Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13867 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 07/07/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 07/07/2016), n.13867
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10386-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso Io studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.D.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9995/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 15/04/2010 r.g.n. 3692/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/02/2016 dal Consigliere Dott. GTUSEPPTNA LEO;
udito l’Avvocato RICCIARDI RAFFAELE per delega verbale Avvocato
FIORILLO LUIGI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del procedimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 9995 del 2009, in riforma della pronunzia del Tribunale della stessa sede resa in data 17 novembre 2006, dichiarava la sussistenza tra Poste Italiane S.p.A. e C.D. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 21 luglio 2003 e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso di primo grado, commisurate all’ultima retribuzione percepita, oltre accessori come per legge.
Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. articolando tre motivi.
La C. è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che, in data 27 maggio 2011, è stata depositata copia del verbale di conciliazione sottoscritto, in sede sindacale, dalla lavoratrice e dal procuratore speciale della società il 25 novembre 2010.
Osserva il Collegio che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine ai fatti per cui è causa, debba ritenersi che le stesse non abbiano più interesse a proseguire il processo.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio, non avendo la C. svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016