Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13862 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5127-2007 proposto da:

COMUNE DI CAMPOBASSO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CALISE ANTONIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

D.R.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 129/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 18/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnativa dell’avviso di liquidazione relativo all’ICI per l’annualità 1997 contestato da D.R.M. T. che lamentava, tra l’altro, il difetto di motivazione di quell’atto e la mancata previa notifica della nuova rendita catastale utilizzata dal Comune per l’emissione dell’avviso “de quo”.

Il ricorso era accolto in prime cure, per presunto errore nella determinazione della rendita, e perciò per mancata variazione a seguito del cambio di destinazione a deposito. La decisione era confermata in appello per vizio di motivazione dell’avviso impugnato D.Lgs. n. 32 del 2001, ex art. 6 e per irretroattività della nuova rendita attribuita, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Campobasso propone ricorso per cassazione con unico motivo.

La contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 4 nonchè contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in quanto il giudice di merito: a)avrebbe fondato la propria decisione su presunta carente motivazione dell’atto esecutivo impugnato;

b)nella specie, la rendita catastale, quand’anche ne fosse stata effettivamente omessa la notifica, non doveva essere autonomamente notificata, trattandosi di atto inerente a periodo d’imposta anteriore al 31.12.1999.

Il motivo è fondato.

Quanto alla prima doglianza va rilevato che l’atto esecutivo impugnato non doveva contenere il contenuto di quello attributivo della rendita, ovvero non doveva averne l’allegazione, bastando soltanto che gli elementi del nuovo parametro vi fossero contenuti, consentendo all’interessata di approntare la difesa, come avvenuto nella specie.

Nè la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6 che ha modificato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 con l’aggiunta del comma 2 bis, circa la più ampia motivazione dell’atto esecutivo, può dispiegare la sua efficacia nel caso in esame, trattandosi di imposta relativa all’anno 1997, nel quale la normativa in vigore era meno restrittiva.

In ordine poi al secondo profilo va rilevato che il giudice di merito, peraltro, ometteva di considerare che nel caso di specie si trattava di rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999. Orbene, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, la notifica degli atti impositivi che recepiscano atti attribuitivi (o modificativi) di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 costituisce (senza alcun obbligo di allegazione: v. Cass. n. 8932/2005) ad ogni effetto notifica anche della rendita “de qua”, che può essere impugnata, unitamente all’atto impositivo che l’ha recepita, entro sessanta giorni dalla predetta notificazione.

Ciò posto per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il Comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione l’art. 74, comma 1, della medesima novella, concernente la diversa ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale non solo sia stata notificata, ma anche effettuata dopo il primo gennaio 2000 (v. Cass. nn. 26396 e 8932 del 2005).

Poichè sia l’attribuzione della rendita in data antecedente al 31 dicembre 1999 sia la mancata impugnazione della medesima da parte della contribuente costituivano dato pacifico in giudizio nel caso di specie, allora il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere senz’altro rigettato.

Pertanto il ricorso del Comune di Campobasso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente e compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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