Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13866 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22600-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GIUOCHI

ISTMICI N. 18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DADDABBO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CATALDO BALDUCCI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE

ROSE, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA

SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 3122/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositato il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione di C.M. relativa a due verbali ispettivi;

in estrema sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto di confermare, sulla base degli elementi di causa, le conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori dell’INPS che avevano escluso scambi mutualistici e rapporti di subordinazione in relazione ai soci fondatori della Soc. Coop. Ortolana a r.l. e ritenuto, piuttosto, che C.M. avesse utilizzato la forma giuridica della cooperativa al solo fine di eludere obblighi contributivi. Era fondata, pertanto, la richiesta dell’INPS di complessivi Euro 65.786,00, a titolo di contributi e relative sanzioni;

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, C.M., sulla base di quattro motivi, successivamente illustrato con memoria;

ha resistito, con controricorso, l’INPS;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la nullità della sentenza per omesso esame di motivo determinante e assorbente. La parte ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare le note autorizzate per l’udienza di discussione e non valutato che le sentenze nn. 1258/2016 e 1590/2015 della Corte di appello di Lecce, allegate alle note, relative a giudizi connessi e passate in giudicato, avrebbero “disapplicato e annullato” i verbali di accertamento ispettivo oggetto del presente giudizio;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè la violazione del combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e dell’art. 336 c.p.c., comma 1. I profili oggetto del primo motivo, in relazione alle due pronunce divenute definitive, sono riproposti in relazione alla deduzione di intervenuto giudicato interno;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione del combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e dell’art. 336 c.p.c., comma 1, per intervenuto giudicato esterno in relazione alle pronunce di cui ai precedenti motivi;

con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la mancata applicazione dell’art. 116 c.p.c. Si assume l’erronea valutazione delle risultanze di causa nella loro interezza;

i primi tre motivi vanno congiuntamente esaminati, presentando analoghi profili di inammissibilità: essi sono carenti di specificità;

tutte le censure, nella sostanza, imputano alla Corte di merito l’omesso esame del giudicato formatosi per effetto di due pronunce della Corte di appello di Lecce (sentenze nn. 1258 del 2016 e 1590 del 2015);

dette pronunce, tuttavia, non sono trascritte in ricorso, nelle parti salienti a reggere i rilievi;

costituisce, infatti, principio costante che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., n. 4, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo” ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., n. 8077 del 2012; ex multis, Cass. n. 13713 del 2015); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (v. Cass. n. 19048 del 2016);

con specifico riferimento a questioni di giudicato esterno (quale è, in astratto, il rilievo delle pronunce in oggetto) si è affermato che “l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità ma a condizione che il ricorso per cassazione risponda ai requisiti di specificità e di completezza e, quindi, che nello stesso venga riprodotto nelle parti rilevanti il testo del giudicato (…)” (ex plurimis, Cass. n. 5508 del 2018; Cass., sez. un., n. 1416 del 2004);

l’odierno ricorso non soddisfa adeguatamente l’onere indicato;

i motivi sono dunque inammissibili;

ad un rilievo di inammissibilità si arresta anche il quarto motivo;

parte ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. dipenda o sia ad ogni modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, una questione di malgoverno del citato art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorchè il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 11892 del 2016, n. 13960 del 2014, n. 20119 del 2009, n. 26965 del 2007): situazioni quest’ultime nè dedotte, nè rinvenibili nella sentenza impugnata;

il ricorso va, dunque, complessivamente dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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