Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13859 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17245-2009 proposto da:

BETAMACCHINE BUONCOMPAGNI SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 22/05/08, depositata il 10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Cassano Umberto, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede la fissazione in P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva.

Fatto

LA CORTE

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“La società Betamacchine Buoncompagni srl impugnava l’avviso di accertamento e la conseguente cartella esattoriale con cui l’agenzia delle Entrate le aveva richiesto il pagamento di maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA per l’anno 1993, oltre sanzioni e interessi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva il valore accertato ad Euro 9.000.

Con sentenza depositata il 10.6.2008 la Commissione Tributaria Regionale di Roma, adita con l’appello principale dell’Ufficio e con l’appello incidentale della contribuente, accoglieva il primo e respingeva il secondo.

Ricorre per cassazione la contribuente, denunciando la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la stessa risulterebbe del tutto priva della esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, su cui si fonda, non potendosi considerare motivazione nella mera adesione acritica alla tesi prospettata, da una delle parti”. Secondo la ricorrente la motivazione della sentenza gravata non consentirebbe di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per pervenire alla sua statuizione.

La sola Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio di cassazione, senza peraltro depositare controricorso.

Il Ministero va giudicato carente di legittimazione passiva, non avendo partecipato alle precedenti fasi del giudizio.

Nel merito, il ricorso va giudicato manifestamente infondato.

La sentenza impugnata si diffonde in oltre sette pagine di motivazione, di cui circa tre dedicate alla esposizione dello svolgimento del processo e quasi quattro alla illustrazione della ragioni della decisione.

In particolare, la sentenza impugnata risulta fondata sui seguenti passaggi argomentativi:

1) l’affermazione di scarsa intelligibilità della pronuncia di prime cure;

2) la qualificazione della metodologia dell’accertamento adottata dall’ufficio come accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (e non del comma 2), (pag. 3-4);

3) l’individuazione dei presupposti legittimanti il ricorso alla suddetta metodologia di accertamento (pag. 4-5);

4) l’enunciazione dei principi di diritto che disciplinano il ricorso alla metodologia di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, arricchita dalla citazione di un precedente di questa Corte (pag. 5);

5) l’analisi delle modalità di ricarico adottate dagli accertatori (pag. 5-6);

6) la menzione delle modalità procedimentali seguite dall’Ufficio, con riferimento al rispetto del contraddittorio ed alla proposta di accertamento con adesione (pag. 6);

7) la discussione dell’appello incidentale della contribuente, con riferimento al tema della legittimità della motivazione dell’avviso per relationem (pag. 7);

Dal riepilogo che precede emerge che la Commissione Tributaria Regionale non si è sottratta all’onere della motivazione, rendendo esplicito l’iter logico che l’ha condotta alla decisione della controversia; l’eventuale critica di tale iter logico poteva e doveva essere svolta con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il contestato difetto di forma della sentenza appare dunque insussistente.

In conclusione si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta infondatezza del relativo motivo”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che la resistente non ha depositato controricorso.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo alla regolazione delle spese, in difetto di tempestiva costituzione della resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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