Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1386 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1386 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso 18755-2012 proposto da:
HONORATI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio
dell’avvocato ADA DE MARCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIERLUIGI ARIGLIANI, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
3694

PROVINCIA

DI

BRESCIA,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO STORACE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAGDA POLI, giusta

Data pubblicazione: 19/01/2018

delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2012 della CORTE D’APPELLO

di BRESCIA, depositata il 06/03/2012 R.G.N. 361/2011.

Adunanza camerale del 27 settembre 2017 – n. 10 del ruolo
RG n. 18755/12
Presidente: Napoletano – Relatore: Tria

RILEVATO
che con sentenza in data 6 marzo 2012 la Corte d’appello di Brescia, in parziale
riforma della sentenza n. 1188/2010 del Tribunale di Brescia, respinge la domanda di
Giulio Honorati diretta all’accertamento della cessazione del rapporto di lavoro alla
data della transazione stipulata fra le parti (25 agosto 2008), anziché alla precedente

settembre2007), di cui era dipendente in qualità di dirigente con funzioni di
Comandante di Polizia Provinciale;
che la rinuncia all’impugnazione del recesso, contenuta nella transazione novativa
suddetta, non può avere altro significato che quello di accettazione del licenziamento
stesso e quindi di accettazione della cessazione del rapporto di lavoro per effetto
dell’atto di recesso oggetto della precedente impugnativa;
che avverso tale sentenza Giulio Honorati propone ricorso, illustrato da memoria e
affidato a tre motivi, al quale oppone difese la Provincia di Brescia con controricorso;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, si denuncia, in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, del CCNL per i dipendenti degli
Enti locali, Area dirigenti, in materia di risoluzione consensuale del rapporto,
sostenendosi che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, con la
stipulazione della transazione dinanzi alla DPL di Brescia le parti avrebbero posto in
essere una simile risoluzione sicché il rapporto di lavoro sarebbe cessato in quel
mormento,né potrebbe essere diversamente visto che il recesso era stato dichiarato
nullo dal Tribunale di Brescia in sede di domanda cautelare ex art. 700 cod. proc. civ.
e quindi non poteva più spiegare alcun effetto e la Corte territoriale di questo non ha
tenuto conto;
che, con il secondo motivo si rileva che la Corte d’appello non avrebbe compreso
l’importanza della richiesta determinazione della decorrenza della cessazione del
rapporto di lavoro, consistente nella possibilità per il ricorrente di partecipare a
pubblici concorsi senza dover dichiarare – in assenza di certezza – che il licenziamento

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data del suo licenziamento per giusta causa da parte della Provincia di Brescia (27

subito è stato dichiarato nullo e che il rapporto con la Provincia è cessato per effetto di
transazione novativa;

che con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. in combinato disposto con gli
artt. 1363, 1366 e 1367 cod. civ. per mancata applicazione delle regole di
interpretazione del contratto, non avendo la Corte territoriale dato la prevalenza al

in considerazione il comportamento successivo dei contraenti, coerente con la volontà
chiaramente espressa nel senso di dare termine al rapporto di lavoro “con la
sottoscrizione dell’accordo”;

che ritiene il Collegio che il ricorso non sia da accogliere;
che il primo motivo è inammissibile in quanto, poiché nella sentenza impugnata non
vi è alcun riferimento alla problematica in esso sviluppata — in assenza di allegazioni
al riguardo, effettuate in conformità con il principio di specificità dei motivi di ricorso
per cassazione e volte a dimostrare che tale problematica era già compresa nel thema
decidendum del giudizio di merito – esso, per come è formulato e per quanto sostiene
la controricorrente non smentita sul punto, si pone in contrasto con il consolidato
principio secondo cui nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione
della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di
diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione
diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili
di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel
dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (vedi, per tutte: Cass. 16 aprile
2014, n. 2190; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881; Cass.
9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. 21 novembre 1995, n.
12020);

che anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto, oltre a fare riferimento a fatti
che non rientrano nel thema decidendum quale indicato nella sentenza impugnata, è
formulato in modo non conforme al consolidato e condiviso principio secondo cui il
ricorso per cassazione, ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente
previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., sicché ciascun motivo in cui è
articolato deve essere specifico e riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile
ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur
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tenore letterale della transazione intervenuta fra le parti e non avendo neppure preso

senza la necessaria adozione di formule sacramentali (vedi, per tutte: Cass. SU 24
luglio 2013, n. 17931; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553; Cass. 29 luglio 2014, n.
17178);
che

il terzo motivo non è

ie accogliere perché con esso si contesta per

l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale alla transazione novativa intervenuta
tra le parti, che compete al giudice del merito, la cui valutazione (ai sensi dell’art.

censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per
violazione delle regole ermeneutiche (vedi, per tutte: Cass. 19 dicembre 2006, n.
27168; Cass. 16 settembre 2002, n. 13543);
che, tali ultime due evenienze non si riscontrano nella specie perché la Corte d’appello
ha, con congrua motivazione, fornito della suddetta transazione un’interpretazione
conforme al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui
nell’interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito,
censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di
motivazione, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso
assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti
impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici (vedi, per tutte:
Cass. 28 giugno 2017, n. 16181);
che, inoltre, la censura non considera che anche nell’ipotesi – che qui la Corte
d’appello ha escluso – di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni
non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a
prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse,
fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre,
ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione
ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del
contratto è riservata (Cass. 22 giugno 2017, n. 15471);
che, peraltro, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto per sottrarsi
al sindacato di legittimità non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la
migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando
di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito,
alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,

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360, n 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile nella specie ratione temporis) è

dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 20
novembre 2009, n. 24539 e Cass. 17 marzo 2014, n. 6125);
che, di conseguenza, le censure proposte nel terzo motivo dall’attuale ricorrente non
possono trovare ingresso in sede di legittimità perché si risolvono nella critica della
ricostruzione della volontà negoziale, operata dal Giudice del merito, che si traduce
esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto

dicembre 2006, n. 27168);
che, in sintesi, il ricorso deve essere respinto;
che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in
dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi,
euro 5.000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella
misura del 15% e accessori come per legge
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 settembre 2017.

già correttamente esaminati nella sentenza impugnata (vedi, per tutte: Cass. 19

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