Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13861 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31043-2019 proposto da:

M.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA,

195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARA PARPAGLIONI,

FRANCESCO TEDESCHI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO TRIOLO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO

SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1111/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 1111/2019 aveva rigettato l’appello proposto da M.A.R. avverso la decisione con cui il tribunale aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’Inps, diretta ad ottenere l’indennità di maternità nel periodo di astensione facoltativa per puerperio.

La Corte territoriale aveva ritenuto, confermando la decisione di primo grado, che, essendo stata la lavoratrice licenziata per cessazione dell’attività della azienda, alla quale era addetta, in data 4.6.2012, non avesse diritto alla indennità, trattandosi di causa di recesso derogativa rispetto al generale divieto di licenziamento della lavoratrice madre stabilito dalla L. n. 151 del 2001 (art. 54).

Avverso detta decisione la M. proponeva ricorso affidato ad un motivo cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

La M. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 3, lett. b), per avere, la corte di appello, erroneamente affermato che il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è escluso solo nel caso di cessazione totale dell’attività aziendale, non valutando l’operatività del divieto anche nel caso di cessazione dell’attività di un ramo d’azienda o reparto autonomo cui la lavoratrice è addetta.

Deve premettersi che la corte territoriale ha posto in evidenza nella sua decisione che la ricorrente era stata licenziata a causa della cessazione dell’attività alla quale era addetta e che la stessa non aveva mai eccepito nel corso del giudizio, neppure incidenter tantum e neppure a seguito della costituzione in giudizio dell’Inps, la nullità del licenziamento, così come mai aveva dedotto che la cessazione dell’attività alla quale era addetta riguardasse solo una unità produttiva e non l’intera azienda.

Sulla base di tali premesse in fatto il giudice d’appello ha ritenuto non operativo il divieto di licenziamento sancito dalla L. n. 151 del 2001 (art. 54), in quanto riferito, secondo le circostanze acquisite nel processo, ad una situazione di totale cessazione della attività dell’azienda alla quale la lavoratrice era addetta.

Rispetto a tale statuizione la ricorrente rileva in questa sede che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile il divieto di licenziamento alla ipotesi di cessazione di un ramo dell’attività aziendale o di un autonomo reparto cui la lavoratrice era addetta. A tal proposito ha richiamato precedente di questa Corte (Cass. n. 14515/2018) attestativo del divieto in tal senso esistente. Deve rilevarsi che la censura non coglie il decisum.

La ricorrente, a fronte della statuizione circa l’assenza di allegazioni in ordine alla ipotesi di cessazione solo parziale dell’attività aziendale (del singolo ramo o reparto cui era addetta), nulla ha controdedotto e specificamente allegato, limitandosi soltanto a richiamare principi di diritto circa l’automaticità della tutela rispetto allo status in cui versava al momento del recesso. La ricorrente non ha infatti allegato ed inserito nella censura la lettera di recesso, le circostanze di fatto circa la parziale chiusura aziendale e la indicazione di dove, come e quando tali circostanze fossero state poste concretamente all’interno degli atti processuali.

Il motivo di violazione di legge proposto non trova, pertanto, nessun appiglio nella statuizione in quanto la corte di merito non ha errato nell’applicare la norma relativa al divieto di licenziamento della lavoratrice madre ed a trarne conseguenze quanto alle tutele (indennità di maternità), poichè la circostanza di parziale cessazione dell’attività è rimasta estranea alle allegazioni proposte.

Pertanto, in continuità con il principio secondo cui “in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 3, lett. b), dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicchè, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda, ancorchè dotato di autonomia funzionale”(Cass. 22720/2017), deve ritenersi che nel caso in esame unitamente alla oggettività dello status di lavoratrice madre della ricorrente, al fine della tutela invocata, dovevano essere allegate nel processo le circostanze di fatto necessarie alla applicazione del disposto normativo, quali la parzialità della chiusura aziendale e la ragione concreta del recesso datoriale. La censura risulta quindi priva della necessaria specificazione rispetto alla statuizione assunta nella decisione impugnata.

Il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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