Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1386 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/01/2020, (ud. 19/12/2018, dep. 22/01/2020), n.1386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27814-2014 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.B. MORGAGNI 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARSILI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FANFANI;

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.B. MORGAGNI 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARSILI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FANFANI;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO

MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

e contro

M.M., COOPERATIVA PORTABAGAGLI DI PRODUZIONE E LAVORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 662/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/09/2014 R.G.N. 788/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 388 del 2012, resa in data 17.7.2012, il Tribunale di Livorno ha accolto il ricorso proposto da M.M. e, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro di quest’ultimo alle dipendenze di RFI S.p.A., quale successore di Ferrovie dello Stato S.p.A. sino al 2000 e, successivamente, di Trenitalia S.p.A., ha condannato le due società al pagamento, in favore del dipendente, delle differenze retributive maturate in ragione del differente regime contrattuale applicabile, nonchè alla regolarizzazione contributiva, nei confronti, dell’INPS;

che, nel giudizio di Appello, in data 19.11,.2013, non risultando costituiti nè il M. nè la Società cooperativa Portabagagli, è stato depositato atto di rinunzia, da parte delle due società appellanti, “agli atti ed ai diritti di cui al ricorso in appello”, sulla scorta della allegata transazione intervenuta con il lavoratore;

che, in conseguenza di ciò, le società appellanti hanno chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio, ritenendo che quanto avvenuto in sede transattiva avesse posto fine alla lite e privato di interesse anche la coltivazione delle domande formulate nei confronti dell’INPS;

che, con sentenza pubblicata il 18.9.2014, la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato estinto il giudizio di appello nel rapporto tra le società appellanti ed il M. e tra le prime e la Società cooperativa Portabagagli; ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno con riguardo al rapporto tra le appellate e l’INPS ed ha condannato le società appellanti, in solido, a rifondere all’INPS le spese sostenute per la fase di gravame;

che avverso tale decisione la Trenitalia S.p.A. e la Rete Ferroviaria S.p.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 306 c.p.c., “in quanto la sentenza impugnata, di fronte alla rinuncia formulata da RFI S.p.A. e da Trenitalia S.p.A., nei confronti di tutte le parti, prima della loro costituzione” doveva dichiarare estinto il giudizio “senza pronuncia sulle spese e non decidere il merito e condannare le società rinuncianti alle spese…., anche perchè, come risulta dalle relate di notifica, la rinuncia è stata notificata ritualmente alle parti citate nel giudizio di appello prima che esse si fossero costituite; in particolare all’INPS la rinuncia è stata notificata in data 6.11.2013 mentre la sua costituzione in giudizio si formalizzava con memoria depositata il 23.6.2014 “; che il motivo è fondato, essendo stata notificata la rinunzia di cui si tratta a tutte le parti in data 6.11.2013, prima della costituzione in giudizio delle stesse (risulta per tabulas che l’INPS si è costituto con memoria depositata il 23.6.2014); peraltro, “la rinunzia all’azione, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte perchè, estinguendo l’azione stessa, ha l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda, facendo venire meno l’interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull’azione proposta dall’attore” (cfr., tra le molte, Cass. n. 2268/1999); pertanto, poichè, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” – in quanto l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice (cfr. Cass. ord. n. 2051/2011; sent. n. 15355/2010) -, deve concludersi che l’Istituto non aveva interesse a costituirsi in giudizio, in quanto il suo scopo era stato già raggiunto con la rinunzia delle due società; rinunzia che, peraltro, non necessitava dell’accettazione dell’INPS che, come innanzi osservato, al momento della notifica della stessa, non si era ancora costituito;

che, per le considerazioni svolte, il ricorso deve, dunque, essere accolto e la sentenza impugnata cassata nella parte in cui ha disposto la condanna delle due società a rifondere all’Istituto le spese della fase di gravame;

che, decidendo nel merito, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., va disposta la compensazione delle spese del giudizio di appello, in considerazione del fatto che la sentenza del Tribunale di Livorno è rimasta ferma con riguardo al rapporto tra le società e l’INPS;

che, dato l’esito della controversia, possono essere compensate anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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