Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13863 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13863 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

(SENTENZA)
O R DI NA ivut 1tLOCV, 1gt4
sul ricorso 19552-2010 proposto da:
CROCIONI ADONELLA CRCDLL44A41C745V, n.q. di erede del
Sig. Cavargini Gaetano, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA RICCARDO LANTE GRAZIOLI 16, presso lo studio
dell’avvocato CHIABOTTO SUSANNA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BONAIUTI PAOLO giusta
2012

procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

4211
contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
– intimato –

avverso il decreto nel procedimento n. 57181/07

Data pubblicazione: 31/05/2013

R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 2/11/09,
depositata il 21/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;

Bonaiuti) difensore della ricorrente che si riporta
alla memoria;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato Marchetti Simonetta (delega avv.

R.g. n. 19552/10 — U. P. 6 giugno 2012

&tua riparazione

Ritenuto che Antonella Crocioni — quale erede di Gaetano Cavargnini, deceduto in data 8
marzo 2007 —, con ricorso del 20 luglio 2010, ha impugnato per cassazione — deducendo un unico
articolato motivo di censura, illustrato con memoria —, nei confronti del Ministro dell’economia e
delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 21 aprile 2010, con il
quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della Crocioni — vòlto ad ottenere l’equa
riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n.
89 —, in contumacia del Ministro dell’economia e delle finanze, ha condannato il resistente a pagare
alla ricorrente la somma di € 25.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla
domanda;
che il Ministro dell’economia e delle finanze, benché ritualmente intimato, non si è costituito
né ha svolto attività difensiva;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale — richiesto nella
misura di € 88.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto — proposta con ricorso del
5 ottobre 2007, era fondata sui seguenti fatti incontestati: a) il Cavargnini, dante causa della
Crocioni, asseritamente titolare, quale ex carabiniere, del diritto al miglioramento del trattamento
pensionistico privilegiato da infermità per causa di servizio, aveva adito la Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Umbria con ricorso del 24 marzo 1976; b) la Corte adita aveva deciso
la causa con sentenza del 23 aprile 2002; c) a séguito di appello del Cavargnini in data 13 giugno.’
2003, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, aveva deciso l’impugnazione con sentenza
dell’Il aprile 2007;
che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato — dopo aver escluso che la
fase amministrativa del procedimento pensionistico abbia rilievo ai fini della determinazione della
durata complessiva dello stesso processo presupposto, aver determinato in cinque anni il periodo di
tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo ed aver aggiunto a tale
periodo un anno, corrispondente al tempo trascorso per la proposizione dell’appello —, ha
determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in venticinque anni ed ha liquidato
equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di € 25.000,00,
calcolata sulla base di € 1.000,00 per ogni anno di ritardo.
Considerato che, con il motivo di censura la ricorrente denuncia come illegittima la mancata
considerazione — ai fini della determinazione della durata complessiva del processo presupposto e,
quindi, dell’indennizzo dovuto — della “fase amministrativa” che ha preceduto il procedimento
giurisdizionale, fase che, come dedotto nel ricorso introduttivo, aveva avuto inizio il 18 aprile 1957
o, dopo il congedo del suo dante causa, il 20 febbraio 1959 e che non ha durata legislativamente
predeterminata;
che sulla questione se l’art. 2 della legge n. 89 del 2001 — stabilendo, con il richiamo dell’art 6,
paragrafo 1, della CEDU, che ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e ragionevolmente da un tribunale indipendente ed imparziale — faccia esclusivo
riferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale ed escluda, perciò, tout court la possibilità di
1

Ordinanza

che infatti, con la sentenza n. 13088 del 2010, è stato enunciato il principio di diritto, secondo
cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l’art.
6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
richiamato dall’art. 2 della legge n. 89 del 2001, stabilendo che ogni persona ha diritto a che la
causa sia esaminata equamente, pubblicamente e ragionevolmente da un tribunale indipendente ed
imparziale, fa riferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale ed esclude, pertanto, la
possibilità di tener conto anche del preventivo svolgimento di un procedimento amministrativo,
indipendentemente dal fatto che per esso sia previsto o no un termine di durata, in quanto il
procedimento amministrativo, quand’anche abbia ad oggetto la stessa pretesa fatta valere
successivamente in via giurisdizionale, costituendo un mero presupposto dell’azione giudiziaria,
non appartiene al processo, né contribuisce alla sua definizione ma è preordinato soltanto alla
definizione della pretesa in via amministrativa (in applicazione del principio, è stata nella specie
confermata la sentenza impugnata che, ai fini del computo della durata di un giudizio in materia di
pensioni svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, non aveva considerato il tempo necessario per la
previa definizione del procedimento amministrativo che aveva condotto al provvedimento
impugnato dinanzi al giudice contabile);
che tale principio si pone in continuità sviluppandone gli argomenti, ad esempio, con le
precedenti sentenze nn. 483 e 5386 del 2004 e 21567 del 2006, 20732 del 2011;
che, tuttavia, la sentenza n. 13088 del 2010 si è posta in esplicito e consapevole contrasto con il
precedente orientamento, secondo cui, in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del
processo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell’accertare la
violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo
1, deve considerare, tra l’altro, il comportamento di ogni autorità chiamata a concorrere al
procedimento o, comunque, a contribuire alla sua definizione, sicché nel novero di tali autorità va
inclusa anche quella preposta a trattare la fase amministrativa che precede il giudizio, qualora,
costituendo l’esaurimento di tale fase condizione necessaria perché il giudizio possa aver luogo, e
non essendo all’uopo previsto alcun termine, sussista il rischio di un indefinito protrarsi della stessa,
con conseguente indebita compressione del diritto della parte ad ottenere in tempi ragionevoli una
risposta alla sua istanza di giustizia, mentre quando la fase amministrativa che precede il giudizio è
a sua volta sottoposta ad uno specifico termine di durata, oggetto esso stesso di una valutazione di
adeguatezza da parte del legislatore e comunque ragionevole, la preventiva proposizione della
domanda in via amministrativa non appartiene al processo, né contribuisce alla sua definizione,
onde non rileva ai fini della ragionevole durata del giudizio, dovendosi tener conto, a tal fine,
esclusivamente del tempo del processo celebratosi dinanzi al giudice, e non anche di quello che la
P.A. abbia in precedenza impegnato per svolgere i propri compiti attraverso gli atti o i
comportamenti della cui legittimità si discute in giudizio (cfr., ad esempio, le sentenze nn. 7118 e
9853 del 2006 e 23385 del 2007);

2

tener conto anche del preventivo svolgimento di un procedimento amministrativo, oppure consenta
di considerare la durata di tale procedimento amministrativo, a seconda del fatto che per esso sia
normativamente previsto o no un termine di durata, si è determinato un contrasto di giurisprudenza;

che il Collegio ritiene che la risoluzione di tale contrasto, oltreché necessaria per salvaguardare
la funzione nomofilattica di questa Corte, è certamente rilevante per la decisione del caso di specie.
P.Q.M.
Rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 6 giugno 2012

Il Presidente

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