Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13866 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in

Roma, presso la Cancelleria di questa Suprema Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Calise Antonio per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

Borghesano Lucchese, n. 29, presso l’Avvocato Petrucciani Giuseppe,

rappresentato e difeso dagli Avvocati Cima Angelo e Pietro Colucci

per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/3/05 della Commissione tributaria

regionale del Molise, depositata il 4.4.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 22 aprile 2010 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito

Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Nunzio Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il comune di Campobasso ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale del Molise conferma la sentenza n. 96/3/2003 della commissione tributaria provinciale di Campobasso, appellata dal comune, avendo ritenuto nulli per vizio di motivazione (e precisamente per mancata allegazione degli atti in essi richiamati), gli avvisi di accertamento notificati a C. G. il 10.12.2001, recanti richiesta di pagamento delle somme di Euro 1.121,28, 1.068,33, 1,278,747, 1.268,935, a rettifica delle dichiarazioni ICI rispettivamente presentate dal C. per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 in relazione ad una quota di suolo di sua proprieta’; avvisi impugnati dal contribuente, oltre che per vizio di motivazione, anche per infondatezza o parziale infondatezza della pretesa impositiva.

1.2. – Il nominato contribuente resiste mediante controricorso.

2.- Eccezione preliminare e motivo del ricorso.

2.1. – Il controricorrente eccepisce preliminarmente l’inammissibilita’ del presente ricorso per cassazione, siccome asseritamente privo della sommaria esposizione dei fatti della causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

2.2.- L’unico motivo di ricorso, formulato per violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 con cui si contesta la necessita’, affermata dal giudicante a quo e posta a base della decisione impugnata, di allegazione agli avvisi di rettifica degli atti richiamati nella motivazione di essi, allegazione di cui si denunzia l’omissione nel caso di specie, si conclude col seguente quesito di diritto:

2.2.1.- “se l’avviso di accertamento tributario motivato per relationem, notificato prima dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, soddisfa l’obbligo motivazionale anche senza necessariamente contenere in allegato l’atto a cui la motivazione abbia fatto riferimento, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, e sia, quindi, valido alla sola condizione che contenga un rinvio ad atti e documenti, non allegati o riprodotti, purche’ conosciuti o conoscibili da parte del contribuente”.

3.- Decisione.

3.1.- L’eccezione preliminare (par. 2.1) d’inammissibilita’ del presente ricorso per Cassazione, sollevata dal controricorrente, e’ del tutto infondata e fuor di luogo.

3.1.1.- L’esposizione dei fatti di causa, contenuta nel ricorso del comune, risulta non tanto “sommaria”, come sarebbe stato sufficiente per assolvere al precetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, quanto piuttosto ampia e diffusa, tale da consentire una conoscenza piu’ che esauriente delle vicende processuali, delle posizioni delle parti e del tenore delle decisioni di merito.

3.2.- Nel merito, il ricorso deve essere rigettato, per inammissibilita’ del motivo. Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Il quesito di diritto (par. 2.2.1) non e’ coerente con l’illustrazione dell’unico motivo di ricorso (par. 2.2), che dunque risulta inammissibile.

4.1.1.- Il comune ricorrente sostiene, in contrasto con l’opinione del giudicante a quo, che la motivazione degli atti impositivi impugnati era adeguata e conforme alla legge, in quanto consentiva di conoscere le ragioni formali e sostanziali della pretesa impositiva (norme violate, quantificazione delle maggiori somme dovute e riferimenti probatori); e che “La L. n. 212 del 2000, art. 7 (statuto del contribuente) prevede l’obbligo di allegazione dell’atto posto a base dell’accertamento soltanto qualora si tratti di atto non conosciuto dal contribuente ed il cui contenuto essenziale non sia comunque riportato nell’avviso di accertamento”.

4.1.2.- Il quesito propone invece un diverso argomento, non illustrato dalla parte; tale quesito – se un avviso di accertamento notificato prima dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000 debba intendersi sufficientemente motivato anche quando contenga un semplice riferimento ad altri atti e documenti (come le informazioni provenienti da altre amministrazioni o le pattuizioni fra privati utilizzate a titolo comparativo), non allegati o non riprodotti nel contesto dell’atto impositivo, purche’ conosciuti o conoscibili dal contribuente – non e’ peraltro suscettibile di risposta utile alla decisione della presente controversia.

4.1.3.- Sta di fatto, in realta’, che, come lo stesso ricorrente enuncia nell’incipit del ricorso, gli atti impositivi dedotti in lite furono notificati il 10.12.2001, quindi ben oltre la data (1.8.2000) di entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, ai sensi dell’art. 21, stessa legge; sicche’ non e’ decisivo, nel presente giudizio, rispondere ad un quesito che sollecita l’esame sulla validita’ della motivazione di detti atti, in base all’interpretazione di norme vigenti in epoca anteriore allo statuto del contribuente, non applicabili al caso concreto; tanto piu’ che la notifica degli avvisi e’ posteriore anche alla norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis recante disposizioni specifiche i materia, aggiunta dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 6, comma 1.

4.2.- Si conclude ne senso indicato al par. 3.2.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00 (ottocento/00), di cui Euro 600,00 (seicento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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