Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13861 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. I, 07/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13861
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17811/2010 proposto da:
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., (OMISSIS) (nuova
denominazione assunta dalla UNICREDITO GESTIONE CREDITI S.P.A.
Banca per la Gestione dei Crediti), nella qualità di mandataria
della ASPRA FINANCE S.P.A. – società acquirente dal BANCO DI
SICILIA S.P.A. di tutti i crediti pecuniari, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso l’avvocato CARLO
ALFREDO ROTILI, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA
PIAZZA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SE.SM.I – SERVIZI SMALTIMENTI
INDUSTRIALI S.R.L., UNICREDITO ITALIANO S.P.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 862/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 21/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, per quel che ancora interessa, in ordine all’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l.
SE.SM.I. – Servizi Smaltimenti Industriali – proposta dal banco di Sicilia, ha rigettato il motivo inerente l’illegittimità della decisione di primo grado riguardante la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l’inapplicabilità, in sostituzione, di quella annuale, attesa la non retroattività del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, che ha integrato l’art. 120 T.U.B. nonchè l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a.
Unicredit Managment Bank con un unico motivo, nel quale è stata denunciata la violazione dell’art. 1283 c.c., art. 1284 c.c., comma 1, artt. 1339 e 1374 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, in ordine alla mancata applicazione della capitalizzazione annuale anche alla luce di una lettura puntuale delle pronunce della Corte di Cassazione ed in particolare della pronuncia n. 2374 del 1999 oltre che degli orientamenti della giurisprudenza di merito.
Il motivo è manifestamente infondato. Il principio della radicale nullità della capitalizzazione trimestrale e della insostituibilità con la capitalizzazione annuale è costante e da ultimo ribadito in Cass. 15135 del 2014 nella quale è affermato:
“le Sezioni unite di questa Corte hanno già avuto modo di ritenere erronea la tesi secondo cui le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di legittimità per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza ha, infatti, escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all’anatocismo dall’art. 1283 c.c., per difetto del requisito di “normatività” di tale pratica. Ne discende che è erroneo trarre la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza, avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale a cui invece vanno applicati gli stessi principi in tema di capitalizzazione trimestrale (Cass. sez. un. 24418 del 2010).
La sentenza citata in ricorso, infine, che costituisce il primo arresto con il quale è stata affermata la nullità della previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenuta nei contratti di conto corrente bancario, non contiene alcun elemento a supporto dell’assunto di parte ricorrente, ma, al contrario segna l’inizio dell’orientamento del tutto unanime e consolidato che ha determinato l’attuale esclusione dell’applicabilità della capitalizzazione annuale.
Al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione relativa alle spese processuali del presente giudizio non essendo costituita la curatela del fallimento Se.s.mi..
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016