da:

CASA DI CURA GIBIINO SRL, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FEBO

FRANCESCO MASSIMO BATTAGLIA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA PER EMERGENZA (OMISSIS), in persona del direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore, ASSICURATORI LLOYD’S

in persona del procuratore speciale, domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato EDOARDO FERLITO;

– controricorrenti –

e contro

M.O., B.N., VITTORIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

nonchè da:

G.V.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CALVO;

– ricorrente incidentale –

contro

ASSICURATORI LLOYD’S AZIENDA OSPOEDALIERA PER EMERGENZA (OMISSIS),

CASA DI CURA GIBIINO SRL, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, B.N.,

M.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2402/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 2 ottobre 2001, M.O. e B.N., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori C. e G., evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, G.V.F. e la Casa di Cura Gibiino s.n.c. per ottenere risarcimento dei danni. Esponevano che B.N., in vista della nascita del secondo figlio, si era recata presso la Casa di Cura essendo assistita dal Dottor G.V., lamentando forti dolori al basso ventre. Dopo una lunga attesa, veniva eseguito il tracciato e sulla base del risultato, che evidenziava un distacco della placenta, la paziente era stata invitata dal medico a recarsi immediatamente presso l’ospedale (OMISSIS). Presso tale nosocomio, poichè non era attesa ed era priva degli accertamenti già eseguiti presso la casa di cura, veniva nuovamente fatto l’esame ecografico e trasportata con urgenza in sala operatoria per distacco intempestivo della placenta. Veniva sottoposta a taglio cesareo e nasceva il piccolo C., prematuro alla 33a settimana con gravissime lesioni neurofisiologiche;

si costituiva G.V.F. rilevando che le malformazioni non erano ascrivibili alla condotta del professionista, in quanto il tracciato cardiaco e l’ecografia eseguite presso la Casa di Cura Gibiino escludevano una diagnosi di distacco della placenta. Chiedeva di chiamare in causa la Vittoria Assicurazioni S.p.A. obbligata a tenere indenne l’assicurato. Si costituiva quest’ultima, ed eccepiva la nullità della chiamata, deduceva l’infondatezza della pretesa e precisava che la garanzia era limitata al massimale di 1 miliardo di vecchie lire. Si costituiva la Casa di Cura Gibiino rilevando che la paziente si era rivolta alla casa di Cura in quanto assistita dal medico di fiducia G.V.F., il quale non era dipendente della struttura. Veniva poi autorizzata la chiamata in causa della Azienda ospedaliera (OMISSIS) che si costituiva unitamente al proprio assicuratore, intervenuto volontariamente, Lloyds di Londra eccependo la nullità della citazione e l’infondatezza;

nelle more del giudizio, con separato atto di citazione del 7 dicembre 2001, la Casa di Cura Gibiino evocava in giudizio il proprio assicuratore, Sai S.p.A., chiedendo di essere tenuta indenne nell’ipotesi di condanna. Si costituiva l’assicuratore chiedendo il rigetto di tutte le domande. I giudizi venivano riuniti;

il Tribunale di Catania disponeva la separazione del secondo procedimento, atteso che l’istituto della riunione era stato utilizzato dalla Casa di cura quale espediente per superare la decadenza nella quale era incorsa a cagione della tardiva costituzione nel giudizio principale, con riferimento al quale il Tribunale rigettava la domanda, con sentenza del 5 novembre 2010. Osservava che non sussisteva il nesso causale, poichè questo richiedeva come presupposto che l’opera del professionista, se prontamente espletata, avrebbe avuto un’apprezzabile possibilità di successo. Al contrario, il collegio peritale, in considerazione dell’evoluzione rapidissima del distacco placentare aveva rilevato che la situazione era già compromessa al momento del trasferimento presso la divisione di ginecologia dell’ospedale (OMISSIS). Quanto alla condotta del medico G., la riteneva censurabile per non avere predisposto un mezzo adeguato di trasporto della paziente in ospedale e per non avere stilato il referto degli esami da consegnare alla stessa con una ipotesi diagnostica quale ausilio per i sanitari che ebbero ad accogliere la paziente presso l’ospedale, ma riteneva insussistente il nesso di derivazione causale rispetto alle conseguenze lesive subite dal minore C.;

