Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13865 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. I, 07/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 07/07/2016), n.13865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27538/2011 proposto da:
M.F., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso l’avvocato
LUCIANO TERRA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO
PERROZZI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN SALVO (CH), in persona del Commissario Straordinario
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso l’avvocato LUIGI MANZI, rappresentato e
difeso dall’avvocato WALTER PUTATURO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 697/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 12/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato FEDERICA MANZI, con
delega, che si riporta al controricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.F. convenne in giudizio innanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila il Comune di San Salvo, proponendo opposizione avverso la determinazione delle indennità, ritenute vili, di occupazione temporanea e di espropriazione di un terreno esteso mq.
4760,00 con sovrastante edificio adibito a civile abitazione di mq 98,00, sito in quella (OMISSIS).
L’attore ripropose la domanda dopo la notifica del decreto di espropriazione e la Corte adita, riuniti i giudizi, con la sentenza depositata il 12.10.2010, elevò l’indennità relativa al fabbricato, ma ritenne congrua quella relativa al terreno non edificatorio, destinato a parcheggio pubblico, che era stata determinata in base ai valori agricoli.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso M. F., con due mezzi, ai quali resiste il Comune di San Salvo con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo ed il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonchè della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 3 e 4; della L. n. 865 del 1971 art. 16, commi 5 e 6; della L. n. 10 del 1977, art. 14, il ricorrente evidenzia che il criterio dei VAM è stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 181 del 2011 della Corte Cost., e sostiene che, nel suo terreno, destinato al soddisfacimento degli standards, è consentito l’intervento edilizio diretto, trattandosi, quindi, di un suolo edificabile, in quanto all’epoca del verbale di presa in possesso (13.11.2001), il terreno rientrava in zona D, e che la variante di piano è intervenuta successivamente (il 10.3.2003).
2. I motivi, da valutarsi congiuntamente, vanno accolti nei seguenti termini.
3. Come dedotto dal ricorrente, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, emessa a completamento del processo di conformazione del diritto interno ai principi posti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il sistema indennitario è, ormai, svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007) e dei parametri tabellari, di cui della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, commi 1 e 2 e della L. n. 865 del 1971, art. 16, commi 5 e 6 e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene: il serio ristoro che l’art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d’interesse generale, si identifica, dunque, con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, id est col valore venale del bene, posto che la dichiarazione d’incostituzionalità dei menzionati criteri riduttivi ha fatto rivivere detto criterio base di indennizzo, posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo (Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n. 17906 del 2014), ed ora sancito intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass. 14840/2013; 2605/2010; 21095 e 16537/2009).
5. L’impugnata sentenza, che ha utilizzato il criterio dichiarato incostituzionale, va cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’Appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà a determinare il dovuto sulla scorta della destinazione urbanistica che l’area aveva al momento dell’apposizione del vincolo espropriativo, e tenuto conto che, all’interno della categoria suoli inedificabili, rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.
6. I giudici del rinvio provvederanno, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016