Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13867 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3394-2019 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato FRANCESCO NUCARA;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 30918/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

con ricorso notificato in data 31.1.2019, G.C. ha impugnato per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., l’ordinanza n. 30918 del 2017, emessa da questa Corte, sez. VI, e depositata in data 22.12.2017, con la quale veniva dichiarato improcedibile il ricorso ordinario dalla G. proposto avverso la sentenza, pronunciata in sede di reclamo L. n. 92 del 2012 ex art. 1, comma 58, dalla Corte di appello di Reggio Calabria;

per la Corte, la ricorrente non aveva provveduto a depositare, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 369 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione, insieme al ricorso in cassazione in copia analogica, alla relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e alle relative ricevute, l’attestazione di conformità delle copie ai documenti informatici da cui erano tratti; solo in prossimità della camera di Consiglio, allegati alla memoria difensiva, la parte depositava copie su supporto analogico del ricorso, della relata di notifica, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, corredata da attestazione di conformità agli originali, sottoscritta dal difensore;

il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo;

resiste, con controricorso, RFI che, in via preliminare, eccepisce la inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine prescritto per la impugnazione;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico articolato motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, l’errore di fatto commesso dalla Corte, nella parte in cui riscontra l’improcedibilità del ricorso, per non aver considerato, alla luce del sopravvenuto principio delle sezioni unite n. 22438 del 2018, che la ricorrente aveva prodotto, in aggiunta, il ricorso con la attestazione e la controparte non aveva svolto alcun disconoscimento;

l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per revocazione, per decorso del termine di impugnazione, è fondata;

il termine di impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, è regolato non dalla disciplina comune dei termini di impugnazione rinvenibile negli artt. 325,326 e 327 c.p.c., ma dalla norma speciale di cui all’art. 391 bis c.p.c., comma 1;

nella fattispecie, l’ordinanza impugnata, come riportato nello storico di lite, è stata pubblicata il 22 dicembre 2017;

trova, dunque, applicazione, ratione temporis, l’attuale testo dell’art. 391 bis c.p.c. nella parte in cui prevede che se la sentenza o l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), pronunciata dalla Corte di Cassazione è affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), la parte interessata può chiederne la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 c.p.c. e ss., da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di “sei mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa” (in argomento, per completezza, v. Cass., sez. un, n. 8091 del 2020 e Cass. n. 13358 del 2018);

il presente ricorso per revocazione risulta notificato il 31.1.2019. Esso è dunque inammissibile perchè tardivo;

nessun rilievo assume, evidentemente, ai fini che occupano ovvero per individuare il dies a quo di decorrenza del termine ex art. 391 bis c.p.c., l’intervento chiarificatore di Cass., sez. un., n. 22438 del 2018, del 24.9.2018, giacchè, con tale pronuncia, le sezioni unite hanno solo rimeditato, in parte, l’orientamento espresso dalla pronuncia qui impugnata, in punto di procedibilità del ricorso per cassazione notificato come documento informatico nativo digitale; l’opinabilità di questioni di diritto esula del tutto dalla sfera di operatività del rimedio revocatorio. Pertanto, la conferma o meno, da parte delle sezioni unite, di un indirizzo giurisprudenziale è evento irrilevante tanto ai fini della configurabilità di un errore revocatorio, quanto in relazione ai termini di cui all’art. 391 bis c.p.c., comma 1;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove lo stesso risulti dovuto (dovendosi peraltro rilevare che risulta in atti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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