Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13860 del 07/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 07/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27681/2011 proposto da:

COMUNE DI LECCO, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso

l’avvocato FRANCESCO PECORA, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI COLOMBO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C. ING. L. S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA C. NERAZZINI 5, presso l’avvocato MICHELE PAZIENZA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DINO TARABINI, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2282/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. PECORA, con delega, che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame della società C. avverso la sentenza di primo grado, ha pronunciato la risoluzione, per inadempimento del comune di Lecco, di un contratto di appalto avente a oggetto lo spostamento e la modificazione della rete comunale di fognatura. Ha quindi condannato il comune al risarcimento del danno e alle spese processuali.

Il comune ricorre per cassazione con due motivi, illustrati da memoria.

La società replica con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto fin dall’inizio composto in mero assemblaggio di copia di atti e documenti delle fasi di merito, intercalati da sintetiche frasi di passaggio.

Già le sezioni unite di questa corte hanno chiarito che è inammissibile il ricorso nel quale l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito.

Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza a un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (v. Sez. un. n. 19255-10 e n. 5698-12;

adde Sez. 6^-3 n. 593-13, Sez. 61’5 n. 10244-13, n. 17002-13, n. 26277-13).

Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA