Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1386 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3758-2019 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO FEA

9, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il

16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Velletri, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con il decreto di omologa, accertato il requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento, ha condannato l’Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in Euro 800,00, comprensive di spese, oltre IVA e CPA;

per la cassazione del decreto, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, C.N. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato ad un unico motivo;

l’INPS ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo è denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 1, artt. 113 e 132 c.p.c., n. 4, nonchè del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, e successive modifiche della allegata tabella;

è dedotta la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia, indicandosi in Euro 2.225,00 (Euro 540 per la fase di studio, Euro 675,00 per la fase introduttiva, Euro 1.010,00 per la fase istruttoria) il parametro medio che l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto considerare; in ogni caso, anche applicando la riduzione massima del 50% (e del 70% per la fase istruttoria), la liquidazione operata dal Tribunale si porrebbe al di sotto dei limiti legali;

il motivo è fondato;

si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass., sez. un., n. 10455 del 2015);

applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento in oggetto (di istruzione preventiva) vanno individuati in Euro 911,00 (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4);

in particolare, con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase;

avuto riguardo all’importo dianzi indicato, la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnato decreto risulta inferiore ai minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014 cit., in relazione alle singole fasi processuali;

pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto va cassato per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando, per la fase di ATP, le spese in complessivi Euro 911,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con distrazione al procuratore antistatario, avv.to Giovanni Paoletti;

lo scostamento minimo dai parametri legali è motivo che giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio per ATP in Euro 911,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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