Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13865 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/06/2017, (ud. 17/05/2017, dep.01/06/2017),  n. 13865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7154-2015 proposto da:

SUPERDISTRIBUZIONE S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIULIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA GRANDE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LERO 14, presso lo studio dell’avvocato VIRGILIO DI MEO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA REALI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MAX & ROBY S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6633/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/09/2014 R.G.N. 67/2013.

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non

partecipata del 17 maggio 2017, dal consigliere relatore Cristiano

Valle.

Fatto

RILEVATO

che:

Superdistribuzione s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, sezione lavoro, di conferma della sentenza del tribunale di Latina, giudice del lavoro, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad T.A. dalla Max e Roby s.r.l. con lettera del 31 maggio 2005, ed ordinato alla Super Distribuzione s.r.l., che dal maggio 2008 aveva acquistato dalla Max & Roby s.r.l. il ramo di azienda al quale era adibita la T., di reintegrarla nel posto di lavoro con condanna in solido delle due società a corrispondere alla ricorrente un’indennità pari alle retribuzioni globali di fatto dal recesso alla data di cessione del ramo di azienda, oltre accessori, e, inoltre, condanna della sola Super Distribuzione s.r.l. al pagamento di un’indennità pari alle retribuzioni globali di fatto dal 22 maggio 2008 all’effettiva reintegra, oltre accessori e condanna di entrambe le società, in solido, al pagamento della complessiva somma di Euro 11.143,46 a titolo di differenze retributive e compenso per lavoro supplementare maturati dal maggio 2000, oltre accessori e spese di lite;

T.A. ha proposto controricorso;

ritenuto che nell’imminenza della decisione – in data 15 maggio 2017 – è stata depositata in cancelleria scrittura privata di transazione, con la quale le parti convengono in ordine all’abbandono del giudizio pendente, subordinando tuttavia l’efficacia del negozio transattivo al pagamento, in favore della controricorrente T.A., della complessiva somma di Euro 30.000,00, la cui corresponsione dovrà avvenire in un termine di oltre sei mesi, in quanto una sola rata, di Euro 5.000,00, risulta già versata, mentre le successive cinque – di 5.000,00 Euro ciascuna – saranno versate a scadenza di 60 giorni l’una dall’altra, entro il giorno 10 del mese di scadenza;

ritenuto, pertanto, che appare opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza, al fine di valutare l’effettiva volontà delle parti di transigere e consentire loro di depositare rituale atto di rinuncia.

PQM

 

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione 4^ lavoro, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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