Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13860 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. I, 07/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27681/2011 proposto da:
COMUNE DI LECCO, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso
l’avvocato FRANCESCO PECORA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNI COLOMBO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C. ING. L. S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA C. NERAZZINI 5, presso l’avvocato MICHELE PAZIENZA,
rappresentata e difesa dall’avvocato DINO TARABINI, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2282/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 27/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. PECORA, con delega, che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame della società C. avverso la sentenza di primo grado, ha pronunciato la risoluzione, per inadempimento del comune di Lecco, di un contratto di appalto avente a oggetto lo spostamento e la modificazione della rete comunale di fognatura. Ha quindi condannato il comune al risarcimento del danno e alle spese processuali.
Il comune ricorre per cassazione con due motivi, illustrati da memoria.
La società replica con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto fin dall’inizio composto in mero assemblaggio di copia di atti e documenti delle fasi di merito, intercalati da sintetiche frasi di passaggio.
Già le sezioni unite di questa corte hanno chiarito che è inammissibile il ricorso nel quale l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito.
Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza a un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (v. Sez. un. n. 19255-10 e n. 5698-12;
adde Sez. 6^-3 n. 593-13, Sez. 61’5 n. 10244-13, n. 17002-13, n. 26277-13).
Spese alla soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016