Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13867 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.01/06/2017),  n. 13867

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18124/2011 proposto da:

P.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma,

Via G. Ferrari n.1, presso l’avvocato Pinto Aldo, rappresentata e

difesa dall’avvocato Guida Antonio, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) a r.l. – (OMISSIS) S.r.l.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LARINO, depositato il 26/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 15 dicembre 2010 la dr.ssa P.N. proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., deducendo che la sua istanza di ammissione al passivo del credito di Euro 69.344,08, a titolo di compenso per l’espletamento dell’incarico professionale – conferitole il 20 novembre 2009 dal liquidatore della (OMISSIS) s.r.l. – di redazione di un progetto economico finanziario di risanamento della società da sottoporre al sistema bancario, era stata rigettata dal giudice delegato sul rilievo erroneo che il liquidatore non aveva i poteri per conferire tale incarico.

Nella contumacia della Curatela, il Tribunale di Larino ha rigettato l’opposizione, osservando in sintesi:

-che il verbale della delibera assembleare in data 15 dicembre 2008, con la quale era stato disposto lo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale e nominato il liquidatore, non conteneva specifica indicazione dei criteri in base ai quali si sarebbe dovuta svolgere la liquidazione, nè l’indicazione dei poteri di cui all’art. 2487 c.c., comma 1, lett. c), salva – come era dato leggere nella parte espositiva – la “possibilità di ristrutturazione dell’azienda nei limiti di una auspicata ripresa generale del settore del mercato”;

– che l’incarico relativo alla predisposizione del piano di risanamento, nell’ottica di verificare la convenienza della prosecuzione della attività economica (sia pure mediante cessione ad altra società) rispetto alla cessazione pura e semplice dell’attività stessa, costituiva indubbiamente atto utile alla liquidazione, rientrante nel tipo delle operazioni astrattamente possibili ai sensi dell’art. 2487, comma 1, lett. c);

– che tuttavia tali opzioni non erano state nemmeno considerate dall’assemblea dei soci, che non aveva conferito al liquidatore alcuno dei poteri previsti da detta norma, sicchè in mancanza di tale determinazione di poteri, non automaticamente insita nella nomina del liquidatore (come si evince anche dal disposto dell’art. 2487 bis cod. civ.) nè evincibile dalla sola possibilità (richiamata nella relazione del presidente alla assemblea) di ristrutturazione collegata con un mero auspicio, non è possibile effettuare un giudizio di utilità concreta nei riguardi del conferimento dell’incarico in questione;

– che dunque il liquidatore aveva agito in carenza di potere, non potendo ritenersi il piano finanziario utile ad una liquidazione che non prevedeva in alcun modo le opzioni poste a fondamento del piano stesso, e l’atto di conferimento dell’incarico non può essere imputato alla società bensì alla persona fisica che l’ha posto in essere.

Avverso tale decreto, depositato il 26 maggio 2011 e notificato il 6 giugno successivo, la dr.ssa P.N., con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 6 luglio 2011 e ricevuto l’8 luglio successivo, ha proposto ricorso a questa Corte. La Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, premesso che la delibera del 15.12.2008 di scioglimento anticipato della (OMISSIS) s.r.l. e di nomina del liquidatore affidava al medesimo tutti i poteri previsti dalla legge, lamenta, da un lato, che il giudice di merito avrebbe violato norme di diritto là dove ha affermato la tesi secondo la quale, ove la delibera assembleare di cui all’art. 2487 cod. civ. non contenga le specifiche indicazioni previste nello stesso art., comma 1, lett. c) (circa i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e circa i poteri conferiti al liquidatore, con particolare riguardo alle varie ipotesi della cessione in tutto o in parte dell’azienda sociale ovvero della conservazione del suo valore in funzione del miglior realizzo), il liquidatore agirebbe in carenza di potere, non essendo per l’appunto determinati i poteri a lui conferiti. Tesi che, sostiene la ricorrente, trascura il chiaro disposto dell’art. 2489 c.c., comma 1 – che attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo diversa disposizione statutaria ovvero adottata in sede di nomina -, ed in tal modo interpreta erroneamente il disposto dell’art. 2487, lett. c), senza peraltro trovare valido sostegno nell’art. 2487 bis cod. civ.. Che non concerne i provvedimenti di nomina del liquidatore e di determinazione dei suoi poteri bensì la relativa pubblicità mediante iscrizione nel Registro delle imprese a tutela dei terzi, i quali, constatata l’assenza nella delibera assembleare iscritta delle indicazioni previste dall’art. 2487, lett. c), saranno comunque edotti che al liquidatore spettano tutti i poteri previsti dalla legge, cioè dall’art. 2489 cod. civ..

