Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13860 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29017-2006 proposto da:

COMUNE DI CAMPOBASSO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CALISE ANTONIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 04/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnativa degli avvisi di accertamento relativi all’ICI per le annualità 1995 e 1996, contestati dalla contribuente, R.M., che lamentava, tra l’altro, la mancata previa notifica delle nuove rendite catastali utilizzate dal Comune per l’emissione degli avvisi “de quibus”.

I ricorsi, riuniti, erano accolti in prime cure per violazione di legge, non avendo l’attribuzione di rendita successiva efficacia retroattiva. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Campobasso propone ricorso per Cassazione con unico motivo, che si articola in due censure. La contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Con la prima il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa pronuncia con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto il giudice di appello non delibava la questione sollevata relativamente alla nullità della sentenza di prime cure, per omessa comunicazione dell’avviso inerente la discussione del ricorso introduttivo, nonostante che l’ente resistente si fosse costituito, ancorchè tardivamente, ma sette mesi prima dell’udienza fissata.

La censura è fondata.

Anche se il Comune non si era costituito nel termine previsto di giorni sessanta dalla notifica del ricorso introduttivo, tuttavia l’aveva fatto tardivamente, e precisamente il 15.5.2002, e quindi ben sette mesi prima dell’udienza di discussione tenutasi il 19.12.2002, come è dato rilevare dall’esame dei relativi atti, del resto possibile in sede di legittimità, trattandosi di violazione di norme processuali che attengono alla regolarità del processo, e perciò di ordine pubblico, pena la nullità degli atti conseguenti. Infatti la costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 per il giudizio innanzi la commissione tributaria provinciale e dall’art. 54 del medesimo Decreto per il giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale, non comporta la legittima esclusione della stessa dal numero dei destinatari dell’avviso di trattazione previsto dall’art. 31, comma primo di tale provvedimento, salvo il caso ovviamente in cui la costituzione del l’ente resistente sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia già stato inoltrato. Nel caso in specie però tale costituzione era precedente, e di molto.

L’omissione dell’avviso di trattazione alla parte che si era costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso venisse inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che era stata pronunciata in prime cure, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto che il termine previsto per la costituzione è di carattere ordinatorio, e la parte incorre soltanto nelle decadenze e preclusioni espressamente previste nel non osservarlo (Cfr. anche Cass. 21212 del 2004, n. 11014 del 2003).

B) Con la seconda doglianza il ricorrente denunzia violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2 perchè, nella specie, la nuova rendita catastale, quand’anche la notifica ne fosse stata effettivamente omessa, ma non era così perchè era stata comunicata mediante il sistema, allora previsto, della affissione all’albo pretorio, doveva applicarsi retroattivamente, posto che R. aveva denunciato la variazione di destinazione d’uso del bene il 4.8.1986, mentre l’Ute l’aveva attribuita il 10.12.1996.

La doglianza rimane assorbita dalla precedente censura come sopra esaminata.

Ne deriva che il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, in relazione alla prima censura, con rinvio alla commissione tributaria provinciale di Campobasso, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria provinciale di Campobasso, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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