Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13864 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CAMPOBASSO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CALISE ANTONIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

D.I.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 57/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 11/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnativa degli avvisi di liquidazione relativi all’ICI per le annualita’ 1993 e 1994 – 96 contestati da D.I.M. che lamentava, tra l’altro, la decadenza dell’ente impositore per tardivita’ e la mancata previa notifica della nuova rendita catastale utilizzata dal Comune per l’emissione degli avvisi “de quibus”.

I due ricorsi, riuniti, erano accolti in prime cure sia perche’ il Comune avrebbe dovuto procedere prima mediante accertamento con l’indicazione della nuova rendita attribuita, sia perche’ ormai esso era incorso in decadenza, essendo gia’ trascorsi quattro anni dall’ultima annualita’ prima della notifica dell’atto esecutivo. La decisione era sostanzialmente confermata in appello a seguito di pronuncia di inammissibilita’ del gravame per presunta nullita’ della notifica mediante consegna a mani proprie dell’appellata, anzicche’ al domicilio eletto presso il difensore, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Campobasso propone ricorso per Cassazione con unico motivo.

La contribuente non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 16, 17 e 49, ex art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto il giudice di merito avrebbe fondato la propria decisione su presunta inammissibilita’ del gravame, perche’ notificato a mani proprie dell’appellata.

Il motivo e’ fondato.

Invero, anche se D.I.M. aveva eletto domicilio presso il suo difensore dr. Giorgio De Franciscis, la notifica a mani proprie dell’appellata doveva ritenersi regolare, atteso che le norme processual – civilistiche trovano applicazione in materia tributaria soltanto nei casi espressamente previsti, trattandosi di procedimento avente una propria fisionomia autonoma. Infatti le disposizioni processuali tributarie prevalgono sulle norme processuali civili per il principio di specialita’, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 norma sulle impugnazioni in generale, che esplicitamente fa salvo quanto disposto dal medesimo decreto, conferma tale regola, a differenza di quanto previsto dal successivo art. 62, il quale per il ricorso per Cassazione richiama espressamente le norme del codice di procedura civile, dando cosi’ prevalenza, negli espressi limiti, alle norme processuali ordinarie. Percio’, in base a tali principi, la notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale e’ soggetta alla disciplina dettata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, comma 2, e art. 17 disposizione quest’ultima che al comma 1 innanzitutto fa salva la consegna in mani proprie, come nella specie. Peraltro, l’espressione “mani proprie”, secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, e’ da riferire esclusivamente alla parte e, quindi, la consegna in mani proprie della stessa rappresenta la modalita’ di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si puo’ sempre ricorrere. Pertanto, la notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale a mani proprie di D.I. M. nella specie, quand’anche nel giudizio “a quo” si fosse costituita a mezzo di un difensore, era valida a tutti gli effetti, e persino idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 51, comma 1, del citato decreto legislativo (Cfr.

anche Cass. Sentenze n. 12908 del 01/06/2007, n. 3611 del 2006).

Infine, a parte quanto sopra illustrato, si rileva che la pretesa nullita’ della notifica del ricorso in appello doveva ritenersi decisamente sanata a seguito della costituzione dell’appellata medesima, ex art. 156 c.p.c..

Pertanto il ricorso del Comune di Campobasso deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Essendo necessario altro accertamento di fatto circa le questioni di merito, la causa non puo’ essere decisa, e percio’ ne va disposto il rinvio al giudice “a quo”, anche sul regolamento delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Molise, altra sezione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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