Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13862 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38123-2019 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIUSEPPE MARIA FRUNZI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

N. 10, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5015/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 5015/2019 resa in sede di procedimento ai sensi della L. n. 92 del 2012, aveva rigettato il reclamo proposto da F.E. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli nord aveva respinto l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso proposto contro il licenziamento intimato da Poste Italiane spa in data 21.12.2016.

La Corte territoriale aveva ritenuto che la condotta addebitata al F., relativa alla irregolare negoziazione di 41 assegni circolari intestati al datore di lavoro per un complessivo valore di E. 200.000,00, condotta tenuta nello svolgimento delle sue mansioni di sportellista dotato di ampia esperienza professionale, costituisse giusta causa di licenziamento ed integrasse la previsione di cui al CCNL, art. 54 comma 6.

Il Giudice d’appello aveva poi escluso la tardività della contestazione in ragione dei tempi dell’accertamento e del momento di iniziale conoscenza dell’illecito da parte del datore di lavoro ed aveva altresì ritenuto infondata l’eccezione circa la mancata affissione del codice disciplinare.

Avverso detta decisione il F. aveva proposto ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso Poste Italiane spa. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consigli.

Entrambe le parti depositavano successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver, il tribunale, nel valutare la tempestività del procedimento disciplinare rispetto alla conoscenza dei fatti addebitati, omesso di considerare talune circostanze.

Con riguardo alla tipologia del vizio denunciato questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016). Ha anche specificato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017).

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Fatta tale premessa deve rilevarsi che il ricorrente sostanzialmente sollecita nuova valutazione del materiale probatorio peraltro lamentando la mancata valutazione di taluni documenti (Audit del 18/11/2014 e Segnalazione della Struttura bancoposta-antiriciclaggio del 2/12/2015) che solo riproduce in parte nel corpo della censura, così non consentendo una piena valutazione dell’intero contenuto degli stessi anche in rapporto alla decisività che, all’interno della determinazione finale, essi dovrebbero avere.

I principi richiamati evidenziano lo stretto legame tra singole ed evidenti circostanze eventualmente omesse e capacità delle stesse di indurre a certa e differente soluzione finale. Un semplice richiamo a nuova valutazione di elementi che, presenti in giudizio, il giudice del merito ha già complessivamente valutato e non necessariamente posto in evidenza nel legittimo esercizio del suo potere di selezionare gli elementi di rilievo rispetto alla fattispecie (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016), non può dare sostanza al vizio denunciato.

Il motivo risulta quindi inammissibile.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione ed errata applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 1, e del CCNL 14 aprile 2011, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo del il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente lamenta la decisione della Corte sulla prova di affissione o diffusione del codice disciplinare. In particolare contesta che la decisione sia stata assunta sulla base della dichiarazione di una testimonianza riferita a periodo antecedente ai fatti di causa.

Deve a riguardo rilevarsi che la corte d’appello ha svolto accertamento di merito fondato sulla dichiarazione del teste Errichiello che, sebbene presente in azienda solo nel periodo antecedente l’addebito, riferiva comunque della affissione del codice con riguardo al periodo di accadimento delle condotte illegittime. Peraltro, nella sua valutazione, il giudice ha pure tenuto presente che le regole sulla negoziazione degli assegni erano diffuse attraverso piattaforma aziendale interna.

Va infine richiamato il principio enunciato da questa Corte ed al quale si intende dare seguito secondo cui “Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione”(Cass. n. 6893/2018). La censura è pertanto da disattendere perchè infondata.

Ininfluente risulta l’ulteriore profilo della doglianza relativo alla affermazione fatta dalla corte territoriale circa la rilevanza anche penale delle violazioni in questione che, quindi, non richiederebbero affissione di codice disciplinare. Si tratta, all’evidenza, di argomentazione che solo rafforza un percorso logico-valutativo già compiuto e dunque non decisiva rispetto alla determinazione già assunta.

3) Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2104 c.c. e del CCNL, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la errata valutazione circa la conoscenza del F. delle regole e dei procedimenti. In particolare è lamentata la carenza di prova sulla specifica formazione del dipendente nella materia oggetto di contestazione.

Tenendo in disparte la tipologia del vizio denunciato che non chiarisce in quale modo risultano violate le disposizioni richiamate, e dunque veicola, in concreto, una differente contestazione sulla valutazione svolta dal giudice d’appello, si osserva che la Corte d’appello ha fondato il giudizio di conoscenza delle procedure sulle dichiarazioni della teste Errichiello e sulla attestazione di notevole professionalità del ricorrente dovuta alla sulla lunga esperienza in materia. In tale valutazione non emerge nessun profilo di violazione delle disposizioni richiamate.

4) Il motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ed il travisamento della prova (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il ricorrente si duole della interpretazione data dalla Corte di merito circa il suo coinvolgimento nel meccanismo fraudolento. In particolare lamenta l’omessa valutazione di talune dichiarazioni rese dai testi ( C., R.).

Il motivo è inammissibile poichè non contiene l’esatto contenuto delle dichiarazioni cui riferisce e dunque non soddisfa i necessari requisiti di specificità. Il parziale inserimento della dichiarazione resa, in assenza dell’intero testo della stessa rende infatti non esattamente fotografata la situazione che si intende sottoporre al vaglio del Giudice di legittimità. Peraltro, deve inoltre osservarsi che, secondo quanto già in precedenza evidenziato, l’omissione di cui si discute deve anche avere il carattere della decisività al fine di una differente determinazione, e ciò deve essere chiaramente allegato e rappresentato in sede di censura. Per tali carenze il motivo è inammissibile.

5) Con l’ultimo motivo il ricorrente si duole, infine, sempre attraverso il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della sproporzione tra sanzione ed addebiti anche in ragione del diverso trattamento riservato ad altri dipendenti pure interessati dai medesimi profili disciplinari.

La Corte territoriale, statuendo sul punto, ha richiamato l’assenza nel nostro ordinamento di un principio di parità di trattamento in materia, potendo il datore di lavoro, anche distinguere le diverse situazioni, non essendo comunque tenuto a giustificare la scelta espulsiva di un dipendente, oltre che con la valutazione della gravità dei comportamenti addebitati, anche con la comparazione con altri dipendenti coinvolti. La censura proposta non coglie pertanto nel segno allorchè ripropone la mancata equiparazione con altre situazioni quale ragione di omessa valutazione. Quest’ultima, nel ragionamento della corte territoriale, non risulta essere una dimenticanza, ma una ragionevole argomentazione non scalfita dal motivo di doglianza. Questo, peraltro è comunque privo di sufficiente specificazione, allorchè, anche in questo caso, non riporta interamente le dichiarazioni dei testi pre richiamate.

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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