Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13865 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14727-2010 proposto da:

D.S.F. (OMISSIS), quale erede di R.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso

lo studio dell’avvocato SCHETTINO VINCENZO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso in riassunzione;

– ricorrente –

contro

P.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

SPINOSA, rappresentato e difeso dall’avvocato CINQUANTA ERASMO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3053/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

11/04/08, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 22 maggio 2010, D.S.F., nella qualità di erede di R.A., chiede, con un unico motivo, relativo alla “violazione e falsa applicazione di norme di diritto “, la cassazione della sentenza pubblicata il 6 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione del giudice di primo grado di rigetto delle domande del proprio dante causa nei confronti di P.T. di condanna al pagamento di somme dovute per differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 1 aprile 1973 al 1 agosto 1996. In proposito, i giudici avevano infatti ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale di tali crediti retributivi formulata dalla difesa del P..

L’intimato si è costituito con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile in quanto notificato oltre il termine “lungo” stabilito, a pena di decadenza, in un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, dall’art. 327 c.p.c., comma 1″.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rilevando altresì, come a suo tempo denunciato dal controricorrente che il ricorso è privo di procura speciale al legale che lo ha presentato.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile la condanna della ricorrente a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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