Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13864 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24014-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato ESTER ADA SCIPLINO,

che lo rappresentata e difende unitamente agli avvocati LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

V.T., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GERARDO MARIANO ROCCO DI TORREPADULA, PIETRO ROCCO DI

TORREPADULA, IRENE ACCONGIAGIOCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non sussistente in capo a V.T., avvocato iscritto all’albo professionale ma non alla Cassa di Previdenza, l’obbligo di versare alla gestione separata i contributi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale relativi all’anno 2006 per essere spirato il termine di prescrizione quinquennale alla data di intimazione di pagamento, notificata dall’Inps alla professionista il 17.07.2012;

la Corte territoriale ha accertato il decorso della prescrizione calcolando il dies a quo della stessa al 20 giugno 2006, data in cui il credito contributivo era divenuto esigibile, escludendo che potesse considerarsi utile ai predetti fini il termine differito al 16 luglio dello stesso anno, pur previsto dalla legge, sebbene con applicazione di una lieve sanzione per il ritardo a carico del contribuente;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; V.T. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31”; contesta la decisione quanto alla ritenuta scadenza del credito per sopravvenuta prescrizione, deducendo che, così come risultato dagli atti di causa, l’istituto previdenziale era stato posto in condizione di conoscere dell’esistenza di un reddito da attività professionale svolta da V.T. relativamente all’anno 2006, soltanto con la dichiarazione dei redditi presentata dalla professionista il 17 settembre 2006; conclude che soltanto a tale data il predetto termine poteva considerarsi decorso;

l’istituto ricorrente, richiamando la decisione di questa Corte n. 6677 del 2019, rileva che il giudice avrebbe dovuto comunque ritenere operante la causa sospensiva prevista dall’art. 2941 c.c., n. 8, non avendo la professionista compilato il Quadro RR della dichiarazione dei redditi;

il motivo è infondato;

la Corte territoriale ha svolto un accertamento diretto ad escludere, ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione a beneficio dell’Inps (art. 2941 c.c., n. 8) che V.T., con la mancata denuncia di un reddito superiore a quello imponibile, avesse inteso occultarne dolosamente il conseguimento, così da determinare un impedimento insormontabile con i normali controlli ispettivi da parte dell’Istituto;

detto accertamento non è adeguatamente censurato dall’istituto ricorrente;

quanto alla decorrenza del dies a quo della prescrizione che, secondo l’istituto odierno ricorrente andrebbe individuato nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie 17.09.2007), la Corte territoriale ha stabilito che esso dovesse essere calcolato alla data in cui va versato il saldo del debito contributivo, indicato nella legislazione ratione temporis vigente (D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1) al 20 giugno 2007;

secondo l’orientamento di legittimità che è andato consolidandosi, il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di scadenza del termine per il versamento dei contributi, e non già nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 27950 del 2018 e successive);

nel caso in esame, trova puntuale applicazione l’orientamento di legittimità sopra richiamato, sicchè il dies a quo della prescrizione quinquennale dei contributi dovuti da V.T. alla gestione separata, decorre dalla data di scadenza del termine per il versamento degli stessi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto quest’ultima, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

la sopravvenienza del recente indirizzo induce a compensare le spese del giudizio di legittimità;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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