Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13866 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34200/2018 proposto da:

P.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato INNOCENZO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

COMUNE TREVISO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLO

CONIGLIONE, GIAMPAOLO DE PIAZZI;

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE BORSI

4, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA BERNARDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO MUNARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1166/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

P.F. ricorre avverso la sentenza n. 116/2018 emessa dalla corte d’appello di Venezia, pubblicata il 9/05/2018, con la quale la Corte di merito,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, ha la rigettato l’appello principale di P.F. e, in parziale riforma, ha rigettato la domanda riconvenzionale del Comune di Treviso, in una controversia civile avviata dal ricorrente nei confronti del Comune di Treviso e di C.M., assessore del Comune. Il ricorso, illustrato da successiva memoria, è affidato a cinque motivi. I resistenti hanno notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto in esso non è rinvenibile alcuna esposizione dei fatti di causa, da considerarsi elemento imprescindibile ai fini della valutazione dei motivi di censura che risultano di difficile lettura proprio per mancato riferimento all’antefatto.

2. Il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3, prevede che il ricorso per Cassazione deve contenere, sotto pena d’inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti della causa (crf. per tutte Cass. S.U. n. 11308/2014). La parte ricorrente, in questa sede di giudizio di legittimità, ha invece omesso di indicare, anche solo sommariamente, le ragioni svolte a difesa dalle controparti, le ragioni della decisione di prime cure, le ragioni dell’appello, e nei motivi non ha neppure fatto riferimento al tenore della decisione impugnata (Cass. S.U. m. 5698/2012).

3. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è infatti funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non dimostri proprio per questa ragione un’apparenza di motivazione, di sopperire a eventuali manchevolezze della decisione nell’individuare il fatto sostanziale, e soprattutto processuale.

4. Tale ultima ipotesi non ricorre nel caso di specie, ove solo dalla lettura della sentenza è possibile percepire la res litigiosa e le questioni trattate nel procedimento di appello.

5. Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna alle spese in favore dei controricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 3200, 00 oltre Euro 200,00, 15% di spese forfettarie e ulteriori oneri di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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