Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13862 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16363/2018 proposto da:

LUNA SRL, in persona dell’amministratore, domiciliata ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato VINCENZO GRANIERO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, BELLITALIA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 191/2017 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata

il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione della 17 settembre 2013, Luna Srl conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Piacenza, Bellitalia S.r.l. e la curatela del Fallimento (OMISSIS) per sentir dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita con il quale, in data (OMISSIS), la società (OMISSIS) aveva venduto alla società Bellitalia S.r.l. due unità immobiliari;

si costituiva la società Bellitalia S.r.l. i rilevando l’insussistenza del diritto

azionato da Luna Srl a causa della intervenuta consumazione dello stesso, in quanto tale società aveva rinunziato agli atti e all’azione ed aveva richiesto l’estinzione del giudizio all’udienza del 1 febbraio 2011, e a ciò aveva fatto seguito l’accettazione del procuratore di Bellitalia S.r.l.. Rilevava, altresì che la curatela del Fallimento (OMISSIS) aveva precedentemente proposto un’azione revocatoria nell’interesse di tutti i creditori e, quindi, anche di Luna Srl, per cui non sussisteva il diritto azionato da quest’ultima. Aggiungeva che il giudice delegato aveva successivamente autorizzato una transazione, tra la curatela e Bellitalia S.r.l. consacrata nella conciliazione giudiziale del 5 giugno 2012. Eccepiva, altresì la carenza di legittimazione attiva in capo a Luna Srl poichè doveva ritenersi legittimata solo la curatela fallimentare e quest’ultima aveva consumato il proprio diritto di azione. Eccepiva anche la carenza di interesse ad agire in capo a Luna Srl e l’incompetenza funzionale del giudice ordinario rispetto al Tribunale fallimentare;

si costituiva il Fallimento (OMISSIS) eccependo l’improcedibilità delle domande proposte da Luna Srl nei confronti del fallimento e spiegava riconvenzionale ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 2 maggio 2017 riteneva fondata la eccezione di improcedibilità della domanda in quanto Luna Srl aveva precedentemente convenuto davanti al medesimo Tribunale la società Bellitalia S.r.l. e (OMISSIS) s.n. c, ancora in bonis, per sentir dichiarare l’inefficacia del medesimo atto di vendita. Quel giudizio si era estinto a seguito di rinunzia da parte della società Luna Srl. Intervenuto il fallimento, era stato il curatore ad esercitare l’azione revocatoria relativamente alla vendita del medesimo bene e la controversia era stata definita in via transattiva con il versamento, da parte di Bellitalia S.r.l. della somma di Euro 155.000, con conseguente estinzione della pretesa sostanziale. Secondo il Tribunale, solo nell’ipotesi di inerzia del curatore rispetto all’azione revocatoria la società Luna Srl avrebbe potuto agire, ma nel caso di specie la curatela aveva promosso il giudizio di revocatoria addivenendo ad una transazione. Conseguentemente dichiarava improcedibile la domanda, rigettando anche quella riconvenzionale ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

avverso tale decisione proponeva appello Luna Srl, deducendo che la transazione conclusa dal fallimento con il terzo acquirente, a fronte del pagamento della somma di Euro 155.000 farebbe “rivivere” l’interesse del singolo creditore Luna Srl all’esercizio dell’azione revocatoria, atteso che la liquidazione fallimentare risultava incapiente rispetto a tutti i creditori;

con ordinanza del 30 marzo 2018, emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., la Corte di Bologna riteneva appello non assistito da ragionevole probabilità di accoglimento, dichiarandolo inammissibile. In particolare, trattandosi di transazione conclusa da chi aveva agito come sostituto processuale della massa dei creditori, tale azione non farebbe rivivere la legittimazione del singolo titolare di pretesa creditoria;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Luna Srl affidandosi a un unico motivo. Gli intimati non svolgono attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la violazione l’art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66. Se è vero che, qualora il fallimento agisca per acquisire alla massa i beni alienati in danno dei creditori, diviene improcedibile la medesima domanda del singolo creditore (Luna Srl) che abbia chiesto la inefficacia della vendita, tale principio non potrebbe, poi, trovare applicazione nel momento in cui la curatela, dopo avere proposto l’azione revocatoria, abbia definito in via transattiva la lite concordando l’importo di Euro 150.000, successivamente distribuito alla massa dei creditori. Attraverso questa operazione avrebbe rinunziato di fatto ai beni immobili oggetto di revocatoria. La circostanza che tali immobili non saranno più assoggettati ad alcuna attività esecutiva nell’ambito della procedura concorsuale integrerebbe il presupposto della “inerzia” richiamato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, ricorrendo identità degli effetti finali poichè “il bene oggetto dell’atto di disposizione non viene comunque destinato ad essere acquisito alla fallimento”. Secondo la ricorrente non rileverebbe l’inerzia intesa come mancanza di attività da parte del curatore, ma la circostanza che il cespite interessato dall’atto revocato non sarebbe più oggetto di alcuna attività esecutiva. Sotto tale profilo trattandosi di azione di accertamento dell’inefficacia degli atti di disposizione attuati dal debitore nei confronti del creditore, ricorrerebbe l’interesse di Luna Srl a tutelarsi autonomamente “in contemporanea con la curatela che ha rinunziato ad acquisire i beni immobili e, quindi, ad accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni d’inefficacia dell’atto”.

