Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13860 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26330-2019 proposto da:

M.S., F.E., F.P., in qualità di

eredi di F.C., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MASSA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA

PULLI, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 166/2019, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva rigettato la domanda di M.S., F.E. e F.P. (eredi di F.C.) diretta al riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere la indennità di accompagnamento per il de cuius.

Il tribunale aveva ritenuto, all’esito delle indagini peritali svolte nella fase dell’accertamento, che, pur accertate le patologie denunciate, non fossero presenti le condizioni per la assistenza continua.

Avverso tale decisione gli eredi di F.C. proponevano ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, e del D.Lgs. n. 509 del 1988 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.), per aver, il Tribunale recepito acriticamente le conclusioni del ctu.

2) Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; per aver il tribunale aderito alle conclusioni del ctu basate su un errore quale l’assenza di “aggravamenti” e non aver disposto nuova ctu pur a seguito del decesso del periziato.

3) Con la terza censura si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c per aver il tribunale dichiarato inammissibile perchè tardiva la documentazione prodotta relativa all’ultimo ricovero del febbraio marzo 2017.

4) Parte ricorrente denuncia infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver, il tribunale, provveduto a compensare le spese di lite.

Il primo motivo è inammissibile poichè sostanzia una critica alla valutazione del tribunale. Questa Corte ha in più occasione chiarito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito”(Cass. n. 8758/017 – Cass. n. 18721/2018).

Nel caso in esame, al di là della indicazione formale del vizio denunciato, parte ricorrente rileva, in sostanza, l’errata valutazione di merito svolta dal tribunale proponendo una differente interpretazione dei fatti del processo e richiedendo, in concreto, una nuova valutazione degli stessi non consentita in sede di legittimità. Deve a riguardo rilevarsi che il tribunale ha espresso la propria adesione alle conclusioni peritali realizzando così il proprio convincimento. Trattasi di valutazione di merito, censurabile in questa sede non già sulla base di pretesi errori di diritto o di vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione ma unicamente- ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – con la specifica indicazione di un fatto storico emergente dagli atti di causa- oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo decisivo- non esaminato nella sentenza impugnata. A tale onere la parte non ha adempiuto, contrapponendo, piuttosto, alle valutazioni del ctu, fatte proprie dal giudicante, un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative (Cass. n. 7886/2019).

Quanto agli asseriti “aggravamenti” che parte ricorrente ritiene non siano stati valutati, il tribunale ha dedotto che tali non fossero poichè il loro accertamento risulterebbe antecedente alla domanda giudiziale e peraltro tardivamente allegati al processo. Sul punto il giudice del merito ha chiarito che la documentazione in questione, già esistente al momento del ricorso giudiziale, era da ritenersi tardiva e non ammissibile in quanto non allegate le ragioni del mancato inserimento nei termini del processo.

Sul punto la censura attualmente proposta non contiene nessuna specificazione e/o chiarimento, facendo rimanere inalterata e non opposta la statuizione.

Anche l’ultimo motivo del ricorso è inammissibile stante la assenza di un obbligo di compensazione in capo al giudice, attenendo, detta scelta, a una facoltà esercitabile nell’ambito di determinate condizioni, evidentemente ritenute non presenti dal tribunale (Cass. 19613/2017; Corte Cost. n. 77/2018).

Il ricorso risulta pertanto inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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