Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13862 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 984-2010 proposto da:

TETRA SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RUOZZI EDGARDO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MARANELLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo

studio dell’avvocato KLITSCHE DE LA GRANGE TEODORO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI GIANCARLO,

giusta Delib. Giunta Comunale 12 gennaio 2010, n. 1 e giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 65/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 13/10/08, depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

Che con sentenza depositata il 17.11.20 08 la Commissione Tributaria Regionale di Bologna – in parziale accoglimento dell’appello proposto da TETRA spa contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso dalla stessa presentato avverso un accertamento ICI del Comune di Maranello – rideterminava in Euro 33 il valore per metro quadro dell’area edificabile oggetto dell’accertamento (valore dichiarato in Euro 4,35 dalla contribuente e accertato in Euro 42,35 dal Comune, con l’atto impositivo impugnato);

avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tanto la TETRA spa (ricorso principale), quanto il Comune di Maranello (ricorso incidentale).

in data 21.12.010 la ricorrente principale TETRA spa depositava atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto dal legale rappresentate della società e dal suo difensore, nonchè dal Sindaco e dal difensore del Comune di Maranello, per visto ex art. 390 c.p.c., comma 3 e adesione ex art. 391 c.p.c., comma 4;

in data 4.5.2011 veniva depositata in cancelleria relazione ex art. 380 bis c.p.c. contenente l’esposizione delle ragioni di inammissibilità dell’unico motivo di ricorso incidentale ;

la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

prima dell’adunanza della Corte il ricorrente incidentale Comune di Maranello depositava a propria volta atto di rinuncia al ricorso incidentale, ritualmente sottoscritto dal Sindaco e dai difensori del Comune, nonchè dal legale rappresentante della TETRA spa e dal suo difensore, per visto ex art. 390 c.p.c., comma 3 e adesione ex art. 391 c.p.c., comma 4.

Dato atto di quanto sopra, si devono riunire i ricorsi principale ed incidentale e dichiarare l’estinzione dei medesimi per rinuncia.

Non vi è luogo a regolazione delle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi principale e incidentale e li dichiara entrambi estinti per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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