Il ricorso è infondato. La regola secondo cui l’intervento della curatela nel procedimento di revocazione fa venire meno la legittimazione,e l’interesse ad agire dell’originario creditore, ha come ratio quella di consentire, da un lato, che il bene venga acquisito alla soddisfazione di tutti i creditori, e non solo di colui che aveva iniziato la revocazione, e, per altro verso, di impedire che la pronuncia di inefficacia ottenuta eventualmente dal creditore originario pregiudichi la soddisfazione concorsuale degli altri.

E’ per questo che è stata ammessa la possibilità del curatore di subentrare nell’azione già esercitata dal creditore principale sostituendosi a quest’ultimo, senza imporre al curatore di iniziare un’autonoma domanda di revocazione nell’interesse della procedura (Cass. Sez. Un. 29420 del 17 dicembre 2018);

conseguentemente, la ratio di tali regole è di consentire che la pronuncia di inefficacia dell’atto di disposizione del debitore valga per tutti i creditori, anzichè andare a beneficio di quello solo, tra essi, che aveva iniziato la revocatoria;

il significato delle regole sulla sostituzione soggettiva nell’azione revocatoria in caso di fallimento del debitore, da un lato, è nella possibilità del curatore di intervenire ad azione già esercitata, sostituendosi al creditore originario, senza necessità, ossia, che il curatore inizi un’autonoma domanda; dall’altro lato è nell’effetto, in caso di tale subentro, di far perdere interesse e legittimazione al creditore che aveva iniziato la revocatoria;

il ragionamento svolto dalle Sezioni unite (Cass. Sez. Un, n. 29420 del 2018, citata), parte dalla premessa che l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) mira a rendere inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia per il soddisfacimento del credito. L’azione revocatoria, pertanto, non incide sulla validità dell’atto dispositivo, ma sterilizza gli effetti nei confronti del creditore e consente a costui di aggredire esecutivamente i beni usciti dal patrimonio del debitore come se vi fossero ancora compresi;

pur non essendo quindi, in senso proprio, un’azione esecutiva, può ben dirsi che essa è naturalmente orientata a finalità esecutive, come risulta testualmente dall’art. 2902 c.c.. Però, qualora, ricorrendone le condizioni, il debitore fallisca, il pregiudizio determinato dall’atto revocabile si riflette sull’intera massa dei creditori, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso;

è proprio per tale ragione che la L. Fall., art. 66, attribuisce al curatore, nell’interesse della massa, la legittimazione all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, in aggiunta all’azione revocatoria fallimentare;

la regola della concorsualità non tollera, infatti, che l’atto pregiudizievole venga dichiarato inefficace solo nei confronti del creditore che abbia agito in via revocatoria, anzichè a beneficio dell’intero ceto creditorio, consentendo così al primo di soddisfarsi esecutivamente su un bene non acquisito alla massa;

nel caso di specie la curatela non è stata inerte, perchè, nell’ottica della norma come sopra illustrata, ha intrapreso il giudizio per una pronunzia di inefficacia, definendolo in via transattiva, al fine di agevolare tutti i creditori. Ciò è stato realizzato prevedendo di distribuire l’importo oggetto di transazione tra i creditori. Pertanto quella somma si è sostituita alla pronunzia di inefficacia dell’atto di disposizione, sempre nell’interesse di tutti i creditori. Affermare che taluno di questi creditori, originariamente non legittimati all’azione revocatoria, in virtù della sostituzione soggettiva degli stessi con il curatore, potrebbe ottenere un ulteriore vantaggio da quella medesima azione revocatoria, comunque definita (con transazione) significherebbe, da un lato, penalizzare il soggetto che ha definito la lite con il versamento della somma di Euro 155.000 con il curatore che agiva, come ha osservato la Corte territoriale, “come sostituto processuale della massa dei creditori ” e, dall’altro, allontanarsi dalla ratio della norma che è quella di consentire che il bene venga acquisito alla soddisfazione di tutti i creditori, e non solo di colui che aveva iniziato la revocazione;

in sostanza, una volta dichiarato il fallimento, l’esercizio dell’azione revocatoria individuale comporterebbe un’inevitabile stortura – una vera e propria violazione della par condicio creditorum – cui la legge pone rimedio legittimando il curatore all’esercizio dell’azione nell’interesse indistinto di tutti i creditori pregiudicati da quell’atto;

in tal modo, il bene “recuperato” viene assoggettato alla liquidazione nella procedura concorsuale, anzichè all’esecuzione forzata individuale;

a ciò si è provveduto attraverso la scelta discrezionale di transigere la lite e acquisire alla procedura l’equivalente in denaro ed in quella sede il Curatore aveva agito come sostituto processuale della massa dei creditori;

sulla base di tali considerazioni questa Corte ha affermato (Cass. n. 10903 del 2017) che solo nell’ipotesi in cui venga meno quella ratio, come nel caso di revoca del fallimento, i singoli creditori potranno riassumere personalmente l’azione revocatoria ordinaria avviata dal curatore, avvalendosi degli effetti sostanziali e processuali dipendenti dalla notifica dell’atto di citazione originario;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività processuale in questa sede. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA