Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13864 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14383-2010 proposto da:

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato BELLINI VITO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLINI ENZO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato RIGI LUPERTI MARCO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 29/01/09, depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 3 maggio 2010, S.C. chiede, con quattro motivi, la cassazione della sentenza depositata il 7 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande da lei svolte nei confronti della propria datrice di lavoro Equitalia E.Tr. s.p.a.

(già E.Tr. s.p.a, incorporante la Intesa Riscossioni Tributi s.p.a.) dirette ad ottenere il riconoscimento della superiore qualifica di funzionario e la condanna della predetta società a pagarle le conseguenti differenze retributive.

Ha resistito alle domande la società con controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile in quanto notificato oltre il termine “lungo” stabilito, a pena di decadenza, in un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, dall’art 327 c.p.c., comma 1″.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio, verificata la tardività della notifica segnalata dal relatore, dichiara l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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