Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13867 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15104-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESCIA N. 2

9 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZACHEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARACUTA FERNANDO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1082/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

18/05/09, depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 31 maggio 2009 e da questi spedito a mezzo posta il successivo 1 giugno, la società Poste Italiane s.p.a. chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 4 giugno 2009, con la quale la Corte d’appello di Lecce, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda svolta nei suoi confronti di A.O., di accertamento che a partire dal 1 aprile 1995 l’ A. è stato assegnato alle mansioni superiori corrispondenti a quelle dell’area quadri di 2^ livello, con la conseguenza che tale assegnazione è divenuta definitiva, ai sensi dell’art. 2103 c.c. a decorrere dal terzo mese successivo alla data del 1 aprile 1995.

I due motivi attengono a:

1 – la violazione degli artt. 2103, 1362 e 1367 c.c., degli artt. 37, 40, 41, 46, 47 e 53 del C.C.N.L. 1994 e art. 5 del C.C.N.L. del 2001 e art. 21 del C.C.N.L. del 2003 e vizio di m motivazione;

2 – il vizio di motivazione in ordine alla eccezione di prescrizione delle differenze retributive.

L’intimato resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi sono assolutamente apparenti, senza alcun collegamento con l’effettivo contenuto della sentenza impugnata.

Il che appare in maniera plateale quanto al primo motivo.

Esso, riferito ad una pronuncia della Corte territoriale relativa alla cd. promozione automatica del dipendente ai sensi dell’art. 2103 c.c., è riassunto – e circoscritto, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c, applicabile ratione temporis al ricorso in esame – dai quesiti di diritto formulati a conclusione dello stesso, del seguente tenore:

dica la Corte se, alla stregua delle citate disposizioni del C.C.N.L. Poste del 1994 … del 2001 … e del 2003 … , incorra in violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e l’art. 21 del C.C.N.L. del 2003 la sentenza … che applicando l’art. 2103 c.c. riconosca al ricorrente una dequalificazione professionale senza considerare l’intenzione della contrattazione collettiva di accorpare mansioni di diverso livello professionale nella stessa area, considerandole formalmente equivalenti e … se è legittimo attuare la fungibilità mantenendo all’interno della stessa area risorse provenienti da livelli contigui legati dalla stessa operatività all’interno dello stesso ciclo produttivo.

E’ evidente che il tema trattato da tale censura è quello relativo al demansionamento e alla equivalenza professionale delle mansioni così come individuata dal contratto collettivo, del tutto estraneo alla materia del contendere nel presente giudizio, relativa al diritto alla qualifica superiore in ragione dell’espletamento delle mansioni corrispondenti.

Ma anche il secondo motivo non investe il contenuto della pronuncia che pretende di impugnare.

La Corte territoriale, prendendo in esame l’accezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi dell’ A., aveva dichiarato la non pertinenza della stessa nel giudizio, in ragione del fatto che nessun credito retributivo era stato accertato e nessuna condanna, neppure generica, era stata richiesta in proposito in tale giudizio, di mero accertamento del diritto alla qualifica superiore.

Il ricorso si limita viceversa a ribadire in proposito nozioni astratte, mai contestate in giudizio, relativamente alla prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, senza investire in alcun modo il contenuto della pronuncia giudiziale”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

La società ha infine depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, che evidenzia la non pertinenza del ricorso e dei quesiti di diritto al reale contenuto della sentenza, senza che la memoria depositata riesca ad ovviare alla conseguente inammissibilità del ricorso, che pertanto va dichiarata, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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