Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13867 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in

Roma, presso la Cancelleria di questa Suprema Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Calise Antonio per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/1/06 della Commissione tributaria regionale

del Molise, depositata il 13.3.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de

giorno 22 aprile 2010 dal relatore Cons. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il comune di Campobasso ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale del Molise conferma la sentenza n. 196/4/2003 della commissione tributaria provinciale di Campobasso, appellata dal comune, avendo ritenuto nulli per vizio di motivazione gli avvisi di accertamento notificati a F.P. il 29.12.2001, recanti richiesta di pagamento delle somme di Euro 588,24, 551,58, 514,91, a rettifica delle dichiarazioni ICI concernenti rispettivamente gli anni 1995, 1996 e 1997 in relazione ad un suolo di sua proprieta’; avvisi impugnati dal contribuente, oltre che per vizio di motivazione, anche per infondatezza o parziale infondatezza della pretesa impositiva.

1.2.- Il nominato contribuente, cui il ricorso e’ stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non resiste in questo giudizio di cassazione.

2.- Questioni controverse e motivo del ricorso.

2.1.- Il comune ricorrente deduce che il contribuente aveva impugnato i provvedimenti di rettifica delle dichiarazioni ICI, per motivi d’illegittimita’ formale e per infondatezza nel merito (contestando l’edificabilita’ ed il valore del suolo e l’erroneo calcolo delle sanzioni).

Quanto all’illegittimita’ formale, aveva eccepito la carenza di motivazione degli atti sia perche’ “il Comune non avrebbe spiegato il procedimento logico – giuridico per giungere alla determinazione del valore dell’area” sia per violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, “per non avere l’Ente allegato ai propri avvisi di accertamento gli atti relativi ai valori di stima espressi ai fini di procedure espropriative ed ai valori medi adottati ai fini dell’imposta di registro, richiamati negli avvisi utilizzati quali parametri di determinazione del valore imponibile”.

2.1.1.- La commissione tributaria regionale, confermando la sentenza di primo grado, assume che tanto la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 quanto poi la citata L. n. 212 del 2000, art. 7 (c.d. statuto del contribuente) avrebbero sancito l’obbligo, a carico dell’amministrazione, di motivare gli atti, in particolare quelli impositivi, mediante indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della pretesa, e mediante “allegazione dell’eventuale ulteriore atto richiamato”. Omette ogni riferimento al contenuto specifico degli atti concretamente dedotti in lite e qualsiasi spiegazione delle ragioni per cui, a suo avviso, la motivazione di questi – a differenza di quanto sostenuto dal comune appellante – non sarebbe conforme allo schema di legge da essa sommariamente tratteggiato.

2.2.- Il comune, con l’unico motivo di ricorso, lamenta violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 deducendo che tale norma imporrebbe di allegare atti e documenti richiamati nell’avviso di accertamento e posti a base di esso, “soltanto qualora si tratti di atto non conosciuto dal contribuente ed il cui contenuto essenziale non sia comunque riportato nell’avviso di accertamento”.

Aggiunge che, comunque, la motivazione degli atti impositivi impugnati era adeguata e conforme alla legge, in quanto consentiva di conoscere le ragioni formali e sostanziali della pretesa impositiva (norme violate, quantificazione delle maggiori somme dovute e riferimenti probatori) e di predisporre la difesa; appartenendo alla successiva fase contenziosa l’assolvimento dell’onere di provare la fondatezza della richiesta. Conclude proponendo il seguente quesito di diritto:

2.2.1.- “se l’avviso di accertamento tributario motivato per relationem, soddisfa l’obbligo motivazionale anche senza necessariamente contenere in allegato l’atto a cui la motivazione abbia fatto riferimento, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, e sia, quindi, valido alla sola condizione che contenga un rinvio ad atti documenti, non allegati o riprodotti, purche’ conosciuti o conoscibili da parte del contribuente”.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato. Nulla devesi disporre in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, in cui il contribuente intimato non ha svolto difese.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- La violazione di legge lamentata con l’unico motivo di ricorso (par. 2.2) non sussiste.

4.1.1.- La sentenza impugnata, infatti, non si discosta dalla corretta interpretazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 quando afferma – riprendendo sostanzialmente l’ultima parte del comma 1 — la necessita’, secondo tale norma, di allegare all’atto impositivo i documenti da esso richiamati in motivazione.

4.1.2.- D’altra parte, la sentenza non e’ censurata sotto altri profili, con riferimento ad altre disposizioni di legge od anche ad eventuali difetti di motivazione, attinenti al (mancato) esame degli avvisi specificamente dedotti in lite, onde stabilire se, in concreto, essi sono o non sono motivati in modo conforme alle disposizioni di legge applicabili, entrate in vigore dopo lo statuto del contribuente ed aventi finalita’ limitativa o attenuativa della disposizione sopra citata (in materia di ICI, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2 bis); o con riferimento all’omessa specificazione degli atti eventualmente richiamati nell’avviso che, secondo il contribuente, erano quelli utilizzati dall’ente impositore come parametri per la determinazione del valore imponibile del bene, e cioe’ “atti relativi ai valori di stima espressi ai fini di procedure espropriative ed ai valori medi adottati ai fini dell’imposta di registro” (ricorso, pag. 2).

Pertanto, il quesito di diritto (par. 2.2.1) merita risposta negativa – ed il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato – atteso che, secondo la norma citata nel quesito stesso (L. n. 212 del 2000, art. 7), gli atti menzionati nella motivazione dell’atto impositivo debbono essere allegati a questo (Cass. nn. 13490/2008, 1906/2008).

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA