Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13863 del 06/07/2020
Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15922/2019 proposto da:
C.T., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato CIRO ALESSIO
MAURO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
4MORI SARDEGNA SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,
in forza di cessione pro soluto ha acquistato i crediti del BANCO DI
SARDEGNA SPA e per essa, quale mandataria PRELIOS CREDIT SERVICING
SPA, in persona dell’Avvocato PAOLO CAPPA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO GATTAMELATA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VANESSA PORQUEDDU;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 353/2017 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA,
depositata il 22/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
Fatto
RILEVATO
che:
la Banca di Sassari evocava in giudizio S.A. e C.T. affermando di essere creditrice dei coniugi convenuti, avendo stipulato dei contratti di mutuo chirografari e aperto conti correnti per le ditte individuali che facevano capo agli stessi, per l’importo complessivo di Euro 589.000 circa, deducendo che i coniugi convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale in data (OMISSIS), facendo confluire nello stesso buona parte dei beni. Pertanto, chiedeva la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., del relativo atto pubblico. Si costituivano i convenuti contestando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria, aggiungendo che il credito vantato dalla banca era contestato, avendo proposto opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dall’istituto di credito;
il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza del 22 giugno 2018, accoglieva la domanda;
avverso tale decisione proponevano appello S.A. e C.T. deducendo la violazione dell’art. 2901 c.c. Si costituiva Prelios Credit Servicing spa, e la Corte d’Appello di Cagliari, ritenendo che l’impugnazione non avesse ragionevole probabilità di essere accolta, con ordinanza del 6 marzo 2019, dichiarava inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. e segg.;
avverso la sentenza del Tribunale, propongono ricorso per cassazione S.A. e C.T. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso 4Mori Sardegna Srl, quale società che ha acquisito i crediti del Banco di Sardegna S.p.A. a sua volta cessionaria del ramo di azienda dei crediti in sofferenza della Banca di Sassari S.p.A. e, per essa, mandataria di Prelios Credit Servicing spa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato. In particolare, difetterebbe il credito in contestazione, avendo gli appellanti formulato un’eccezione di compensazione che non sarebbe stata presa in esame dal giudicante;
con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2901,2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al requisito soggettivo del consilium fraudis. In particolare, la banca non avrebbe potuto esimersi dalla prova dell’elemento psicologico in capo ai disponenti e la collocazione cronologica della costituzione del fondo patrimoniale rispetto alla rilevante esposizione debitoria, costituirebbe una semplice presunzione di conoscenza;
con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il Tribunale, senza un adeguato parere tecnico, avrebbe affermato l’insufficienza dei beni residui a garantire le ragioni creditorie della Banca, rispetto a quelli del fondo patrimoniale;
con atto ritualmente depositato presso la cancelleria di questa suprema Corte, e datato 16 gennaio 2020, le parti ricorrenti hanno dichiarato di aver raggiunto un’intesa, e, dunque, di rinunciare al ricorso avverso la sentenza in oggetto, a spese compensate. La dichiarazione di rinuncia al ricorso è unilaterale, e priva dell’accettazione della controparte. Tuttavia quella dichiarazione, manifestando l’intenzione dei ricorrenti di non annettere più importanza all’esito della lite, impone di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., a causa della cessazione della materia del contendere. L’esito della lite costituisce un motivo sufficiente per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020