Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13860 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13860 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 18943-2007 proposto da:
FERRARI ANNA MARIA FRRNMR45M65E290A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5 INT 1, presso lo
studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FOLCO PAOLO;
– ricorrente 2013
1002

contro

FALEGNAMERIA FINALESE DI ARIU S & C SNC 00878880095
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CASTELLINI
13, presso lo studio dell’avvocato MACIOCE ROBERTO,

Data pubblicazione: 31/05/2013

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CALLI CARLO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 890/2006 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 29/08/2006;

udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito

l’Avvocato

CALLI

Carlo,

difensore

del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso,
accoglimento del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Falegnameria Finalese con atto 19.4.1991 conveniva davanti al tribunale di Savona
Anna Maria Ferrari per il pagamento di lire 11.076.000, iva compresa per la fornitura
di serramenti installati di cui alle prodotte fatture e della somma di lire 6.600.000 per
nove porte interne, di cui quattro già montate, in virtù del contratto 15.1.1990.

concluso dal proprio coniuge Antonino Lupo a parziale permuta di lavori effettuati
dal Lupo.
Il tribunale condannava la convenuta al pagamento di euro 21.872,80 con
rivalutazione ed interessi, decisione confermata dalla Corte di appello di Genova, con
sentenza 29.8.2006 che negava valore probatorio alla testimonianza de relato ex
parte e , pur confermando il carattere unilaterale delle fatture, deduceva che la
destinataria di esse aveva reso la dichiarazione per la riduzione dell’iva.
Ricorre Ferrari con quattro motivi, e relativi quesiti, illustrati da memoria, resiste
Falegnameria Ariu già Finalese.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Premesso che il fatto controverso è costituito dall’esistenza o meno della ordinazione
dei serramenti e che gli elementi probatori sono le deposizioni ed i documenti
indicati, col primo motivo si deduce violazione dell’art. 2729 cc in ordine alla
deposizione del teste Rubino, col quesito se la praesumptio de praesumpto sia
inammissibile.
Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2730 cc, 244 e 253 cpc, 2729 cc,
in ordine alla deposizione del teste Friziero, col quesito se la deposizione de relato ex
parte actoris sia nulla solo nel caso riguardi fatti favorevoli all’attore.

La convenuta eccepiva il suo difetto di legittimazione per esser stato il contratto

Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2729 cc per l’omessa valutazione
globale e sintetica degli elementi probatori, col quesito se debbano essere valutati
tutti gli elementi
Col quarto motivo si denunziano vizi di motivazione ma si omette il momenti di
sintesi, riportando atti vari.

meramente assertivi, eludendo sostanzialmente il disposto del d.lgs. 40/2006,
applicabile ratione temporis trattandosi di sentenza pubblicata il 29.8.2006, ( S.U.
20603/2007, 1652872008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008,
24255/2011, 4566/2009) e riproponendo i temi già oggetto del giudizio di appello,
senza svolgere puntuali critiche alla corretta decisione della Corte territoriale, che si
fonda, essenzialmente, sulla circostanza che le fatture sono intestate alla Ferrari, che
ha reso la dichiarazione ai fini della riduzione dell’Iva, riconoscendo di essere la
destinataria, anche alla luce dell’interrogatorio formale in cui aveva ammesso di
avere ordinato solo quattro porte, in contrasto con la dichiarazione che aveva ad
oggetto nove porte.
La Corte di appello ha anche rilevato la genericità delle testimonianze, la loro
confusione ed imprecisione, per cui le censure non attaccano la ratio decidendi e,
anche nella impostazione preliminare contravvengono al principio per il quale il
giudizio di legittimità non è un terzo grado in cui si possa riesaminare il merito ed il
ricorso deve espressamente indicare in cosa consistano le violazioni di legge in cui
è incorsa la sentenza e non ribadire le tesi precedentemente esposte.
Il secondo motivo è anche infondato perché la deposizione del Friziero era de relato
ma non ex parte.
Il vizio di motivazione, poi, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di
merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi ed alla

Le censure, assolutamente generiche, si concludono, ove esistenti, con quesiti

cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta,
incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in
modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n.
2222).
In definitiva il ricorso va rigettato con condanna alle spese.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200,
di cui 2000 per compensi, oltre accessori.
Roma 17 aprile 2013.

PER QUESTI MOTIVI

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