Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13863 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20103-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA

CORETTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10265/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da M.M., avente ad oggetto l’intimazione di pagamento comunicata 11 marzo 2017 e le sottostanti cartelle esattoriali per crediti contributivi INPS, in quanto tardiva;

il Tribunale ha qualificato l’opposizione con cui la parte aveva dedotto l’omessa notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione quinquennale dei crediti, come opposizione agli atti esecutivi e ritenuto l’azione intempestiva perchè proposta oltre il termine di legge;

M.M. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione;

l’INPS ha depositato procura speciale;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, e dell’art. 615 c.p.c. E’ censurata la qualificazione della domanda in termini di opposizione agli atti esecutivi. Parte ricorrente assume che la deduzione di omessa notificazione delle cartelle avrebbe avuto, nella prospettazione difensiva, lo scopo di recuperare l’impugnazione avverso le cartelle medesime, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, di cui era venuto a conoscenza solo a seguito della comunicazione dell’intimazione di pagamento;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione dell’art. 102 c.p.c. (recte: dell’art. 112 c.p.c.). La ricorrente assume che con il ricorso era eccepita, comunque, anche la prescrizione per decorso del termine quinquennale tra la (asserita) notifica delle cartelle, nelle date indicate nell’atto di intimazione, e la comunicazione dell’intimazione medesima; su tale parte della domanda, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di pronunciare;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta l’omessa pronuncia sulle questioni afferenti alla prescrizione e sulla parte, comunque, afferente ai prospettati vizi ex art. 615 c.p.c.;

i motivi vanno congiuntamente esaminati, presentando profili di stretta connessione;

in via preliminare, si osserva che l’impugnazione è stata correttamente proposta a questa Corte, ex art. 111 Cost.;

l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell’apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè soltanto nel caso in cui il giudice dell’esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all’opposizione proposta la qualificazione dell’opposizione spetta, d’ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione medesima (cfr. Cass. n. 3288 del 2006; Cass. n. 3404 del 2004; in motivazione, ex plurimis, Cass. n. 13381 del 2017);

nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato l’azione (nel suo complesso) come opposizione agli atti esecutivi e tale operata qualificazione è, in questa sede, contestata dalla parte ricorrente che assume, invece, la natura di opposizione all’esecuzione dell’atto introduttivo del giudizio;

in particolare, secondo la tesi difensiva, il giudice del merito avrebbe erroneamente posto a base della qualificazione della domanda, come di opposizione agli atti esecutivi, la deduzione di omessa notifica delle cartelle esattoriali senza considerare che detta allegazione era finalizzata solo al recupero dell’azione di accertamento dell’insussistenza del credito contributivo, per intervenuta prescrizione;

le censure, adeguatamente prospettate nel rispetto degli oneri di deduzione e specificazione imposti dalle norme del rito, sono, a giudizio del Collegio, fondate;

occorre premettere che, in relazione alla materia de qua (tra le ultime, v. motivazione di Cass., sez. IV – L, n.18256 del 2020 per una sistematica ricostruzione della materia), questa Corte ha chiarito che lo strumento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito, v. Cass. n. 12239/07) può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell’opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove l’allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all’azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. In tal caso, dunque, l’azione deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);

ne consegue, pertanto, che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, la parte può proporre opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell’opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l’omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l’intimazione, per l’assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell’intimazione); oppure per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l’insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l’inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);

nel caso di specie, ex actis, emerge che non si trattava di opposizione agli atti esecutivi -azione quest’ultima, diretta a contestare la validità di atti del procedimento esecutivo- ma di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avendo la domanda introduttiva del giudizio ad oggetto, in via principale, la deduzione di omessa notifica delle cartelle esattoriali al fine di far valere fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (v. pag. 3, punto 2. del ricorso introduttivo del giudizio:”(…) l’asserito diritto di credito portato nell’atto oggetto della presente opposizione (è) da considerare travolto da intervenuta prescrizione, posto l’ampio decorso del termine a decorrere dalla data della maturazione degli asseriti crediti (…) contestato il ricevimento delle asserite cartelle, mai ricevute dall’odierno ricorrente (…) gli atti oggetto della presente opposizione si pongono (…)quale primo atto con il quale (…) la pretesa contributiva viene portata a conoscenza dell’odierno ricorrente”) e, in via subordinata, quella volta a far valere fatti estintivi successivi alla (eventuale) formazione del titolo (v. pag. 4, punto 2.1. ricorso introduttivo: “ferma l’anzidetta eccezione (…) nell’estratto di ruolo la presunta notifica delle cartelle sarebbe avvenuta nelle seguenti date (…) per cui successivamente a quelle date risultano nuovamente decorsi i termini di prescrizione vigenti in materia di contribuzione (…)”);

il Tribunale ha, dunque, erroneamente dichiarato la inammissibilità della domanda, applicando il termine di decadenza di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c., riferibile alle sole contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata e non a quelle che investono, per un verso, la debenza del credito contributivo e, per altro verso, il diritto del creditore a procedere in executivis;

in conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e gli atti rimessi ad altro giudice del Tribunale di Roma affinchè provveda ad un nuovo esame della domanda introduttiva del giudizio alla luce della corretta applicazione dei principi di diritto sopra indicati;

il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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