Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13868 del 01/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.01/06/2017), n. 13868
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18207/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via del Casaletto n. 527, presso
l’ing. Raia Avio, rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetani
Gaetano, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Angelico n.38, presso l’avvocato Ojetti Ugo, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vulpiani Paolo, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1152/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 01/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata in data 1 aprile 2011, e notificata il 17 giugno successivo, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato l’improcedibilità – per chiusura, disposta dal Tribunale di Fermo con decreto emesso nel corso dell’appello, del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. che era stato dichiarato con sentenza del 14.3.2001 – del giudizio di impugnazione del credito (per quanto qui ancora rileva) dell’avv. L.M. ammesso al passivo del Fallimento stesso, impugnazione proposta da altro creditore ammesso, l’avv. G.G.. Ha ritenuto la Corte distrettuale che la chiusura della procedura fallimentare ha prodotto, da un lato, la cessazione della legittimazione processuale del Curatore ed il riacquisto della stessa da parte della società debitrice, dall’altro ha fatto venir meno il necessario presupposto del giudizio di impugnazione di cui alla L. Fall., art. 100, (nel testo ante riforma del 2006 qui da applicarsi a norma del disposto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150), diretto, al pari dei giudizi di opposizione, a modificare lo stato passivo con precisi effetti nell’ambito della procedura stessa, che non sono più possibili quando questa risulta chiusa.
Con atto spedito per la notifica a mezzo posta in data 1 luglio 2011, la (OMISSIS) s.r.l., che già aveva riassunto (insieme con l’originario appellante avv. G., peraltro suo difensore) il giudizio di appello interrotto a seguito della chiusura del suo fallimento, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza per un motivo. Resiste con controricorso l’avv. L.M.; gli altri intimati (Curatela del Fallimento (OMISSIS), avv. G.) non hanno svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La (OMISSIS) s.r.l. lamenta la violazione della L. Fall., art. 120, nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale ritenendo, ìn base ad una erronea considerazione degli effetti nella specie della chiusura del fallimento, che la sentenza di accertamento in merito alla impugnazione del credito ammesso sarebbe inutiliter data. Al riguardo, rilevato come la costante giurisprudenza di questa Corte sia nel senso di ritenere proseguibili dall’ex fallito, o riassumibili nei suoi confronti, le opposizioni allo stato passivo pendenti alla chiusura del fallimento, osserva che tanto più nella specie è necessario l’accertamento in ordine alla contestazione del credito vantato dal L., tenendo presente che il Tribunale di Fermo, nell’approvare il progetto di riparto definitivo del Fallimento (OMISSIS), ha accantonato le somme destinate al soddisfacimento dei crediti opposti ed impugnati, tra i quali quello del L..
La doglianza è fondata.
La Corte dorica, come si è detto, basa il suo convincimento su due argomenti -la sopravvenuta decadenza degli organi della procedura e la inidoneità della impugnazione del credito ammesso a spiegare i suoi effetti una volta che il fallimento sia chiuso – che si mostrano non decisivi.
Secondo l’orientamento ripetutamente espresso da questa Corte con riguardo alle norme ante riforma del 2006 (cfr. ex multis Cass. n. 13337/2013; n. 15934/2007; n. 1514/1998; n. 8331/1994), il riacquisto della capacità processuale del fallito, conseguente alla chiusura del fallimento, determina soltanto l’interruzione del processo nel quale sia parte il curatore fallimentare, onde il giudizio di opposizione allo stato passivo (ma tali considerazioni valgono anche per quello di segno opposto della impugnazione di crediti ammessi) può essere riassunto nei confronti del (o proseguito dal) fallito tornato in bonis, al fine di giungere all’accertamento giudiziale sulla esistenza o meno del credito di cui si era chiesta l’ammissione al passivo. Questo è infatti il punto: l’interruzione non produce effetti sull’azione, i cui elementi essenziali del petitum e della causa petendi restano sostanzialmente inalterati (incentrandosi per l’appunto, in caso di impugnazione, nella contestazione in ordine alla esistenza del credito), risultando solo la modificazione della pretesa originaria (in una domanda ordinaria di accertamento, certamente ricompresa nella originaria domanda di esclusione del credito dallo stato passivo) per il mutamento della situazione giuridica determinato dalla chiusura del fallimento. Ciò che, del resto, il disposto della L. Fall., art. 102, comma 5, nel testo ante riforma (“Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale”) chiaramente presupponeva, sia pure con riguardo alla distinta impugnazione per revocazione. Deve dunque escludersi che, nella specie, la sentenza che definisca nel merito l’appello sarebbe inutiliter data, pur prescindendo dal disposto accantonamento della somma corrispondente al credito qui in contestazione.
La sentenza impugnata è pertanto cassata, e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Ancona perchè, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame alla luce dei principi qui affermati, regolando anche le spese di questo giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017