Lamenta inoltre la ricorrente che il giudice di merito, nonostante abbia rilevato come indubbiamente l’affidamento al professionista dell’incarico di predisporre un piano di risanamento integrasse un atto utile alla liquidazione della società, non ha poi considerato che tale atto rientrava pienamente nella previsione generale dell’art. 2489 cod. civ..

2. Tali doglianze sono fondate in diritto, non potendo condividersi la tesi secondo cui il potere di compiere uno o più dei molteplici tipi di atti contemplati dall’art. 2487 c.c., comma 1, lett. c) non possa che derivare ai liquidatori dalle specifiche indicazioni che risultino contenute nella delibera assembleare di nomina alla stregua di tale previsione normativa. Le basi malferme di tale tesi interpretativa risultano invero poste dal giudice di merito nel solo disposto della norma testè richiamata – introdotta dal legislatore della riforma societaria del 2003 -, il cui effettivo (e più limitato) significato deve invece essere colto nella relazione coordinata con il nuovo testo dell’art. 2489 cod. civ..

2.1. Infatti la semplice lettura dell’art. 2489 c.c., comma 1 fa emergere con chiarezza come l’eventuale deliberato dell’assemblea dei soci che ha provveduto a nominare i liquidatori (al pari di quanto eventualmente disposto dai soci nello Statuto), lungi dall’essere indispensabile ai fini della determinazione dei poteri del liquidatore stesso, può piuttosto operare quale eccezione rispetto alla generale attribuzione, contenuta nella norma stessa, ai liquidatori del potere di compiere “tutti gli atti utili per la liquidazione della società”. Sì che non può certo ritenersi che, in mancanza dell’eccezione, l’ambito dei poteri dei liquidatori resti indeterminato, operando al contrario il principio generale posto dall’art. 2489 nei termini testè riportati.

Non potrebbe dunque dirsi che, ove la delibera assembleare di nomina non specifichi quali siano gli atti utili per la liquidazione consentiti dai soci ai liquidatori, la suddetta norma generale dell’art.2489 non possa operare. Una siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto insanabile con il disposto dell’art. 2489 (che, nel far salva ogni “diversa” statuizione dei soci, rende chiara l’autonoma ed immediatamente operante attribuzione legale del potere), oltre che con il significato complessivo degli interventi operati dal legislatore della riforma nella materia della liquidazione delle società di capitali. Interventi che si mostrano, in sintesi, diretti non già a circoscrivere bensì semmai ad estendere l’ambito dei poteri attribuiti dalla legge ai liquidatori (pur facendo salva come detto una diversa determinazione dei soci, in sede statutaria o in quella di nomina), come si evince sia dalla eliminazione del generale divieto (posto dal previgente art. 2449 cod. civ.) di compiere nuove operazioni sociali quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, sia per l’appunto dalla rimodulazione dei poteri, non più limitati ai soli atti necessari per la liquidazione (come previsto dal previgente art. 2452 mediante richiamo all’art. 2278) ma estesi come detto a tutti gli atti utili per la liquidazione stessa (che siano cioè volti a realizzarne lo scopo). Atti della cui individuazione ed esecuzione (alla stregua dei criteri che dovranno essere indicati nella relazione al bilancio annuale a norma dell’art. 2490 c.c., comma 2) con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico i liquidatori rispondono secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli amministratori, come significativamente precisato dal nuovo art. 2489, comma 2.

2.2. Quanto poi al disposto dell’art. 2487 bis cod. civ., pare evidente che esso non può essere inteso – come invece si legge nel decreto impugnato – quale conferma della indefettibile necessità della determinazione ad opera della assemblea dei poteri dei liquidatori che invece sono previsti in via generale dall’art. 2489, comma 1, bensì solo nel senso di prescrivere che eventuali delimitazioni deliberate in deroga alla generale previsione di legge siano pubblicate mediante iscrizione nel Registro imprese, a tutela dell’affidamento dei terzi i quali, in difetto, legittimamente riterranno i liquidatori muniti dei poteri di legge.

3. In conclusione, deve ritenersi che ove, come nella specie (a differenza del caso regolato dalla recente pronuncia di questa sezione n.12273 del 14/06/2016), l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487 c.c., comma 2, il liquidatore è investito, a norma dell’art. 2489 c.c., comma 1, del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.

Il decreto impugnato, che si è discostato da tale principio, è dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Larino che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame alla luce del principio sopra esposto, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Larino in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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