Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13866 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14806-2010 proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

RICCARDI VINCENZO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2388/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

10.4.09, depositata il 25/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 25 maggio 2010, S.R. chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza pubblicata il 25 maggio 2009, con la quale la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto delle sue domande di riconoscimento, per il periodo dal 1 luglio 1972 al 31 dicembre 1993, oltre che per sette mesi nel periodo dal luglio 1969 al dicembre 1070, del beneficio della rivalutazione dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici, previsto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 in favore dei lavoratori esposti all’aspirazione di fibre di amianto.

I due motivi di ricorso sono, rispettivamente, relativi al:

– vizio di motivazione della sentenza, in quanto la Corte territoriale non avrebbe preso in esame documenti decisivi;

– la violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 erroneamente interpretati dalla Corte nel senso che graverebbe sul lavoratore anche la prova rigorosa della percentuale di fibre di amianto presente nell’ambiente di lavoro.

L’ente intimato resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile e comunque manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

In esso, contenente nel secondo motivo censure relative alla violazione di norme di legge, difetta anzitutto la formulazione del quesito di diritto, necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso in esame a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2 prima della sua abrogazione, operata dal L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) con effetto sui ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate successivamente al 3 luglio 2009) il quale, per quanto qui interessa, recita:

“Nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

In proposito si ricorda che è stato ripetutamente affermato da questa Corte che “il legislatore, nel porre a carico del ricorrente l’onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una certa soluzione, rende palese come a questo particolare strumento impugnatorio sia sottesa una funzione affatto peculiare: non solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata (in un senso, ovviamente, che il ricorrente prospetta a sè più favorevole), ma anche quella di enucleare – con valenza più ampia e perciò nomofilattica – il corretto principio di diritto al quale ci si deve attenere in simili casi. L’interesse personale e specifico del ricorrente deve, insomma, coniugarsi qui con l’interesse generale all’esatta osservanza e all’uniforme interpretazione della legge” (cfr., per tutte, Cass. sez. 1, 22 giugno 2007 n. 14682 o Cass. 10 settembre 2009 n. 19444).

Inoltre, secondo l’univoca interpretazione di questa Corte dell’art. 366-bis c.p.c. (secondo cui “nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), anche l’illustrazione del motivo relativo al preteso vizio di motivazione deve concludersi con una chiara, sintetica, evidente ed autonoma indicazione del fatto controverso in relazione al quale viene dedotto l’uno o l’altro dei vizi possibili (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 16528/08 e, più recentemente, Cass. 27680/09 e 4556/09).

Nel primo motivo di ricorso manca la formulazione di un siffatto momento di sintesi con riguardo alle deduzioni di difetto di motivazione. Inoltre e comunque tale motivo difetta del requisito di autosufficienza in “In quanto il ricorrente non deduce di avere nuovamente richiamato in appello la documentazione della quale lamenta la mancata considerazione da parte della Corte territoriale e non riproduce il contenuto significativo della certificazione INAIL che cita. Si rileva infine che il ricorrente lamenta altresì la mancata considerazione di una dichiarazione dell’ASL di Napoli del 1996 che indica valori di concentrazione nel presunto ambiente lavorativo di gran lunga inferiori a quelli richiesti dalla legge per l’accesso al beneficio (e su cui cfr., per tutte, Cass. n. 16118/05) e indica infine una dichiarazione dell’Università degli studi di Napoli dal contenuto del tutto generico ai fini della soluzione della controversia” E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

S.R. ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, che le difese svolte nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2 non appaiono sufficienti a contrastare.

Si ribadisce infine che anche con la memoria suddetta, con la quale insiste nell’affermare che dalla documentazione prodotta risulterebbe provato il proprio diritto al beneficio in parola, il ricorrente non indica in maniera specifica quali dati di fatto siano in essi contenuti, sufficienti a sostenere con ragionevole certezza il superamento della soglia stabilita per legge per la durata da questa considerata.

Concludendo, il ricorso va pertanto respinto.

Nulla per le spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente all’epoca della proposizione dell’azione giudiziaria.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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