avverso tale decisione proponevano appello, con atto di citazione del 16 dicembre 2011, M.O. e B.N. in proprio e nella qualità in atti, censurando la motivazione del Tribunale “appiattita” sulle posizioni del consulente e l’errata interpretazione delle risultanze processuali. Si costituivano G.V.F., la Casa di Cura Gibiino e Vittoria Assicurazioni, con separati atti, chiedendo il rigetto del gravame. Si costituivano con unica comparsa, l’Azienda ospedaliera e gli Assicuratori dei Lloyd rilevando che in appello non era stata formulata alcuna domanda nei loro confronti e insistendo per il rigetto del gravame. La Corte territoriale con ordinanza del 12 dicembre 2016 richiamava a chiarimenti consulenti;

con sentenza del 21 dicembre 2017, in accoglimento della impugnazione, la Corte d’Appello di Catania condannava in solido G.V.F. e la Casa di Cura Gibiino al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal minore M.C., con la somma di Euro 1.587.000 circa, oltre al danno patrimoniale “iure proprio” pari ad Euro 310.000, oltre interessi, con condanna di Vittoria Assicurazioni S.p.A. a tenere indenne G.V.F. di quanto lo stesso dovrà pagare, con condanna al pagamento delle spese di lite e compensazione di quelle tra l’appellante e l’Azienda ospedaliera di Catania e gli Assicuratori dei Lloyd’s;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Casa di Cura Gibiino Srl affidandosi a quattro motivi. Deposita controricorso e ricorso incidentale, fondato su quattro motivi, G.V.F.. Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza “(OMISSIS)”. Il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, che la Corte d’Appello di Catania avrebbe omesso di decidere sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva e non avrebbe esaminato gli elementi di fatto necessari per affermare la legittimazione passiva della predetta Casa di Cura Gibiino. In particolare, quest’ultima avrebbe eccepito nella comparsa di costituzione il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il Dottor G.V.F. non era dipendente della Casa di Cura. Il contratto di prestazione sanitaria si sarebbe concluso direttamente tra la paziente ed il professionista, il quale non potrebbe essere qualificato come ausiliario;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2700 c.c. e art. 116 c.p.c., riguardo al mancato riconoscimento della piena prova della cartella clinica quale atto pubblico;

con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 1223,1227 e 2043 c.c., nonchè degli artt. 40 e 41 c.p., riguardo al nesso di causalità. In particolare la Corte avrebbe affermato la responsabilità del sanitario esclusivamente sulla base di un intervento non tempestivo sul paziente, dedicando alla sussistenza del nesso causale poche righe, senza esaminare il tema centrale dell’incidenza dei tempi dell’asfissia acuta catastrofica sulle condizioni neurologiche del neonato;

con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di artt. 2056 e 2059 c.c., per l’omessa indicazione dei criteri obiettivi di liquidazione del danno, riferito sia al minore, che ai congiunti;

con il primo motivo del ricorso incidentale G.V.F. deduce, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.C.M. 27 giugno 1986, art. 35, che imporrebbe la redazione della cartella clinica solo nelle ipotesi di ricovero del paziente. Al contrario, la Corte territoriale avrebbe dedotto elementi di responsabilità dall’incompleta tenuta della cartella clinica della Casa di Cura Gibiino;

con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2700 c.c. e art. 116 c.p.c., riguardo alla mancata attribuzione della valenza privilegiata alla cartella clinica, quale atto pubblico e per avere la Corte territoriale affermato che il giudice, con riferimento a tali documenti, deve valutare le prove secondo il prudente accertamento;

con il terzo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 81 e 115 c.p.c., riguardo alla qualificazione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale, come eccezione in senso stretto;

con il quarto motivo si fanno proprie le censure oggetto del terzo e quarto motivo di ricorso principale proposto dalla Casa di Cura Gibiino Srl;

è pervenuto in Cassazione in data 10 febbraio 2020 l’atto di rinuncia al ricorso e al controricorso con ricorso incidentale del 28 gennaio 2020, sottoscritto dal legale rappresentante della Casa di Cura Gibiino Srl e dal Dottor G.V.F. e dai relativi difensori, oltre alla copia conforme della notifica a mezzo pec del 3 febbraio 2020 relativa alla rinuncia e la copia conforme della notifica a mezzo pec inviata al difensore della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, contenente la apposizione del visto ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con relativa attestazione di conformità, da parte della controricorrente;

consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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