Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13866 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/06/2017, (ud. 17/05/2017, dep.01/06/2017),  n. 13866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9647-2012 proposto da:

UNICREDIT S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SALVATORE FLORIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

V.V. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE IACOVIELLO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 919/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/10/2011 R.G.N. 1453/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CORTE visti gli atti del procedimento n. 9647/2012, di cui al ricorso di UNICREDIT Spa contro V.V. avverso la sentenza della Corte di appello di TORINO n. 919 in data 14 settembre – 11 ottobre 2011, che rigettava l’impugnazione proposta dalla medesima società nei riguardi della pronuncia n. 1387/31 marzo 2010, resa dal locale g.d.l., di accoglimento delle domande, di cui all’atto introduttivo del giudizio, depositato il 25-11-2009, nell’interesse dell’attore V., dipendente della Unicredit come impiegato sin dall’aprile 1972 e poi come funzionario dal 1993, sino al 30-09-2002, epoca di cessazione del rapporto, allorchè il predetto rivestiva la qualifica di quadro direttivo di 4 livello, istanze volte ad ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze sul trattamento di fine rapporto in ragione della incidenza su quest’ultimo del premio di anzianità erogatogli nell’anno 1997, nonchè dei compensi ricevuti a titolo di lavoro straordinario per gli anni 1982/1993 e d’indennità sostitutiva delle ferie non godute corrisposta per l’anno 2002, il tutto in ragione della complessiva somma di 2764,84 Euro, oltre accessori;

visto che la sentenza qui impugnata ha fondato, essenzialmente, la decisione sui principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 6204 del 15/03/2010 (che rigettava il ricorso della stessa attuale ricorrente UNICREDIT), secondo cui in tema di trattamento di fine rapporto dei dirigenti e dei quadri direttivi delle Casse di risparmio, l’art. 87 del c.c.n.l. dell’11 aprile 1991 per il personale direttivo delle Casse di risparmio e l’art. 65 del c.c.n.l. dell’11 luglio 1999 ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali, nella parte concernente i quadri direttivi di terzo e quarto livello, devono essere interpretati nel senso di non escludere dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite per premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e per ferie non godute. La mancanza, nella disciplina collettiva di settore (in particolare, l’art. 40 del c.c.n.l. del 9 marzo 1983, l’art. 40 del c.c.n.l. del 19 marzo 1987 e l’art. 44 del c.c.n.l. del 16 gennaio 1991) di un’espressa esclusione, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, dei compensi per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale, si interpreta nel senso che le parti collettive non hanno inteso avvalersi della facoltà derogatoria del regime legale prevista dall’art. 2120 c.c., comma 2, (conforme Cass. n. 5569 del 2009). Le informazioni e osservazioni, che, ai sensi dell’art. 425 cod. proc. civ., possono essere fornite in giudizio dall’associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo, rilevante ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., ma, salva l’ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un’intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice (conformi Cass. n.n. 3081 del 2002 e 11464 del 2004);

visto che il ricorso di UNICREDIT è fondato su due articolati motivi, cui ha resistito il V. mediante controricorso;

letta la requisitoria in data sette aprile 2017, con la quale il Pubblico Ministero in sede, citando l’art. 87 del c.c.n.l. 1991, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando l’ordinanza di Cass. n. 16591 del 21/07/2014 (che rigettava il ricorso della medesima UNICREDIT contro altra pronuncia emessa dalla Corte torinese), affermando che il premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e la maggiorazione del premio di rendimento sono da considerarsi, in mancanza di una espressa deroga pattizia, quali elementi della retribuzione da computarsi nella base di calcolo prevista dall’art. 2120 cod. civ. per la determinazione del trattamento di fine rapporto, in quanto compensi non sporadici nè occasionali, e che, rigorosamente collegati allo svolgimento del rapporto di lavoro, trovano la loro fonte nella protrazione dell’attività lavorativa;

vista la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata per la società ricorrente, con allegati vari tra cui la relazione ex artt. 375 e 380-bis c.p.c. in data 19-04-2014 relativa al ricorso n. 19324/2012 R.G. di UNICREDIT S.p.a. contro Z.P., avverso la Corte di Appello di Roma n. 9405/5 dic. 2011 – 20 febbraio 2012 in tema di computabilità de premi aziendali corrisposti da istituti di credito nel t.f.r. dei dirigenti e dei quadri direttivi, segnatamente con riferimento alla somma pretesa a titoli differenze sul t.f.r., liquidato senza inclusione nella base di calcolo dei premi di fedeltà corrisposti all’istante, che rivestiva la qualifica di quadro direttivo;

che con l’anzidetta relazione si proponeva il rigetto del ricorso, per cui tuttavia il collegio, all’esito dell’adunanza camerale fissata per l’otto luglio 2014, riteneva però non sussistenti i requisiti per la trattazione in camera di consiglio, disponendo perciò la pubblica udienza (cfr. pure l’esibita comunicazione di cancelleria n. 4184 del 30 luglio 2014 – il proc. n.r.g. 19324/12 risulta attualmente ancora pendente, in fase di spoglio dal 20-04-2017, come da risultanze informatiche di cui alla scheda SIC del 16 u.s.);

ritenuto, pertanto, opportuno definire anche questo ricorso, per molti versi analogo a quello sopra indicato, iscritto al n. 19324/12 r.g.), in sede di pubblica udienza (cfr. peraltro anche l’identità di questioni connesse ex art. 151 disp. att. c.p.c. e la ratio sottesa a tale disposizione processuale – evidentemente rilevante pure riguardo alla funzione nomofilattica che questa Corte di legittimità deve istituzionalmente assicurare – in tema di riunioni di procedimenti relativi a controverse in materia di lavoro, previdenza e assistenza. Cfr. tra l’altro anche Cass. 2^ civ., ordinanza n. 5533 del 6/3/2017, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, l’assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all’udienza pubblica, in applicazione analogica dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, non potendo il collegio essere vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della Sezione).

PQM

 

LA CORTE dispone la trattazione della causa in pubblica udienza, rinviando per l’effetto a nuovo ruolo. Ordina, quindi, la trasmissione degli atti al Presidente titolare della Sezione per l’ulteriore seguito di competenza. Manda alla Cancelleria per conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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