Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13860 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/06/2017, (ud. 21/02/2017, dep.01/06/2017),  n. 13860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29691-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

A.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato UGO GIURATO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO ROMANO, SERGIO

FRINCHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1992/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/12/2009 R.G.N. 514/2007.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 16.12.09, ha ritenuto illegittimo, per difetto di specificità dei motivi, il contratto a termine stipulato tra la società Poste Italiane e A.F. il 4.2.02 (motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17,18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”), confermando la condanna al risarcimento del danno di Poste dalla data di messa in mora sino all’effettivo ripristino del rapporto.

Che avverso tale sentenza la società Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati con memoria, cui resiste l’ A. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la società Poste censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto risolto il rapporto per mutuo consenso, in ragione del tempo trascorso dalla cessazione di fatto del rapporto e l’instaurazione del giudizio.

Che il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. da ultimo Cass. n. 14422/2015, Cass. 9 aprile 2015 n. 7156; Cass. 12 gennaio 2015 n. 231, Cass.28 gennaio 2014 n. 1780, Cass. n.1780/14) che ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento, o il semplice ritardo nell’esercizio dei suoi diritti, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (v. Cass. 15.11.10 n. 23057; Cass. 11.3.2011 n. 5887, Cass. 4.8.2011 n. 16932), circostanze non adeguatamente evidenziate dalla ricorrente.

Che con i motivi da due a cinque la società Poste denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 4 e 11, art. 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c., art. 12 preleggi, artt. 1362 e segg. e 1325 e segg. c.c., oltre ad omessa e/o insufficiente motivazione su fatti decisivi del giudizio; in particolare lamenta, lamentando inoltre l’erroneità della sentenza in ordine alle conseguenze ripristinatorie e risarcitorie derivanti dalla presunta illegittimità dell’assunzione, evidenziando che la corte territoriale escluse erroneamente la legittimità della clausola appositiva del termine, che risultava invece sufficientemente motivata dalle plurime e concorrenti ragioni ivi indicate, che comunque risultavano dagli Accordi sindacali parimenti indicati in contratto, e che la società aveva tempestivamente chiesto di provare senza che la corte di merito desse ingresso alle richieste istruttorie.

Che i motivi da 1 a 5, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.

Che quanto alla ultrattività del c.c.n.l. 2001, questa Corte ha più volte chiarito (ex multis, Cass. 13 luglio 2010 n. 16424), che in materia di assunzioni a termine del personale postale, l’art. 74, comma 1, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale data di scadenza dell’accordo. Ne consegue che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 ma sono interamente soggetti al nuovo regime normativo, stante il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti.

Che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033).

Che questa Corte ha osservato che tale specificazione può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso “per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass. 1°febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, Cass. n.17612/14), come avvenuto nel caso di specie.

Che la sentenza impugnata ha tuttavia esaminato i vari Accordi del 20012002 indicati dalla società, inferendone, con congruo apprezzamento di fatto, che essi non contenevano alcuna specifica causale riferibile all’assunzione a termine de qua.

Che la contestata disposta conversione del rapporto risulta conforme ai principi più volte enunciati da questa Corte a partire dalla nota sentenza n. 12985/2008.

Che risultano dunque infondate le censure inerenti la dedotta legittimità del termine, mentre risultano fondate le censure (sesta e settima) inerenti le conseguenze patrimoniali della accertata illegittimità del termine apposto al contratto de quo, dovendosi applicare alla fattispecie la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, stabilito che “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

Che la L. n. 92 del 2012, all’art. 1, comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica ha poi disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Che le S.U. di questa Corte (sent. n. 21691/2016) hanno stabilito che tale disciplina si applica anche ai giudizi in corso, quale che sia l’epoca della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione, salvo il limite del giudicato, nella specie insussistente.

Che per tali ragioni la sentenza impugnata va cassata in ordine alla determinazione della misura risarcitoria, con rinvio ad altro giudice per la sua quantificazione alla luce della L. n. 183 del 2010, predetto art. 32 per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione a decorrere dalla detta pronuncia (cfr. Cass. n. 3062/16), oltre che per la determinazione delle spese, comprese quelle di cui al presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il sesto ed il settimo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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